TAR Napoli, sez. VII, ordinanza collegiale 2014-10-23, n. 201405489
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N. 05489/2014 REG.PROV.COLL.
N. 04251/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4251 del 2014, proposto da:
A P, nonché M C, L C in proprio e nella qualità di procuratrice del germano D C, R C, in proprio e nella qualità di eredi di E P, rappresentati e difesi dall'avv. L T, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via Ugo Niutta, n. 36;
contro
Comune di Piano di Sorrento, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. R P, con domicilio per legge in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania;
nei confronti di
Lauro Pollio, Nello Pollio, Domenico Pollio, Rossella Pollio in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della Alba S.n.c. di P R e f.lli, rappresentati e difesi dall'avv. Ferdinando Pinto, con domicilio eletto presso Erik Furno in Napoli, via Cesario Console, n. 3;
per l'annullamento e la declaratoria di illegittimità
del silenzio-rifiuto o silenzio-inadempimento serbato dal Comune sull’atto stragiudiziale notificato il 24/4/2014 e sulla nota in data 28/5/2014, concernenti la diffida ad adottare gli atti necessari e consequenziali per eseguire la demolizione disposta con ordinanza n.8 del 28/1/2004 relativamente alle opere abusive realizzate alla via Cavone n. 77 presso il Villaggio Fiori d’Arancio, consistenti nella installazione di quattro unità abitative in legno complete di impianti;con declaratoria di fondatezza delle istanze sostanziali presentate dai ricorrenti con l’atto di diffida in data 24/4/2014 e con la nota successivamente inviata al Comune in data 28/5/2014;nonché degli atti connessi ivi compresa la nota comunale interlocutoria prot. n. 11693 del 22/5/2014;con accertamento dell’obbligo di provvedere in merito ai fini della materiale demolizione dei manufatti abusivi e nomina di commissario ad acta in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione comunale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Piano di Sorrento e di Alba S.n.c. di P R e f.lli, Lauro Pollio, Rossella Pollio, Nello Pollio e Domenico Pollio;
Viste le produzioni delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che i ricorrenti, nella dedotta qualità di comproprietari del fondo in catasto al fl. 6, p.lla 84:
- riferiscono di aver presentato al Comune di Piano di Sorrento istanza tendente ad ottenere la demolizione dei manufatti abusivi indicati nell’ordinanza n. 8 del 28/1/2004, indirizzata a P R ed alla società Alba s.n.c. in persona di P R, consolidatasi a seguito della reiezione della relativa impugnativa con la sentenza del TAR Campania, sez. II, n. 4193 del 2005, passata in giudicato;
- lamentano il contenuto meramente elusivo e soprassessorio della nota prot. n. 11693 del 22/5/2014 con la quale il Comune disponeva accertamenti in ordine alla verifica di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione ai fini dell’acquisizione dei manufatti abusivi e dell’area di sedime al patrimonio comunale;
- contestano l’intendimento manifestato dal Comune di acquisire l’immobile con effetto anche nei confronti delle quote di proprietà appartenenti ai ricorrenti, estranei alla realizzazione degli abusi edilizi, all’uopo invocando i principi sanciti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 345 del 1991;
Rilevato che il Comune resistente rappresenta l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso, obiettando di essersi attivato per verificare l’eventuale ottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 106 del 12/7/2011;
Considerato che, ai fini della decisione, occorre acquisire:
- l’ordinanza n. 106 del 12/7/2011, richiamata nella nota comunale prot. n. 11693 del 22/5/2014;
- l’ordinanza n. 108 del 25/5/2006 e le note del 3/4/2007 e del 15/6/2011 richiamate nell’ordinanza n. 104 dell’ 8/7/2011;
- tutti gli atti e documenti del procedimento in questione;
Ritenuto che, ai sensi dell’art. 63 c.p.a., va disposto il deposito della suddetta documentazione presso la segreteria del Tribunale amministrativo, da parte del Comune di Piano di Sorrento, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza o dalla notificazione a cura della parte interessata, se anteriore;
Riservata ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese;