TAR Genova, sez. I, sentenza breve 2024-09-16, n. 202400618

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza breve 2024-09-16, n. 202400618
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202400618
Data del deposito : 16 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/09/2024

N. 00618/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00501/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 501 del 2024, proposto da
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Capitaneria di Porto di La Spezia, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, n. 2;

contro

Comune di Monterosso al Mare, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato G T, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

nei confronti

Circolo Velico Monterosso “G e B D A”, rappresentato e difeso dagli avvocati D A, A A e F S, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

Regione Liguria, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

A - per quanto riguarda il ricorso principale:

- della determinazione del Comune n. 61 dell’8.4.2024, recante la conclusione della conferenza di servizi per l’aggiornamento della disciplina per l’utilizzo del porticciolo turistico del “Gigante”;

- dell’ordinanza del Comune n. 41 del 23.4.2024, avente ad oggetto “Disciplina per l’utilizzo del porticciolo turistico del «Gigante» in Monterosso al Mare”;

- per quanto possa occorrere, delle note del Comune dell’8.2.2024 e del 19.3.2024;

B - per quanto riguarda il ricorso incidentale:

- della nota della Capitaneria di Porto prot. n. 12558 del 14.3.2024;

- della nota della Capitaneria di Porto prot. n. 16699 del 4.4.2024;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monterosso al Mare e del Circolo Velico Monterosso “G e B D A”;

Visto il ricorso incidentale proposto dal Circolo Velico Monterosso “G e B D A”;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2024, la dott.ssa Liliana Felleti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 6 giugno 2024 e depositato il 7 giugno 2024 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Capitaneria di Porto di La Spezia hanno impugnato la determinazione n. 61 dell’8 aprile 2024, con cui il Comune di Monterosso al Mare ha concluso positivamente la conferenza di servizi per l’aggiornamento della disciplina per l’utilizzo del porticciolo turistico del “Gigante”, nonché l’ordinanza n. 41 del 23 aprile 2024, recante il disciplinare per l’utilizzo del suddetto porticciolo.

I ricorrenti hanno articolato i seguenti motivi:

I) Violazione degli artt. 14-bis e 14-ter della legge n. 241/1990. Contraddittorietà intrinseca. Travisamento. Illogicità. Violazione del principio di leale collaborazione ex artt. 97 Cost. e 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990 . Sostengono, in sintesi, che:

- la determina conclusiva della conferenza di servizi sarebbe contraddittoria, perché, pur dando conto del dissenso dell’Autorità marittima, afferma di averne acquisito l’assenso senza condizioni per mancata partecipazione del suo rappresentante;

- l’Amministrazione procedente avrebbe applicato l’istituto del silenzio significativo nella conferenza asincrona in difetto della condizione stabilita dalla legge, ossia l’omesso pronunciamento del soggetto pubblico invitato entro il termine all’uopo fissato;

- il meccanismo in parola non potrebbe operare con riferimento alla riunione eventuale di cui all’art. 14- bis , comma 2, lett. d) della legge n. 241/1990, in quanto non espressamente previsto dalla norma;

- il Comune avrebbe violato il principio di leale collaborazione, perché non avrebbe comunicato alla Capitaneria la conferma della riunione sincrona, né gli avvisi espressi dalle altre Amministrazioni;

- l’ente locale non avrebbe rispettato il provvedimento regionale autorizzativo, che avrebbe subordinato il nulla-osta alla variante del p.u.d. al benestare della Capitaneria di Porto per gli aspetti di competenza.

II) Violazione dell’art. 59 reg. es. cod. nav., nonché dell’art. 14, comma 1, lett. d) del d.p.c.m. n. 186/2023, dell’art. 3 della legge n. 84/1994, dell’art. 104 lett. s), t), v) del d.lgs. n. 112/1998 e dell’art. 134 del d.lgs. n. 66/2010. Incompetenza. Carenza di istruttoria e motivazione . L’Amministrazione civica avrebbe indebitamente esercitato le competenze in materia di sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare, riservate dalla legge all’Autorità marittima. Pertanto, gli atti gravati sarebbero affetti da incompetenza, non spettando all’ente locale il potere di regolamentare la balneazione in relazione ai pericoli derivanti da eventuali commistioni con la navigazione. Oltretutto, il Comune non avrebbe compiuto alcuna istruttoria tecnica per verificare la possibilità di consentire i bagni nella porzione di levante del porticciolo, nonostante la destinazione del canale prospiciente e dello specchio acqueo adiacente, rispettivamente, ad area di lancio e ad ormeggio delle imbarcazioni da diporto.

III) Violazione dell’art. 59 reg. es. cod. nav. e dell’ordinanza n. 73 del 28 aprile 2023 della Capitaneria di Porto di La Spezia in materia di sicurezza balneare . I provvedimenti oppugnati violerebbero la vigente ordinanza di sicurezza balneare, la quale vieta permanentemente la balneazione nei porti e nel raggio di 150 metri dalle imboccature portuali. Ciò in quanto l’intera superficie acquea delle due darsene, in una con le strutture accessorie, costituirebbe giuridicamente un porto;
in ogni caso, anche a ritenere che la darsena di levante si sia trasformata in arenile, la stessa si troverebbe ad una distanza largamente inferiore a 150 metri dal molo all’imbocco del bacino di ponente.

Il Comune di Monterosso al Mare ed il controinteressato Circolo Velico Monterosso “G e B D A” (d’ora innanzi, anche Circolo Velico) si sono costituiti in giudizio, eccependo l’inammissibilità del gravame ed instando per la relativa reiezione.

Con ricorso incidentale, notificato l’11 giugno 2024 e depositato il 12 giugno 2024, il Circolo Velico ha impugnato le note della Capitaneria di Porto di La Spezia prot. n. 12558 del 14 marzo 2024 e prot. n. 16699 del 4 aprile 2024, deducendo il seguente motivo:

I) Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, difetto di istruttoria e motivazione. Sviamento di potere. Contraddittorietà intrinseca ed estrinseca. Violazione del principio di leale collaborazione tra enti pubblici. Violazione dell’art.

2-bis della legge n. 241/1990 e del dovere di buona fede. Violazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 203/2007. Violazione degli artt. 14 e ss. della legge n. 241/1990
. I due pareri della Capitaneria sarebbero illegittimi sotto i seguenti profili:

- il comportamento dell’Amministrazione marittima risulterebbe contraddittorio, perché nel giudizio d’appello avverso la sentenza del T.A.R. n. 944/2023 l’Avvocatura dello Stato ha dichiarato in udienza che l’interdizione della balneazione non si estende alla spiaggia interna al porticciolo;

- i bagni ed i corsi di nuoto sarebbero sempre stati fatti nello specchio acqueo antistante l’arenile del porticciolo, fuori dalla darsena di ponente con i natanti, e non nella spiaggia esterna al promontorio del “Gigante”;

- il compendio in concessione costituirebbe un approdo e non un porto, con conseguente inapplicabilità del divieto di balneazione vigente per le acque portuali;

- il pronunciamento della Capitaneria si rivelerebbe generico, non recando indicazioni in merito alla disciplina della sicurezza nella darsena e nell’arenile del porticciolo.

Le parti hanno ulteriormente illustrato le rispettive posizioni con memorie.

Alla camera di consiglio del 5 luglio 2024 la causa è stata trattenuta per essere decisa con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

DIRITTO



1. Preliminarmente, occorre scrutinare le questioni di inammissibilità sollevate dal Comune resistente e dal Circolo Velico controinteressato, che hanno eccepito la mancata proposizione dell’opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri e la violazione del principio del ne bis in idem .

I rilievi processuali non sono fondati.

Per quanto riguarda il primo aspetto, secondo l’elaborazione pretoria l’opposizione delle Amministrazioni statali dissenzienti avverso la determinazione di conclusione della conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14- quinquies della legge n. 241/1990, non può essere qualificata come condizione di ammissibilità o di procedibilità del ricorso giurisdizionale. Invero, per l’Amministrazione rimasta soccombente nella conferenza permane la facoltà di agire in giudizio nel termine ordinario, risultando una diversa interpretazione incompatibile con il diritto di difesa costituzionalmente garantito dall’art. 24 Cost. (in tal senso cfr., ex multis , Cons. St., sez. IV, 21 maggio 2024, n. 4527;
Cons. St., sez. IV, 10 dicembre 2020, n. 7884).

In relazione alla seconda eccezione, si rileva che l’oggetto del presente gravame non coincide con quello del precedente giudizio, concluso in primo grado con la sentenza di questo T.A.R. n. 944 del 22 novembre 2023 ed in appello con la decisione del Consiglio di Stato n. 5763 del 28 giugno 2024. In quella sede, infatti, si dibatteva della legittimità della nota interpretativa della Capitaneria di Porto in data 8 settembre 2022, con cui l’Autorità marittima si era pronunciata nel senso che il regolamento del porticciolo di cui all’ordinanza n. 98 del 1989 proibisse la balneazione nell’intera superficie acquea in concessione (v. docc. 4-6-7 ricorrenti). L’odierna impugnativa, invece, concerne gli atti approvativi della nuova disciplina regolamentare, nella quale viene espressamente prevista la balneabilità dello specchio acqueo antistante all’arenile del porticciolo.

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