TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 2010-01-05, n. 201000007

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 2010-01-05, n. 201000007
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201000007
Data del deposito : 5 gennaio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02056/2009 REG.RIC.

N. 00007/2010 REG.SEN.

N. 02056/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 21 e 26 della l. n. 1034/1971 e successive modifiche e integrazioni,
sul ricorso numero di registro generale 2056 del 2009, proposto dal sig.
M D, rappresentato e difeso dall’avv. B C e con domicilio eletto presso la Cancelleria del T.A.R., in Firenze, via Ricasoli n. 40

contro

Ministero dell’Interno e Questura di Pisa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze e domiciliati presso gli Uffici di questa, in Firenze, via degli Arazzieri n. 4

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

del decreto del Questore di Pisa Cat.A.12/2009-Div. P.A.S. – Imm.n. 155/

IV

Sez. in data 26 giugno 2009, notificato il 3 agosto 2009, con il quale è stata respinta la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno “per motivi commerciali/lavoro autonomo”, inoltrata dallo straniero M D il 30 agosto 2007.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Pisa;

Visto il rapporto sui fatti di causa della Questura di Pisa, con la documentazione allegata;

Visti tutti gli atti della causa;

Nominato relatore, nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2009, il dr. Pietro De Berardinis;

Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale, e resi edotti gli stessi della possibilità della pronuncia di una sentenza in forma semplificata in base all’art. 9 della l. n. 205/2000;

Visti l’art. 21, commi quarto e segg., e l’art. 26 della l. n. 1034/1971, nel testo dettato dal citato art. 9 della l. n. 205/2000;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. L’odierno ricorrente, sig. M D, espone di aver presentato il 30 agosto 2007 richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.

1.1. Con decreto Cat.A.12/2009-Div. P.A.S. – Imm.n. 155/

IV

Sez. del 26 giugno 2009, il Questore di Pisa respingeva la richiesta, in ragione dell’esistenza, a carico dello straniero, di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., emessa dal Tribunale di Pisa – Sez. distaccata di Pontedera il 15 novembre 2007 e divenuta irrevocabile il 1° aprile 2008, con cui allo straniero stesso era stata irrogata la pena di mesi 3 di reclusione ed € 400,00 di multa per i reati di ricettazione (art. 648 c.p.) e di introduzione e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). Ciò, atteso che tale condanna si configurava come ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 26, comma 7-bis, del d.lgs. n. 286/1998.

1.2. Avverso il citato decreto questorile di rigetto è insorto l’esponente, impugnandolo con il ricorso in epigrafe e chiedendone l’annullamento, previa sospensione.

1.3. A supporto del gravame, ha dedotto i seguenti motivi:

- omessa valutazione della situazione specifica dello straniero, il quale sarebbe di fatto un lavoratore dipendente e non un lavoratore autonomo, come ritenuto dalla Questura;

- erronea e/o falsa applicazione dell’art. 26, comma 7-bis, del d.lgs. n. 286/1998 anche ai lavoratori dipendenti, perché essendo, come indicato, il ricorrente di fatto un lavoratore dipendente, allo stesso non potrebbe applicarsi l’art. 26, comma 7-bis, cit., che riguarda solo i lavoratori autonomi, e quindi la pretesa della Questura di applicare al predetto ricorrente l’art. 26, comma 7-bis, cit., integrerebbe un’illegittima estensione dell’ambito di applicazione di detta disposizione;

- erronea e/o falsa applicazione dell’art. 26, comma 7-bis, del d.lgs. n. 286/1998, giacché esteso per errore pure alle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., laddove invece la disposizione de qua menziona esclusivamente le sentenze di condanna.

2. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Pisa. Quest’ultima ha, poi, depositato un rapporto sui fatti di causa, corredato della relativa documentazione, a mezzo del quale ha sostenuto l’infondatezza delle censure contenute nel gravame.

3. In via preliminare il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell’art. 26 della l. n. 1034/1971, come modificato dall’art. 9 della l. n. 205/2000, in esito alla Camera di Consiglio per la trattazione della domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ed avvisate sul punto le parti costituite.

3.1. Ciò, perché nel caso di specie il Collegio ravvisa la manifesta infondatezza del ricorso.

3.2. Ed invero, quanto al primo motivo, questo Tribunale ha già avuto modo di affermare, in ordine a fattispecie del tutto analoga, che qualora il cittadino straniero presenti una richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno già rilasciatogli in precedenza per motivi di lavoro autonomo, la P.A. viene chiamata a pronunciarsi sull’esistenza o meno dei presupposti per rinnovare il permesso a tale titolo e non a titolo di lavoro subordinato (T.A.R. Toscana, Sez. II, ord. 5 giugno 2009, n. 452). Orbene, nella vicenda in questione, il sig. M D ha presentato richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, corredandola, per di più, di documentazione coerente con il titolo di soggiorno della tipologia richiesta (visura ordinaria dell’impresa della C.C.I.A.A. di Pisa, autorizzazione all’attività di commercio su aree pubbliche rilasciatagli dal Comune di Pontedera: v. all.ti nn. 8 e 9 al rapporto della Questura). Ne deriva che del tutto legittimamente la P.A. ha valutato la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa per il rinnovo del permesso per motivi di lavoro autonomo, tra cui l’assenza di reati ostativi ex art. 26, comma 7-bis, del d.lgs. n. 286/1998: essendo, invece, risultato che il richiedente era incorso in uno di tali reati ostativi (quello ex art. 474 c.p.), la Questura di Pisa non ha potuto che respingere la sua istanza di rinnovo.

3.3. Sul punto, va rilevato che il ricorrente obietta di avere sempre svolto, in realtà, attività di lavoro dipendente, seppure per brevi periodi (comunque succedutisi senza soluzione di continuità), nonché di essere stato da ultimo assunto dalla Genis S.r.l. con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in qualità di addetto alle vendite. Aggiunge che il lavoro stabile svolto per la Genis S.r.l. gli consente di disporre di un reddito di circa € 900,00 mensili e di condurre in locazione, unitamente ad un suo connazionale, una appartamento di civile abitazione, dove risiede. A questo proposito, si deve però osservare che, secondo la giurisprudenza (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, ord. 14 marzo 2008, n. 419;
T.A.R. Toscana, Sez. II, 25 maggio 2009, n. 883;
id., ord. 6 marzo 2009, n. 208), è onere del cittadino straniero rappresentare (e documentare) alla P.A., nell’ambito del pertinente procedimento amministrativo, gli elementi a supporto della propria richiesta, verificatisi dopo la presentazione di questa: ciò, anche onde permettere alla P.A. una verifica, nella deputata sede procedimentale, di tali elementi sopravvenuti. Orbene, vero è che, nel caso di specie, il contratto di soggiorno concluso con la Genis S.r.l. è stato comunicato dallo straniero alla Prefettura di Pisa e tuttavia: a) in primo luogo, tale contratto non può ritenersi elemento sufficiente, giacché stipulato solo in data 29 maggio 2009, perciò a quasi due anni dalla presentazione della richiesta di rinnovo;
b) inoltre, l’interessato non ha modificato il titolo del permesso per il quale la suddetta richiesta era stata avanzata;
c) da ultimo, il richiedente avrebbe dovuto, oltre a convertire la propria istanza in quella di rilascio del permesso di soggiorno a titolo di lavoro subordinato, documentare la sussistenza degli idonei requisiti reddituali non solo per una parte del 2009, ma anche per i periodi precedenti, atteso che, come detto, l’istanza di rinnovo risale al 30 agosto 2007. Ciò, senza trascurare che, qualora lo straniero presenti istanza di rilascio del permesso di soggiorno a titolo di lavoro subordinato, è necessaria comunque la verifica, da parte della P.A., dell’esistenza di tutti i requisiti (e non solo di quello reddituale) cui è sottoposto il predetto rilascio ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998.

4. L’infondatezza del primo motivo di gravame comporta, automaticamente, l’infondatezza, altresì, del secondo. Infatti, da quanto sopra detto si ricava che nella vicenda in esame non vi è stata alcuna illegittima estensione, da parte della Questura, dell’ambito applicativo dell’art. 26, comma 7-bis, del d.lgs. n. 286 cit. anche al permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

5. Relativamente, infine, al terzo motivo di gravame, il Collegio non può che richiamare quanto già osservato in vicenda del tutto analoga e cioè che l’art. 26, comma 7-bis, cit., nel riferirsi a condanne per i reati ostativi ivi elencati, pronunciate con provvedimento irrevocabile, si deve intendere come comprensivo anche delle sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., a pena, in caso contrario, di facili elusioni del citato art. 26, comma 7-bis, ovvero di costringere il P.M., in tutte le ipotesi analoghe a quella che ha riguardato l’odierno ricorrente, ad opporsi all’applicazione dell’art. 444 c.p.p., per scongiurare il predetto rischio di elusione. Con il risultato – giuridicamente inaccettabile – di rendere, di fatto, l’art. 444 c.p.p. non applicabile agli stranieri che si trovino nella stessa situazione del sig. M D (v. T.A.R. Toscana, Sez. II, ord. n. 452/2009, cit.). In altre parole, l’opposta tesi sostenuta dal ricorrente (per cui, stante la sua formulazione letterale, l’art. 26, comma 7-bis, cit. non sarebbe applicabile in caso di cd. patteggiamento) prova troppo. Essa solo in apparenza sembra più favorevole allo straniero, ma, a ben vedere, traendo tutte le conseguenze che ne discendono sul piano logico-giuridico, finisce per esporlo al rischio di un trattamento deteriore in ambito penalistico, dato che finisce per privare lo straniero, incorso in uno dei reati di cui all’art. 26, comma 7-bis, cit., della possibilità di giovarsi dell’art. 444 c.p.p.: pertanto, lo svantaggia nel settore penalistico, senza essergli di ausilio ai fini che qui rilevano. Donde l’infondatezza anche del motivo ora in esame.

6. In definitiva, il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, deve essere respinto.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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