TAR Salerno, sez. I, sentenza 2022-11-23, n. 202203142

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2022-11-23, n. 202203142
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202203142
Data del deposito : 23 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/11/2022

N. 03142/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01197/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1197 del 2015, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M A, S V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, corso Vittorio Emanuele n.58;

per il riconoscimento

del diritto del ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale, non patrimoniale e biologico, a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 2087 c.c., in ordine alla gravissima patologia contratta durante il servizio reso in Kossovo, oltre al danno morale soggettivo, e per la conseguente condanna dell'amministrazione resistente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 18 novembre 2022 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il signor -OMISSIS- in data -OMISSIS- è stato arruolato nell’Esercito come volontario in ferma breve triennale. Poco dopo, in data 14 febbraio 2000, è stato inviato in missione in Kossovo e assegnato alla Base del Corpo Alpini a Dakovica dove svolgeva la mansione di -OMISSIS-e. In data 26 giugno 2000 il militare è rientrato in Italia.

In data 17 febbraio 2001 il Policlinico di Napoli gli ha diagnosticato il linfonoma di -OMISSIS-.

In data 16 dicembre 2022 la Commissione Medica del Centro Militare di Medicina Legale di Chieti ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della patologia cui ha fatto seguito l’attribuzione di una somma a titolo di equo indennizzo.

Il signor -OMISSIS-, dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario pronunciata dal Tribunale di Salerno (Sez. I, 23 dicembre 2014, n. 6006), si è rivolto all’odierno giudice al fine di ottenere il risarcimento del danno alla salute derivante dalla patologia riscontrata che insorta a seguito dell’esposizione all’uranio impoverito e la cui responsabilità viene imputata al Ministero della Salute in quanto lo Stato italiano, alleato NATO, “non solo ha utilizzato, nel corso della missione in Kosovo, armi all’uranio impoverito, ma [che] non ha adeguatamente informato dei rischi derivanti dall’uso di tali armi e munizioni in dotazione sia dei militari italiani che degli allegati nella vicenda bellica”;
aggiunge che il Ministero era consapevole “dell’impiego di armamento con uranio impoverito, ma anche dei rischi che esso comportava per la salute dei militari” ed era altresì responsabile “della mancata adozione di misure protettive per i militari partecipanti alla missione”;
evidenzia, inoltre, di essere stato “impegnato … nei principali scenari di guerra, esposto ai fattori di inquinamento ambientale causato sia dall’utilizzo di munizioni con uranio impoverito, sia dalla presenza in atmosfera di particelle di metalli pesanti, connesso sia all’attività bellica, che di bonifica da mine”.

Ritiene che il Ministero sia responsabile contrattualmente “ex art. 287 del c.c.” poiché, ben sapendo fin dalla guerra del Golfo (1991) della pericolosità dell’uso di armi con uranio impoverito per la salute dei militari, nulla avrebbe fatto né alcuna cautela avrebbe predisposto per impedire l’insorgenza della patologia riscontrata.

Il Ministero della Difesa eccepisce l’inammissibilità del mutamento del titolo della domanda di risarcimento del danno in quanto in sede civile questa era stata avanzata a titolo di responsabilità extracontrattuale mentre ora si agisce a titolo di responsabilità contrattuale. Eccepisce comunque la prescrizione quinquennale e decennale del diritto al risarcimento, evidenziando come il ricorrente già in data 17 febbraio 2001 fosse venuto a conoscenza della patologia, mentre soltanto in data 5 ottobre 2012 aveva convenuto in giudizio l’amministrazione dinnanzi al giudice civile. Nel merito contesta i presupposti dell’azione risarcitoria con particolare riferimento all’assenza del nesso di causalità tra la “missione nei Balcani e la patologia tumorale”.

La Sezione ha disposto una verificazione volta ad accertare, in particolare, “a) la natura, l’entità, la causa delle lesioni subite dal ricorrente in connessione causale con le circostanze dedotte in giudizio (esposizione ad uranio impoverito durante la missione militare cui ha preso parte)”.

Il Verificatore in data 14 luglio 2022 ha depositato in giudizio la relazione nella quale si afferma, in relazione al quesito sub a) dell’ordinanza, che tra le circostanze dedotte in giudizio dal ricorrente con rifermento all’esposizione ad uranio impoverito durante la missione in Kossovo e la patologia riscontrata “non è possibile riconoscere la presenza di un nesso causale” secondo il principio del “più probabile che non”.

La ricorrente ha contestato l’esito della verificazione nella memoria del 18 ottobre 2022.

All’udienza 18 novembre 2022, dopo la discussione di rito, la causa è stata trattenuta in decisione.

Può prescindersi dall’esame delle eccezioni di rito in quanto il ricorso non è fondato.

Dalle evidenze processuali e dalla verificazione disposta dalla Sezione emerge che il ricorrente dal 15 febbraio 2000 a 23 giugno 2000 fu inviato in missione in Kossovo nell’ambito dell’operazione Consistent Effort – Joint Guardian 2000 con l’incarico di “-OMISSIS-” e fu assegnato presso la Base di Dakovica.

Non emerge tuttavia che il ricorrente sia stato effettivamente presente in contesti o in operazioni militari in cui risulta essere stata riscontrata la presenza nell’area di particelle di uranio impoverito le quali decadono rapidamente al suolo. Più in particolare, non risultano evidenze dell’impiego del militare in attività che hanno comportato il contatto con munizioni o altri residui di esplosioni connesse a combattimenti in cui vi sarebbe stato un significativo impiego di uranio impoverito. Deve quindi concludersi nel senso che non vi è prova che il ricorrente sia stato coinvolto in operazioni o in situazioni tali da essere stato esposto alla presenza delle polveri di uranio impoverito.

Ciò comporta che l’azione di responsabilità promossa dal ricorrente non risulta fondata in quanto non sussiste il presupposto di fondo (ossia l’esposizione) su cui si base l’accertamento del nesso di causalità materiale tra la patologia riscontrata e l’esposizione alle polveri di uranio impoverito.

Tale conclusione esime il Collegio dall’esaminare la richiesta del ricorrente di nominare una CTU in ordine all’accertamento del nesso di causalità tra l’esposizione all’uranio impoverito e la patologia del ricorrente (cfr. memoria del 18 ottobre 2022), in quanto, come è emerso, non risulta dimostrata la sussistenza di una significativa esposizione del ricorrente all’esposizione dell’uranio impoverito.

In conclusione, il ricorso va respinto.

La peculiarità dell’oggetto della controversia e l’esame delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di giudizio.

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