TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-01-02, n. 202300015
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Testo completo
Pubblicato il 02/01/2023
N. 00015/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04966/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4966 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato T C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del mod. -OMISSIS-, impugnato presso -OMISSIS-;
- del-OMISSIS-, di inidoneità psico-fisica, notificato il-OMISSIS-, emesso dal Comando Sanità e Veterinaria - Reparto Sanità, nonché comunicazione in forma sintetica del provvedimento;
- del conseguente provvedimento, non ancora notificato o pubblicato, della comunicazione di esclusione dalla graduatoria di merito ai sensi del paragrafo 3, sottopara b. della -OMISSIS-, e dell’articolo 4 del -OMISSIS-, di immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’esercito, per il-OMISSIS-, dei volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 226.
per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti presentato il 29.6.2018:
- della lettera prot. n.-OMISSIS-del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare del -OMISSIS-, – contenente il collocamento in congedo illimitato per fine ferma, con decorrenza -OMISSIS-;
- del Decreto del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare-OMISSIS-di approvazione della graduatoria di merito per l'immissione nel ruolo dei volontari in servizi permanente delle Forze Armate per il-OMISSIS-, dalla quale è stato escluso il ricorrente, non notificato e conosciuto in data-OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 25 novembre 2022 il dott. P B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso introduttivo in epigrafe, parte ricorrente, graduato dell’Esercito Italiano, impugna i seguenti provvedimenti:
- mod. -OMISSIS-, impugnato presso -OMISSIS-;
--OMISSIS-, di inidoneità psico-fisica, notificato il-OMISSIS-, emesso dal Comando Sanità e Veterinaria - Reparto Sanità, nonché comunicazione in forma sintetica del provvedimento;
- conseguente provvedimento, non ancora notificato o pubblicato, della comunicazione di esclusione dalla graduatoria di merito ai sensi del paragrafo 3, sottopara b. della -OMISSIS-, e dell’articolo 4 del -OMISSIS-, di immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’esercito, per il-OMISSIS-, dei volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 226.
Il ricorrente deduce di aver partecipato alla suddetta selezione e di essersi collocato in posizione utile.
Sottoposto a visita medica presso la Commissione Medica di Osservazione istituita del-OMISSIS-, era stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato per “esiti -OMISSIS- trattata con mezzi di sintesi […]-OMISSIS- […]”.
Sottoposto, successivamente, a visita medica di rassegna, presso il Comando Sanità e Veterinaria – Reparto Sanità -OMISSIS-, gli era stato confermato il giudizio di inidoneità permanente.
Conseguentemente, era stato prosciolto dalla ferma contratta ed escluso dall’immissione nel ruolo (e dalla correlata graduatoria di merito del predetto concorso).
Il ricorso è affidato alle seguenti censure in diritto:
a) Violazione di legge ed eccesso di potere - Violazione degli art. 194 e 198 del COM e dell'art. 21 septies della