TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2017-11-23, n. 201711593

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2017-11-23, n. 201711593
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201711593
Data del deposito : 23 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/11/2017

N. 11593/2017 REG.PROV.COLL.

N. 08551/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8551 del 2005, proposto da:
S C, A P, B F, B C, B M, Caglia' Alessandra, C C, C D, C A, C S, C S, C G, D'Angelo Pasquale, D C M, D B A L, E G, F C, G A, G G, G F, I L, L R A, M S, M A, M M, M A, M F, M C, M M, M S, M M, P M C, P T M, P F, P A, S R, S F, S G, S E, Stefanoni Patrizia, Strappato Barbara, Zireddu Stefano, rappresentati e difesi dagli avvocati Claudia Zhara Buda e Massimo Zhara Buda, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Claudia Zhara Buda in Roma, via Orti della Farnesina 155;

contro

Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del Ministro pro tempore, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per il riconoscimento

del diritto a percepire l'assegno di valorizzazione dirigenziale di cui all'art. 33, co 2 l. 289/02, come determinato con decreto del Ministro per la Funzione Pubblica 23.12.2003, pubblicato sulla G.U. n. 289 del 27 dicembre 2002,

e, ove occorrendo,

per l’annullamento e/o disapplicazione del predetto D.M. 23.12.2003, nella parte in cui limita l’attribuzione del suddetto emolumento ai vice questori aggiunti e qualifiche corrispondenti della Polizia di Stato

e, conseguentemente, per la condanna

del Ministero dell’Interno alla corresponsione delle somme dovute.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2017 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto alla corresponsione dell’assegno di valorizzazione dirigenziale di cui all'art. 33, co 2 l. 289/02.

I ricorrenti hanno esposto di rivestire tutti la qualifica di Commissario capo, o qualifica corrispondente dei ruoli tecnici, della Polizia di Stato;
la legge finanziaria per l’anno 2003 (l. 289/2002), all’art. 33, comma 2, aveva previsto, nell’ottica di un progressivo riordino della dirigenza delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze armate, uno stanziamento di fondi per assicurare “una graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, anche attraverso l’attribuzione di trattamenti perequativi da disporre con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’interno e gli altri Ministri interessati”;
tale disposizione era stata parzialmente attuata con il decreto 23 dicembre 2003 del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con gli altri ministri interessati.

Tuttavia tale decreto aveva attribuito, a differenza di quanto previsto dalla norma citata, l’assegno di valorizzazione dirigenziale ai soli vice questori aggiunti e qualifiche corrispondenti della Polizia di Stato (e corrispondenti qualifiche delle altre Forze di polizia e delle Forze armate), senza nulla prevedere per le altre qualifiche del ruolo dei commissari, che invece la disposizione prendeva in esame nella sua interezza.

Ciò era tanto più illegittimo con riferimento ai commissari capo che svolgevano funzioni, anche dirigenziali, corrispondenti a quelle della qualifica superiore.

A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:

1.Violazione dell’art. 33, comma 2, della l. 289/2000, in quanto il decreto impugnato prefigurava un’attuazione graduale della norma in relazione alla rilevanza delle funzioni in rapporto all’ordinamento gerarchico dei ruoli, alle risorse disponibili e alle funzioni di più elevato livello, con riferimento alla maggiore contiguità del personale con i dirigenti e alla prevista sostituzione degli stessi, con precedenza rispetto alle qualifiche di commissario capo e qualifica o grado corrispondente, ma di fatto l’assegno di valorizzazione era stato attribuito solo ai vice questori aggiunti e non alle qualifiche inferiori, diversamente da quanto previsto dalla legge;

2. violazione dell’art. 2 del d.lgs. 334/2000, che accomunava integralmente le funzioni dei commissari capo e dei vice questori aggiunti, assegnando ad entrambi funzioni di direzione di uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti o di indirizzo e coordinamento di più unità organiche nell’ufficio cui sono assegnati, con piena responsabilità per le direttive impartite e i risultati conseguiti;
l’unica differenza tra i due ruoli era data dall’anzianità di servizio.

Si sono costituite le Amministrazioni intimate resistendo al ricorso.

Alla pubblica udienza del 7 novembre 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.

Ai sensi dell’art. 33, comma 2, della l. 27 dicembre 2002, n. 289 Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento della dirigenza del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto conto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stanziati 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, al fine di assicurare una graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, anche attraverso l'attribuzione di trattamenti perequativi da disporre con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e gli altri Ministri interessati ”.

Con il decreto impugnato, premessa la necessità di “ attuare la valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici del personale interessato con gradualità, in relazione:

a) alla rilevanza delle funzioni in rapporto all'ordinamento gerarchico dei ruoli;

b) alla necessità di assicurare un rilievo economico adeguato in rapporto alle risorse disponibili, tenuto anche conto degli incrementi conseguenti all'introduzione del sistema dei parametri stipendiali di cui al decreto legislativo n. 193 del 2003 [..] ”, nonché di “ attuare la prevista graduale valorizzazione dei predetti trattamenti economici con riguardo al personale che riveste la qualifica di vice questore aggiunto o qualifica corrispondente della Polizia di Stato e le qualifiche e gradi corrispondenti delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, in relazione alle funzioni di più elevato livello, alla maggiore contiguità dello stesso personale con i dirigenti delle medesime Forze di polizia e delle Forze armate ed alla prevista sostituzione degli stessi dirigenti, con precedenza rispetto al personale con qualifica di commissario capo e qualifica o grado corrispondente ”, è stato disposto di erogare il trattamento perequativo in esame, per quanto qui interessa, esclusivamente “ ai vice questori aggiunti e qualifiche corrispondenti della Polizia di Stato ”.

Come già affermato da questo Tribunale in analoga controversia, “la norma primaria citata non opera alcun distinguo all’interno del ruolo dei commissari, carriera articolata, come noto (cfr. l’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 334/2000), nelle qualifiche di “commissario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
commissario capo;
vice questore aggiunto”” (TAR Lazio, sentenza n. 8405/2009).

Le disposizioni sopra riportate (“sono stanziati 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, al fine di assicurare una graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, anche attraverso l'attribuzione di trattamenti perequativi”) sono infatti chiare nel prefigurare una valorizzazione rispetto a tutte le categorie di personale indicate.

L’amministrazione ha limitato il trattamento perequativo ai soli appartenenti alla qualifica di vice questore aggiunto facendo leva sulla rilevanza delle funzioni, sulla necessità di attribuire all’assegno in esame un rilievo economico adeguato in rapporto alle risorse disponibili, e sulla maggiore “contiguità” alla dirigenza del personale appartenente alla qualifica di vicequestore aggiunto.

Tuttavia, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 334/2000, anche i funzionari con la qualifica di commissario capo svolgono funzioni di collaborazione con i dirigenti, ovvero funzioni vicarie dei medesimi, e l’accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli della Polizia di Stato, non è riservata, in via esclusiva, ai funzionari provenienti dalla qualifica di vice questore aggiunto (cfr. l’art. 7 del d.lgs. n. 334/2000).

Di talché, come dedotto dai ricorrenti, l’unica modulazione possibile al fine di dare corretta attuazione alla volontà legislativa, è, semmai, quella di una diversa e proporzionale articolazione (in rapporto all’impegno richiesto dalle rispettive attribuzioni, nonché all’importo di eventuali anticipazioni di miglioramenti stipendiali), della quantificazione dell’assegno perequativo, come ben l’Amministrazione potrebbe fare, non riservando esclusivamente, però, tale beneficio alle esigenze di una parte soltanto delle categoria dei beneficiari individuata dalla fonte primaria.

Il ricorso va quindi accolto, con annullamento del decreto impugnato.

La particolarità della questione controversia giustifica, comunque, la compensazione delle spese.

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