TAR Catania, sez. II, sentenza 2022-05-23, n. 202201403
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 23/05/2022
N. 01403/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01257/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1257 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele D'Anca, M Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele D'Anca in Palermo, viale Lazio n. 13;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale -OMISSIS-, domiciliataria ex lege in -OMISSIS-, via Vecchia Ognina, 149;
PER L'OTTEMPERANZA
del giudicato derivante dalla sentenza n. -OMISSIS-, resa dal Tribunale Civile di -OMISSIS-, III Sez., in data -OMISSIS- e passata in giudicato per non interposto appello, nella causa iscritta al n. -OMISSIS- R.G. Tribunale Civile di -OMISSIS-, pubblicata il -OMISSIS-, munita di formula esecutiva in data -OMISSIS- ed in tale forma notificata al Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, in data -OMISSIS-..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2022 il dott. F B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente chiede l’esecuzione del giudicato nascente dal provvedimento ivi menzionato.
Ad avviso del Collegio, il ricorso per l'esecuzione del giudicato è fondato e va accolto.
Infatti, da un lato, la pretesa attrice ripone il suo fondamento in titoli giudiziari muniti del crisma del giudicato e , dall'altro, nella specie risultano adempiute tutte le formalità proprie della procedura di ottemperanza.
Ritiene inoltre nella fattispecie il Collegio di dovere dare applicazione del principio secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell'art. 2697 Cod. Civ.
Avendo la parte ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo, incombeva all’Amministrazione intimata l'onere di provare l'inefficacia di tali fatti per il prodursi delle condizioni volute dall'art. 2697, 2 comma, del Codice Civile.
Alla luce delle predette considerazioni va affermata la persistenza dell'obbligo da parte dell’Amministrazione intimata di ottemperare pienamente al giudicato di cui in epigrafe.
Precisa il Collegio, inoltre, che la sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata sia per quanto riguarda la sorte capitale che per gli interessi ed oneri accessori, e che in sede di giudizio di ottemperanza sono dovute le spese relative ad atti accessori della sentenza, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, in quanto egualmente aventi titolo nello stesso provvedimento giudiziale (cfr. TAR -OMISSIS-, sez. IV, 5 maggio 2007 n. 768).
Quanto alla richiesta di penalità di mora ritiene il Collegio che le gravi ripercussioni sulla finanza pubblica, complessivamente considerata, conseguenti anche all’emergenza epidemiologica da COVID-19 giustifichino, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento dell'astreinte (Tar Lazio-Roma, sez. II quater, 14/10/19, n. 11872);tali ragioni ostative assumono rilievo, ex art. 115, in quanto fatti notori (Tar Lazio-Roma, sez. II quater, 3/4/19, n. 4339).
Pertanto, il ricorso va accolto per come in motivazione e, conseguentemente, va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di adottare i provvedimenti necessari al pagamento di quanto dovuto al ricorrente in forza del giudicato di che trattasi, nonché le ulteriori spese resesi necessarie per l’attivazione del presente giudizio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Per il caso di ulteriore inadempienza, si ritiene di dover nominare sin d’ora, quale Commissario ad acta - anche a fine di contenere ulteriori esborsi di denaro pubblico che potrebbero generare responsabilità per danno erariale - il Direttore generale della Direzione del personale, dell'organizzazione e del bilancio del Ministero della Salute, con facoltà di delega ad altro dirigente della medesima direzione generale in possesso della necessaria professionalità, affinché provveda , in via sostitutiva, entro giorni sessanta dalla scadenza del predetto termine a dare esecuzione al giudicato, nei modi sopra descritti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza come da dispositivo.