TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2017-01-26, n. 201701370

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2017-01-26, n. 201701370
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201701370
Data del deposito : 26 gennaio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/01/2017

N. 01370/2017 REG.PROV.COLL.

N. 03545/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3545 del 2015, proposto da:
Soc Hera Comm Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati F P, G M, T S e C C, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Macchi Di Cellere Gangemi in Roma, via Cuboni, 12;



contro

Ministero dell'Interno, Questura di Roma e Prefettura di Roma, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Legione Carabinieri Lazio - Comando Provinciale di Roma non costituito in giudizio;
Comune di Roma, rappresentato e difeso dagli avvocati Fiammetta Lorenzetti e Antonio Graziosi, domiciliato in Roma, via Tempio di Giove, 21, presso la sede della Avvocatura del Comune;
Acea Distribuzione Spa, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Piazza, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Bernardo, 101;



per l'annullamento

- del silenzio-inadempimento sulla richiesta di intervento coordinato delle FF.OO. e dell'amm.ne comunale per il distacco dei contatori presenti presso gli immobili occupati in Roma, via prenestina 944/c (ex hotel Eurostars Roma Congress, via Torrevecchia 156 (ex casa di cura villa fiorita), via delle province 196 (ex sede INPS) da cui gli occupanti abusivi stanno continuando - da oltre due anni - a prelevare indebitamente e fraudolentemente energia elettrica a danno della ricorrente - ris. danni.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Comune di Roma e di Acea Distribuzione Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2017 il dott. A T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe l’odierna ricorrente chiede l’accertamento dell’obbligo di provvedere in capo al Prefetto di Roma, in proprio e quale Presidente del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica di Roma, in relazione alla istanza formulata dalla ricorrente in data 11 agosto 2014, reiterata in data 2 ottobre 2014, con condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni subiti.

Deduce la ricorrente i seguenti fatti.

Hera Comm. S.r.l. gestisce, in qualità di soggetto aggiudicatario di apposita procedura ad evidenza pubblica, il c.d. "servizio di salvaguardia" per la fornitura di energia elettrica nel territorio (tra gli altri) della Regione Lazio.

Tale servizio di salvaguardia è stato istituito con L. n. 125/07 per garantire la continuità della fornitura di energia elettrica ai clienti non domestici nel mercato libero che siano rimasti senza un fornitore (art. 1, comma 4, L. n. 125/07).

Le vigenti norme di carattere regolatorio, adottate dall'autorità di settore (Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico — AEEGSI) prevedono in particolare che: qualora un cliente finale, avente diritto al servizio di salvaguardia, venga a trovarsi senza venditore nel mercato libero, e quindi anche senza un contratto di trasporto e dispacciamento di energia elettrica, l'impresa distributrice competente per territorio, per garantire la fornitura di energia elettrica senza soluzione di continuità, provvede ad inserirlo nel contratto di trasporto e dispacciamento dell'esercente la salvaguardia, il quale fornirà il servizio a condizioni economiche definite dall'AEEGSI, fintanto che il cliente non stipuli un nuovo contratto di fornitura con qualsiasi altro operatore sul mercato libero [cfr. Delibera ARG/elt 42/08, recante " Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica) nei casi di successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo o distribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato (switching) "].

In qualità di soggetto esercente il servizio di salvaguardia, Hera Comm S.r.l. si vedeva comunicare dal distributore competente nel Comune di Roma, ACEA Distribuzione S.p.a., il POD IT 002E4407418A1 di Via Prenestina, n. 944/C, in Roma, presso l'Hotel Eurostars Roma Congress, nella titolarità della Eurostars Roma Congress S.r.l., inserito in salvaguardia a far data dal 1 agosto 2012, a seguito della risoluzione del contratto da parte del precedente venditore ACEA Energia S.p.A.

A fronte degli insoluti sulle bollette emesse nei confronti della Eurostars Roma Congress S.r.l. (che non ha mai saldato alcun documento di fatturazione e ha contestato l'attivazione del servizio di salvaguardia), Hera Comm S.r.l. inoltrava in data 31 dicembre 2012, al distributore competente ACEA, richiesta di sospensione della fornitura, secondo la procedura prevista dalla Delibera ARG/elt 4/08 e ss.mm.ii.

Seguivano, da parte di HERA Comm S.r.l., ulteriori e reiterate richieste di disalimentazione del POD IT 002E4407418A1 alle quali ACEA Distribuzione non dava alcun seguito.

Solo nel mese di dicembre 2013, ACEA Distribuzione rappresentava che si sarebbe trovata nell'impossibilità di eseguire l'intervento di disalimentazione del contatore presente all'interno dello stabile di Via Prenestina n. 944/C, a causa della resistenza opposta da un considerevole numero di soggetti senza fissa dimora che occupavano abusivamente l'edificio.

Ed invero, solo molto tempo dopo la comunicazione del POD IT 002E4407418A1 in salvaguardia, Hera Comm S.r.l. poteva apprendere dalla corrispondenza intrattenuta con la Eurostars Roma Congress S.r.l. che la medesima società aveva in realtà cessato l'attività alberghiera già a far data dal 30 novembre 2011, restituendo l'azienda che eserciva in affitto alla dante causa Prima Hotel S.r.l.

Il sito dell'ex Hotel Eurostars, una volta cessata l'attività alberghiera, sarebbe stato quindi occupato dagli abusivi (che, pertanto, si trovavano già presso la struttura quando il POD in oggetto veniva comunicato in salvaguardia ad Hera Comm S.r.l. dal distributore, senza che risultassero quindi sussistenti i requisiti e le condizioni necessarie previste per legge per l'attivazione del servizio).

Tenuto conto delle descritte evenienze, della materiale impossibilità di disattivare unilateralmente il POD IT 002E4407418A1 intervenendo fisicamente sul contatore (in quanto solo il gestore della rete locale può provvedervi) nonché dell'inerzia di ACEA Distribuzione, l'odierna ricorrente depositava in Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Roma, denuncia-querela evidenziando che i soggetti che avevano abusivamente occupato l'Hotel Eurostars Roma Congress stavano sottraendo fraudolentemente ad Hera Comm S.r.l. energia elettrica prelevandola, senza averne alcun titolo, dal POD IT 002E4407418A1.

Con tale denuncia veniva altresì chiesto con urgenza il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. del suddetto POD IT 002E4407418A1.

Su richiesta del Pubblico Ministero, in data 16/06/2014 il Giudice per le indagini preliminari disponeva il sequestro del POD IT 002E4407418A1 di Via Prenestina n. 944/C in Roma, " poiché vi è fondata ragione di ritenere che la libera disponibilità di quanto sopra indicato, da parte di ignoti che occupano abusivamente l'Hotel Eurostars Roma Congress possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolarne la commissione di altri, in quanto l'attività abusiva in corso e la sua probabile continuazione comporterebbe un aggravio della lesione inferta al bene — interesse protetto dalla norma di cui agli artt. 624-625 n. 2 c.p. secondo la condotta in fatto descritta dal PM nell'imputazione provvisoria... ".

Il provvedimento cautelare adottato, la cui esecuzione veniva demandata alla Legione Carabinieri Lazio, Stazione di Roma, Tor Tre Teste, non veniva peraltro eseguito.

Come illustrato nella relazione di "Aggiornamento" inviata dal Commissariato di Polizia - Ufficio Sezionale "Prenestino" al medesimo Comando dei Carabinieri - emergeva che la struttura era occupata da un

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