TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2012-01-14, n. 201200370

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2012-01-14, n. 201200370
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201200370
Data del deposito : 14 gennaio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08709/2005 REG.RIC.

N. 00370/2012 REG.PROV.COLL.

N. 08709/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8709 del 2005, proposto da
B L elettivamente domiciliata in Roma, via A. Bertoloni n. 44-46 presso lo studio dell’avv. X S che la rappresenta e difende nel presente giudizio

contro

R CPITALE, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 presso la sede dell’avvocatura comunale e rappresentata e difesa nel presente giudizio dall’avv. A C

per l'annullamento

dei seguenti atti:

a) determinazione dirigenziale n. 698 del 27 aprile 2005 con cui il Comune di Roma ha ordinato la demolizione dell’opera ivi indicata;

b) determinazione dirigenziale n. 964 del 07/06/05 con cui il Comune di Roma ha ordinato la demolizione dell’opera ivi indicata;

c) determinazione dirigenziale n. 1562 del 28/06/06 con cui il Comune di Roma ha accertato l’inottemperanza alle ordinanze di demolizione di cui ai punti a) e b) e, dato atto dell’avvenuta acquisizione al patrimonio dell’ente del bene ivi indicato, ha ordinato la trascrizione del provvedimento nei registri immobiliari, lo sgombero dell’area e l’immissione in possesso dell’amministrazione;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2011 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta il 27/09/05 e depositato il 05/10/05 B L ha impugnato le determinazioni dirigenziali di demolizione n. 698 del 27 aprile 2005 e n. 964 del 07/06/05 emesse dal Comune di Roma.

Il Comune di Roma, poi divenuto Roma Capitale, costituitosi con comparsa depositata il 20/10/05, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ricorso notificato in date 03/11/06 e 06/11/06 la B ha impugnato con motivi aggiunti la determinazione dirigenziale n. 1562 del 28/06/06 con cui il Comune di Roma ha accertato l’inottemperanza alle ordinanze di demolizione già gravate e, dato atto dell’avvenuta acquisizione al patrimonio dell’ente del bene ivi indicato, ha ordinato la trascrizione del provvedimento nei registri immobiliari, lo sgombero dell’area e l’immissione in possesso dell’amministrazione.

All’udienza pubblica del 22 dicembre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Con il ricorso principale B L impugna le determinazioni dirigenziali n. 698 del 27 aprile 2005 e n. 964 del 07/06/05 con cui il Comune di Roma ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate e consistenti nella realizzazione di uno scavo di mt. 12,50 x 12,50 e di un manufatto in blocchetti di tufo e cordoli di fondazione in cemento armato di mt. 11,00 x 11,00 composto da un piano seminterrato ed un piano rialzato ed avente copertura a tetto a due falde in cemento armato.

Con la prima censura la ricorrente prospetta i vizi di violazione e falsa applicazione della l. n. 241/90 e delle norme urbanistiche e di eccesso di potere sotto vari profili in quanto il Comune di Roma avrebbe dovuto tenere conto del fatto che l’area in cui è stata realizzata l’opera ha perso la vocazione agricola in conseguenza della presenza di edifici che, sorti come abusivi, sono stati sanati a seguito dei vari condoni edilizi tanto che nella zona opererebbero enti di gestione dei servizi accessori all’uso abitativo degli immobili;
per altro, l’ente locale avrebbe implicitamente riconosciuto il carattere residenziale dell’area avendo avviato il procedimento urbanistico finalizzato al recupero della stessa.

Il motivo è infondato.

L’opera realizzata dalla ricorrente (manufatto di mt. 11,00 x 11,00 costituito da un piano seminterrato e da un piano rialzato) rientra nell’ambito della “nuova costruzione”, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 3 lettera e) d.p.r. n. 380/01, e, pertanto, avrebbe dovuto essere assentita attraverso il permesso di costruire in ossequio al disposto dell’art. 10 del medesimo testo normativo.

L’incontestata carenza del titolo edilizio in esame legittima la sanzione demolitoria ex art. 31 d.p.r. n. 380/01 applicata con le gravate ordinanze di demolizione.

I provvedimenti repressivi in esame hanno natura vincolata e, quindi, debbono essere obbligatoriamente emessi sul presupposto del mero accertamento dell’abuso.

Pertanto, le circostanze poste a fondamento della censura, quali la presenza di altre costruzioni e la dedotta antropizzazione dell’area, non influiscono sull’abusività del manufatto realizzato dalla ricorrente e, conseguentemente, sulla legittimità delle ordinanze di demolizione.

Anche l’avvio del procedimento urbanistico finalizzato al recupero dell’area costituisce circostanza successiva all’adozione dei provvedimenti impugnati che, come tale, non si riverbera sulla legittimità degli stessi da valutarsi alla luce del quadro giuridico e fattuale esistente al momento in cui gli atti sono stati emanati.

Inaccoglibile è anche la seconda censura con cui è stata dedotta l’erroneità della determinazione dirigenziale n. 964 del 07/06/05 che avrebbe sanzionato la realizzazione del tetto in realtà già presente al momento dell’adozione dell’ordinanza di demolizione n. 698 del 27 aprile 2005.

Il ricorrente, infatti, benché ne avesse la possibilità e l’onere, non ha in alcun modo comprovato né fornito un principio di prova in ordine alla circostanza di fatto posta a fondamento del motivo e, pertanto, non è stato in grado di smentire le attestazioni contenute nei verbali di accertamento del 07/12/04 e del 12/01/05, redatti dalla polizia municipale, la cui natura di atto pubblico rende superfluo l’accertamento istruttorio richiesto nell’atto introduttivo.

Con il ricorso per motivi aggiunti la B impugna la determinazione dirigenziale n. 1562 del 28/06/06 con cui il Comune di Roma ha accertato l’inottemperanza alle ordinanze di demolizione, gravate in via principale, e, dato atto dell’avvenuta acquisizione del bene ivi indicato al patrimonio dell’ente, ha ordinato la trascrizione del provvedimento nei registri immobiliari, lo sgombero dell’area e l’immissione in possesso dell’amministrazione.

A fondamento del gravame la B prospetta la violazione degli artt. 8, 16 e 17 l. r. n. 28/80 ed eccesso di potere sotto vari profili perché l’amministrazione avrebbe disposto l’acquisizione in pendenza di un procedimento finalizzato al recupero degli insediamenti abusivi, instaurato ai sensi della legge regionale in esame, e non avrebbe tenuto conto delle censure mosse avverso gli atti presupposti con il ricorso principale.

I motivi sono infondati in quanto il provvedimento impugnato si limita a dare atto dell’avvenuta acquisizione che si verifica automaticamente, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 31 d.p.r. n. 380/01 (applicabile alla fattispecie), in conseguenza dell’inottemperanza alle ordinanze di demolizione (circostanza non contestata), e dispone in ordine agli adempimenti conseguenziali (trascrizione ed immissione in possesso) ai fini dell’opponibilità ai terzi dell’acquisto già verificatosi in favore del Comune.

L’atto impugnato, pertanto, ha natura dichiarativa e vincolata e, come tale, non avrebbe dovuto tenere conto delle osservazioni poste a fondamento del ricorso principale da ritenersi, per altro, come già evidenziato, infondate nel merito.

Per quanto attiene al procedimento di recupero degli insediamenti abusivi, se ne deve affermare la sua irrilevanza nella fattispecie in quanto lo stesso non si era perfezionato al momento dell’adozione dell’atto impugnato con il ricorso per motivi aggiunti né risulta ad oggi ultimato almeno secondo quanto si evince dalla stessa memoria di replica presentata dalla ricorrente in data 01/12/11;
per altro, in assenza di una specifica norma sul punto, non è logicamente nè giuridicamente sostenibile che l’esercizio del potere sanzionatorio dell’ente locale, avente carattere necessitato (come già evidenziato), sia differito e subordinato all’attuazione di una scelta urbanistica dell’ente locale di incerta realizzazione nell’an e nel quando.

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