TAR Genova, sez. II, sentenza 2024-05-13, n. 202400346
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Pubblicato il 13/05/2024
N. 00346/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00393/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 393 del 2023, proposto da
Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, rappresentata e difesa dall’avv. M V, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Comune di Cli, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avv. C A M, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Genova, via Palestro, 2/3;
per l’annullamento
dell’ordinanza del Sindaco di Cli del 6.6.2023, n. 59, ma rubricata all’albo pretorio col n. 29, avente per oggetto il divieto temporaneo di fermata e sosta ai caravan e autocaravan in via Molfino, parcheggio “San Rocco” nel periodo dal 9.6.2023 al 1.10.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 marzo 2024 il dott. Richard Goso e uditi per le parti gli avv. M V e C A M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso regolarmente notificato e depositato, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha impugnato l’ordinanza del Sindaco di Cli n. 59 del 6 giugno 2023, con cui era stata vietata, nel periodo dal 9 giugno al 1° ottobre 2023, la fermata e la sosta di caravan e autocaravan nel parcheggio comunale “San Rocco” sito in via Molfino, limitatamente al venerdì ed ai giorni prefestivi e festivi.
La motivazione del gravato provvedimento sindacale, adottato ai sensi dell’art. 7 del codice della strada, evidenzia i pregiudizi alla regolare viabilità e all’igiene pubblica cagionati dall’ingente afflusso di caravan e autocaravan nei fine settimana.
L’Associazione ricorrente deduceva la violazione degli artt. 7 e 185 del codice della strada nonché il vizio di eccesso di potere sotto i profili dello sviamento, del difetto di istruttoria, dell’illogicità, della inosservanza di direttive ministeriali, della sproporzionalità e irragionevolezza.
Costituitosi in resistenza, il Comune di Cli eccepiva la carenza di legittimazione in capo alla ricorrente e l’improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione del provvedimento di conferma in data 27 giugno 2023, contrastando anche nel merito le avverse pretese.
Ravvisando l’esigenza di evitare pericoli per la sicurezza della circolazione, “ stante la ristrettezza della sede stradale e degli stalli che non risultano idonei a contenere gli autocaravan di maggiori dimensioni ”, nonché la carenza del requisito del periculum in mora , poiché agli utenti in autocaravan era comunque garantita “ la disponibilità di un altro parcheggio ubicato ad analoga distanza dal centro abitato di Cli ”, l’istanza cautelare accedente al ricorso è stata respinta con l’ordinanza n. 170 del 20 luglio 2023.
In prossimità dell’udienza di trattazione, parte ricorrente ha prodotto alcuni documenti;l’Amministrazione resistente ha depositato memoria difensiva e memoria di replica ed ha prodotto l’ordinanza sindacale n. 38 del 5 febbraio 2024, con cui il divieto di fermata e sosta di caravan e autocaravan nel parcheggio di via Molfino è stato prorogato fino al termine dei lavori di messa in sicurezza, a seguito di una frana, della sovrastante parete rocciosa.
Alla pubblica udienza del 27 marzo 2024, il difensore di parte ricorrente ha chiesto il pagamento delle spese del giudizio per soccombenza virtuale della controparte.
La causa, quindi, è stata trattenuta in decisione.
Non essendo stato allegato un concreto interesse a fini risarcitori, il ricorso proposto per l’annullamento di un atto che ha esaurito i propri effetti alla scadenza del termine di efficacia del 1° ottobre 2023 va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse delle parti alla decisione, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Peraltro, la fermata e la sosta di caravan e autocaravan nel parcheggio di via Molfino sono attualmente precluse per effetto della menzionata ordinanza sindacale n. 38/2024, non impugnata, sicché la ricorrente non potrebbe trarre alcun vantaggio dall’annullamento della gravata ordinanza n. 59/2023.
Per quanto concerne la regolazione delle spese di giudizio, non sussiste l’obbligo di provvedere secondo il principio della soccombenza virtuale invocato dalla parte ricorrente, poiché l’esito della fase cautelare e le ragioni indicate nella relativa ordinanza di rigetto appaiono comunque sufficienti a giustificare la compensazione delle spese tra le parti.