TAR Salerno, sez. II, sentenza 2023-01-23, n. 202300151

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2023-01-23, n. 202300151
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202300151
Data del deposito : 23 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/01/2023

N. 00151/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00490/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 490 del 2017, proposto da:
C.R.C. 2000 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. E S, con domicilio eletto presso lo studio Lodovico Visone in Salerno, via Dogana Vecchia 40;



contro

Comune di Oliveto Citra, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv, G L, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, viale degli Eucalipti 16;



per l'annullamento

dell’ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910 prot. n. 1372 dell’8.02.2017.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Oliveto Citra;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 gennaio 2023 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. CRC 2000 s.r.l. agisce per l’annullamento dell’atto di ’ingiunzione ex art. 2, R.D. n. 639/1910, prot. 1372 dell’8.02.2017, con il quale il Comune di Oliveto Citra le ha chiesto il pagamento di euro 168.604,28, oltre interessi successivi, commisurato al contributo di costruzione dovuto in forza del permesso di costruire n. 6113 del 21.06.2010 relativo ad un impianto natatorio.

L’esponente insta altresì per la condanna dell’Ente a corrisponderle euro 250.040,78 per indebito arricchimento, in ragione dell’intervenuta realizzazione, a proprio esclusivo carico, delle opere di urbanizzazione e degli allacciamenti afferenti al progetto assentito.

La ricorrente deduce, in particolare, che l’opera autorizzata ricade in zona omogenea FN, attrezzature sportive. Al momento del rilascio del titolo edilizio l’Ente locale ha quantificato in euro 90.519,65 il costo di costruzione, in euro 27.571,29 gli oneri di urbanizzazione, e, infine, in euro 13.093,50 la monetizzazione delle aree a standards.

Con nota del 30.09.2011 la ricorrente ha contestato il calcolo del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione, risultando effettuato il primo sull’erroneo presupposto che l’intervento edilizio rientri nella tipologia “ costruzioni ed impianti destinati ad attività turistiche e direzionali ”, anziché negli interventi di edilizia

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