TAR Roma, sez. 1B, ordinanza collegiale 2021-01-18, n. 202100630

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, ordinanza collegiale 2021-01-18, n. 202100630
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202100630
Data del deposito : 18 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/01/2021

N. 07664/2020 REG.RIC.

N. 00630/2021 REG.PROV.COLL.

N. 07664/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7664 del 2020, proposto da:


-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato A R D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensiva

1) del provvedimento recante il giudizio di “inidoneità” del minore -OMISSIS- espresso dalla competente Commissione medica all’esito degli accertamenti sanitari effettuati in Foligno (PG) presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito in data 05.9.2020, in relazione alle prove del concorso indetto dal Ministero della Difesa con Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0057599 del 5 febbraio 2020, pubblicato in G.U., 4^ serie Speciale, n. 13 del 14 febbraio 2020, per l’ammissione di complessivi 297 giovani ai licei annessi alle Scuole Militari di Esercito, Marina e Aeronautica per l’anno scolastico 2020-2021;

2) del verbale prot. n. M_D E21831 REG2020 0013996 del 10.9.2020, redatto dalla medesima Commissione per gli accertamenti sanitari, nella parte in cui il giudizio di “inidoneità” dell’aspirante -OMISSIS-, per le riferite affezioni, è decretato (in assenza di ogni ulteriore accertamento o test clinico) con il coefficiente di classificazione 3AV-EI (codice 29-30), in applicazione della “Direttiva Tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare” approvata con Decreto 04.06.2014 (G.U.R.I., Serie Generale n. 131 del 9.6.2014);

3) di ogni altro atto, provvedimento o verbale stilato dalla predetta Commissione per gli accertamenti sanitari, ancorché non conosciuto, nella parte in cui recano giudizi medico-diagnostici alla luce dei quali si è pervenuti alla impugnata dichiarazione di “inidoneità”;

4) del Decreto n. M_D GMIL REG2020 0359626 emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare in data 24 settembre 2020, con il quale sono state approvate e pubblicate le graduatorie definitive di merito del concorso per esami, per l’ammissione di 180 (ridotti a 100) giovani ai licei annessi alle Scuole Militari dell’Esercito “Teuliè” e “Nunziatella”, per l’anno scolastico 2020-2021, in uno agli allegati elenchi nominativi, nella parte in cui, con riferimento ai posti banditi per l’ammissione al 3° Liceo Scientifico, è omesso il nominativo dell’aspirante -OMISSIS- che, pertanto, è rimasto escluso dal concorso e dal conseguente arruolamento;

5) del bando del concorso indetto dal Ministero della Difesa con Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0057599 del 5 febbraio 2020, pubblicato in G.U., 4^ serie Speciale, n. 13 del 14 febbraio 2020, integrato con modifiche dal Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0118275 del 12 marzo 2020, nonché dal successivo Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0243028 del 19 giugno 2020, se ed in quanto lesivo dell’interesse del candidato;

6) di ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2021 il dott. C V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che la presente causa ha ad oggetto, oltre all’esclusione di parte ricorrente, anche la graduatoria del concorso in oggetto;

Considerato che il contraddittorio non è integro perché la notifica del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti, è avvenuta soltanto nei confronti di alcuni controinteressati, ai sensi dell’art. 41, 2° comma, c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di dover integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria di concorso;

Ritenuto, in considerazione dell’elevato numero di essi, di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell’art. 41, comma 4, c.p.a., e dell’art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web della resistente della presente ordinanza, del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti, nonchè dell’elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale pubblicata), ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incombenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 20 (venti), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all’Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che la prova dell’avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l’attestato rilasciato dall’Amministrazione, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall’avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto che l’Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

Ritenuto di fissare per il prosieguo la camera di consiglio del giorno 26 marzo 2021, ore di rito;

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