TAR Catania, sez. II, sentenza 2010-05-14, n. 201001534

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2010-05-14, n. 201001534
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201001534
Data del deposito : 14 maggio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00301/2010 REG.RIC.

N. 01534/2010 REG.SEN.

N. 00301/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 301 del 2010, proposto da:
G T C, rappresentato e difeso dall'avv. R B, con domicilio eletto presso Graziella Di Stefano in Catania, via M.R. Imbriani, 228;

contro

Istituto Autonomo delle Case Popolari della Provincia di Ragusa, non costituito in giudizio;
Assessorato Lavori Pubblici della Regione Siciliana, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'esecuzione

del giudicato nascente dalle

sentenze nn. 1174/2006 e 551/2003 della Corte d'appello di Catania.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Assessorato Lavori Pubblici della Regione Siciliana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2010 il dott. V S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso si chiede l’esecuzione del giudicato nascente dalle sentenze di cui in epigrafe passate in cosa giudicata.

Il ricorrente ha ritualmente notificato al Comune atto di costituzione in mora ai sensi dell'art. 90, comma 2, del R.D. 17 agosto 1907 n.642, ma nel termine assegnato l’Amministrazione evocata non ha adottato alcun provvedimento volto a dare esecuzione al giudicato.

Del ricorso è stata data notizia ai sensi dell'art. 91 del R.D. n. 642 del 1907 all'organo preposto alla vigilanza che non ha fatto pervenire osservazioni.

Alla camera di consiglio del giorno 24 marzo 2010 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile in quanto parte ricorrente non ha fornito la prova della legittimazione a chiedere l’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenze nn. 1174/2006 e 551/2003 della Corte d'appello di Catania.

Assume parte ricorrente che l'Istituto Autonomo delle Case Popolari di Ragusa non ha provveduto al pagamento in favore del medesimo ricorrente di tutte le somme come sopra dovute allo stesso ricorrente ed è rimasta parzialmente senza effetto la diffida notificata il 25.7.2009 per la corresponsione della ulteriore somma di Euro 115.480,85 scaturente dalla differenza tra la somma di Euro 161.984,85 di cui alla detta diffida e la somma di Euro 46.504,00 corrisposta il 13.12.2009, oltre interessi, della quale con le succitate sentenze della Corte di Appello di Catania Sezione Prima Civile non definitiva n. 551/2003 e definitiva n. 1174/2006, passate in cose giudicate, come dalla attestazione della Cancelleria della detta Corte di Appello di Catania gli è stato ordinato il pagamento in favore della sig.na T M.

Il ricorrente Dr. T C G, assume di essere l’avente causa del credito quale figlio adottivo ed unico erede della sig.na T M, giusta sentenza del Tribunale di Ragusa n. 5/2007;
pur tuttavia la qualità di figlio adottivo non dimostra che lo stesso sia anche unico erede dalla signora T M.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese e gli onorari del giudizio è giusto che seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riguardo alla amministrazione costituita.

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