TAR Salerno, sez. III, sentenza 2024-02-09, n. 202400406
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Testo completo
Pubblicato il 09/02/2024
N. 00406/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00933/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 933 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-
rappresentati e difesi dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica, Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona del Comandante Generale in carica, parti rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so V E, 58;
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti alla riparametrazione e ricalcolo della retribuzione alla quale hanno titolo per ogni ora di prestazione di lavoro straordinario, con inclusione nella determinazione della retribuzione – parametro, per la determinazione della misura della retribuzione dovuta per lavoro straordinario, della indennità pensionabile, avente natura intrinsecamente e strettamente retributiva, nonché per l'accertamento del diritto a percepire le somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, maturate e non corrisposte, previo ricalcolo della retribuzione a tale titolo dovuta con inclusione nella determinazione della retribuzione - parametro della indennità mensile pensionabile e conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento del dovuto;
per la disapplicazione
dell’art. 22 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, dell'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, e, nei limiti di quanto occorrente, dell'art. 12 del D.P.R. 1° ottobre 2010, n. 184, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con l'art. 43 della L. 121/1981, nonché per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione e con i principi di ragionevolezza, di non contraddittorietà e di omogeneità;
con contestuale istanza di delibazione della questione di legittimità costituzionale:
dell'art. 22 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, dell'art. 45 comma 1 del D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, che ha modificato la disposizione che precede e, nei limiti di quanto occorrente, dell'art. 12 del D.P.R. 1° ottobre 2010, n. 184, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, per violazione dei principi di ragionevolezza, non contraddittorietà ed omogeneità;
e per la condanna
dell'amministrazione resistente al pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro straordinario espletato e non congruamente remunerato, previo ricalcolo della retribuzione per lavoro straordinario maturata, in ragione della riparametrazione da operare in ragione della considerazione dell'indennità mensile pensionabile o a prescindere dalla medesima circostanza (per il periodo 1.10.2017-31.12.2017).
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 8.6.2023:
per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti alla riparametrazione e ricalcolo della retribuzione alla quale hanno titolo per ogni ora di prestazione di lavoro straordinario, con inclusione nella determinazione della retribuzione-parametro, da usare per la determinazione della misura della retribuzione dovuta per lavoro straordinario, della indennità pensionabile, avente natura intrinsecamente e strettamente retributiva, nonché per l'accertamento del diritto a percepire le somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro straordinario maturate e non corrisposte, previo ricalcolo della retribuzione a tale titolo dovuta con inclusione nella retribuzione - parametro della indennità mensile pensionabile e conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento del dovuto;
per la disapplicazione
- dell'art. 22 del D.P.R. 15 marzo 2018 n. 39 e dell'art. 38 del D.P.R. 20 aprile 2022 n. 57, (Decreti di recepimento degli accordi sindacali per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e dei provvedimenti di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare), salvo ulteriori disposizioni collegate, per contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione sia agli artt. 11 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che in relazione agli artt. 5 e 6 della Carta Sociale Europea, nonché per contrasto con gli artt. 18 e 39 Cost. e con l'art. 43 della L. 121/1981;
- dell'art. 2, comma 1, lett. B del D. Lgs. 195/1995 e degli artt. 4 e 7 stessa fonte, salvo altri, per contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione sia agli artt. 11 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che in relazione agli artt. 5 e 6 della Carta Sociale Europea, nonché per contrasto con gli artt. 18 e 39 Cost.;
- dell'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, e, nei limiti di quanto occorrente, dell'art. 12 del D.P.R. 1° ottobre 2010, n. 184, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con l'art. 43 della L. 121/1981, nonché per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, nonché per contrasto con i principi di ragionevolezza, con il principio di non contraddittorietà e di omogeneità;
con contestuale istanza di delibazione della questione di legittimità costituzionale , ritenendosi la questione rilevante e non manifestamente infondata:
- dell'art. 2, c. 1, lettera B, del D. Lgs. 195/1995 e degli artt. 4 e 7 stessa fonte per contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione sia agli artt. 11 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che in relazione agli artt. 5 e 6 della Carta Sociale Europea, nonchè per contrasto con gli artt. 18 e 39 Cost.;
- dell'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e, nei limiti di quanto occorrente, dell'art. 12 del D.P.R. 1° ottobre 2010, n. 184, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, per violazione dei principi di ragionevolezza, non contraddittorietà ed omogeneità;
e per la condanna
delle amministrazioni resistenti al pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro straordinario espletato negli ultimi cinque anni antecedenti la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio e non congruamente remunerato, previo ricalcolo della retribuzione per lavoro straordinario maturata previa riparametrazione in ragione della considerazione dell'indennità mensile pensionabile nella retribuzione-parametro nonché, con riferimento al periodo 01.10.2017-31.12.2017, anche ed eventualmente a prescindere dalla inclusione della detta indennità nella retribuzione-parametro;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio per le amministrazioni sopraindicate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2024 il dott. M P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti hanno allegato di appartenere alla Guardia di Finanza ed al ruolo dei sottufficiali (pur con diverse qualifiche) e di prestare tutti servizio in Campania (all’interno dell’ambito territoriale rientrante nella cognizione di questa Sezione staccata).
I predetti hanno agito per l’accertamento del diritto al ricalcolo della retribuzione per lavoro straordinario, mediante inclusione nella retribuzione-parametro dell’indennità pensionabile. Hanno quindi chiesto la condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle relative differenze per gli ultimi cinque anni.
I ricorrenti hanno dedotto che l’indennità pensionabile prevista dall’art. 43 della Legge n. 121 del 1981, nonostante la sua natura retributiva, non è tenuta in considerazione ai fini della determinazione della retribuzione-parametro utilizzata per il computo della retribuzione dovuta per lavoro straordinario.
In aggiunta i ricorrenti hanno anche agito per l’accertamento anche pro futuro del diritto alla rideterminazione della retribuzione-parametro quale indice di calcolo della retribuzione oraria per straordinario, previa inclusione nella base di calcolo dell’indennità pensionabile
Previa ricostruzione del quadro normativo di riferimento, della sua evoluzione, nonché delle modifiche relative alla modalità di calcolo della retribuzione per lavoro straordinario, i ricorrenti hanno posto i seguenti motivi a sostegno delle domande proposte:
I) “ Illegittimità per violazione dell’art. 43, comma 3, L. 121/1981 in combinato con il comma 16 stesso articolo che rinvia all’art. 16 L. 121/1981 – violazione dell’art. 43 cit., comma 14, L. 121/1981 – violazione art. 43 bis l. 121/1981 ”;
l’attuale sistema retributivo previsto per le Forze di Polizia ad ordinamento militare violerebbe l’art. 43 della Legge n. 121/1981, poiché disancorerebbe la misura del compenso per lavoro straordinario dalla retribuzione ordinaria mensile, escludendo illegittimamente l’indennità pensionabile dalla base di computo nonostante la sua natura intrinsecamente retributiva;
i ricorrenti hanno argomentato che in seguito all’abrogazione dell’art. 5 del D.P.R. n. 150/1987 (avvenuta con i DD.PP.RR. 163 e 164 del 2002) la misura del compenso per lavoro straordinario sarebbe stata sganciata dall’ammontare della retribuzione ordinaria mensile e prevista in misura forfettaria, senza alcuna considerazione dell’indennità pensionabile, la quale costituirebbe, invece, voce del trattamento