TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-01-10, n. 201400055

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-01-10, n. 201400055
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201400055
Data del deposito : 10 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00141/1996 REG.RIC.

N. 00055/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00141/1996 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 141 del 1996, proposto da:
P M G erede di F Claudio, rappresentata e difesa dall'avv. F B, con domicilio eletto presso Avv. Ferdinando Zannini in Ancona, via Leopardi, 2;

contro

I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P. di Roma, rappresentato e difeso dagli avv. M A, S C, R A, con domicilio eletto presso Ancona Ufficio Legale I.N.P.S. in Ancona, piazza Cavour, 21;

I.N.P.D.A.P. di Pesaro, rappresentato e difeso dall'avv. R R R, con domicilio eletto presso Avv. Alberto Cucchieri in Ancona, via Piave, 6/B;

Ministero Della Pubblica Istruzione, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

determinazione di diniego richiesta di riliquidazione indennità di buonuscita.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P. di Roma e di I.N.P.D.A.P. di Pesaro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2013 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il sig. F Claudio impugnava la determinazione n. 1701 del 29.12.1995 della sede di Pesaro dell’INPDAP con la quale è stata respinta la richiesta di riliquidazione dell’indennità di buonuscita, chiedendo l’accertamento del diritto alla liquidazione della medesima.

Esponeva il ricorrente di essere dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione con la qualifica di preside, collocato a riposo a far data dall’1.12.1984.

Il ricorrente presentava, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.243/93, istanza all’INPDAP per la riliquidazione della buonuscita, chiedendo che vi venisse ricompresa l’indennità integrativa speciale.

Con il provvedimento impugnato, l’INPDAP respingeva l’istanza con la motivazione che il ricorrente sarebbe cessato dal servizio non il 1.12.984 ma il 30.11.1984. Il ricorrente deduceva quindi la violazione e la falsa applicazione dell’art. 3 della legge 87/94, nonché l’eccesso di potere sotto vari profili.

L’istanza cautelare veniva respinta con ordinanza n. 94/96. A seguito della morte del ricorrente il processo veniva riassunto dall’erede Perotti Maria Gabriella.

Si sono costituiti l’INPDAP di Pesaro e, successivamente, l’

INPS

Gestione ex INPDAP di Roma, deducendo la prescrizione del diritto e, comunque, l’infondatezza del ricorso.

Alla pubblica udienza del 10.10.2013, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1 Va ritenuto che, nel caso in esame, l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione dipenda dalla data di cessazione dal servizio del dipendente. Difatti, nel caso in esame è incontestato che parte ricorrente abbia chiesto per la prima volta la liquidazione dell’indennità di buonuscita nel 1994, dichiarando di rientrare nella categoria dei lavoratori con diritto alla liquidazione ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge 87/94.

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