TAR Roma, sez. 3T, ordinanza collegiale 2009-05-26, n. 200900670

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, ordinanza collegiale 2009-05-26, n. 200900670
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 200900670
Data del deposito : 26 maggio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10740/2006 REG.RIC.

N. 00670/2009 REG.ORD.COLL.

N. 10740/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 10740 del 2006, proposto da:


S G, rappresentato e difeso dagli avv. E G, E I, con domicilio eletto presso E G in Roma, V.Lo del Buon Consiglio, 31;


contro

CNR, non costituito;

nei confronti di

A G, R G M R, rappresentati e difesi dagli avv. L I, A R, con domicilio eletto presso L I in Roma, via Cola di Rienzo, 111;
L L, rappresentato e difeso dagli avv. L I, A R, L Gili, con domicilio eletto presso L I in Roma, via Cola di Rienzo, 111;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della disposizione dirigenziale n. 53376 del 19 luglio 2006, con la quale sono stati approvati gli atti del procedimento concorsuale, la graduatoria e nominati i vincitori del concorso interno, per titoli, a n. 22 posti di dirigente di ricerca per l’Area disciplinare “Scienze Chimiche”, bandito con provvedimento n. 1954094 del 9 giugno 2004, ai sensi dell’art. 64 del ccnl del comparto degli enti di ricerca per il quadriennio 1998-2001;

di tutti gli altri atti pregressi, connessi e consequenziali, in particolare, tutti i verbali della Commissione esaminatrice;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A G;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di L L;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di R G M R;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2009 il I ref. R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


CONSIDERATO che i procuratori di parte ricorrente hanno presentato istanza di sospensione del presente giudizio ex art. 367 c.p.c., avendo, nelle more della definizione del ricorso al Tar Lazio, proposto innanzi alla Suprema Corte di Cassazione ricorso ex art. 41 c.p.c.;

CONSIDERATO che l’istanza per il regolamento preventivo di giurisdizione di cui sopra non appare manifestamente inammissibile o improcedibile;

CONSIDERATO che non osta la mancata prova dell’avvenuto deposito del ricorso per regolamento di giurisdizione, essendo sufficiente il deposito di copia del ricorso con la prova dell’avvenuta notifica alle controparti, e che, pertanto, sussistono i presupposti di cui all’art. 367 c.p.c. per sospendere il processo;

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