TAR Bologna, sez. I, sentenza 2024-01-16, n. 202400041

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2024-01-16, n. 202400041
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202400041
Data del deposito : 16 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/01/2024

N. 00041/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00757/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 757 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A L, M P e P P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Bari, Unione dei Comuni Nuovo Circondario Imolese, non costituiti in giudizio;

Ufficio Territoriale del Governo Bologna, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;

per l'annullamento

- del provvedimento della Prefettura di Bologna del 28 aprile 2021, notificato all’odierno ricorrente in data 14 luglio 2021, con cui è stato negato il riconoscimento in capo al ricorrente della qualifica di agente di pubblica sicurezza;

- ove occorra, della presupposta nota della Questura di Bari di data non conosciuta che richiama, tra i fatti rilevanti, il parere negativo alla nomina di guardia particolare giurata già emesso dalla medesima Questura, nei confronti del ricorrente, in data 9 maggio 2020;

- ove occorra, del parere negativo espresso dalla Divisione Pas della Questura di Bari del 9 maggio 2020, ancorché relativo ad altro procedimento, ma richiamato per relationem dai provvedimenti oggi impugnati;

- di ogni altro atto citato nei predetti provvedimenti ovvero, comunque, ad essi presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Bologna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2024 la dott.ssa M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente è risultato vincitore della selezione pubblica per il conferimento di sei posti di agente di polizia locale e, in conseguenza di ciò, in data 16 novembre 2020, è stato assunto dall’unione di Comuni denominata Nuovo Circondario Imolese, in qualità di Agente di Polizia Locale a tempo indeterminato per svolgere le relative funzioni nella città di Imola.

L’unione dei Comuni ha, quindi, chiesto al Prefetto il riconoscimento, nei confronti dell’odierno ricorrente, della qualità di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge n. 65/1986.

L’istanza è stata, però, rigettata con la seguente motivazione: “Al riguardo l’istruttoria esperita ha fatto emergere che in data 9.5.2020 la Divisione PAS della Questura di Bari ha espresso parere negativo al rilascio dell’autorizzazione di polizia concernente il decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata del nominato in oggetto, motivato da frequentazioni riconducibili ad ambienti criminali. Nel prendere atto del parere formulato dalla Questura barese, si fa presente che l’istanza di codesto Ufficio non può trovare accoglimento”.

Tale provvedimento negativo è stato, quindi, impugnato, deducendo:



1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 2 della L. n. 65 del 1986 e della L. n. 732 del 1984, nonché della Circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza Prot. 557/PAS/U/017997/12982.LEG del 28.12.2018, eccesso di potere e difetto di istruttoria. La decisione dell’Amministrazione si sarebbe basata su una precedente valutazione effettuata dalla Questura di Bari con riferimento al riconoscimento della qualifica di guardia giurata che, ai sensi dell’art. 138 TULPS, richiede il requisito dell’“essere persona di buona condotta morale”. Requisito che non sarebbe, invece, richiesto dalla normativa calendata e applicabile alla fattispecie in esame;



2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 2 della L. n. 65 del 1986, dell’art. 138 del TULPS e dell’art. 11 del R.D. n. 773 del 1931, in quanto, nel caso di specie, non sarebbe stato accertato alcun fatto negativo imputabile direttamente alla personale condotta dell’interessato, né sarebbe stato riscontrato alcun tratto problematico della sua personalità. Il diniego opposto dalla Prefettura di Bologna al riconoscimento della qualità di agente di pubblica sicurezza al ricorrente, sarebbe unicamente motivato dalla frequentazione con il fratello, attinto da precedenti penali ed a sua volta ritenuto vicino ad ambienti criminali, nonché da contatti episodici con altre persone ritenute poco raccomandabili perché fatte oggetto di segnalazioni o con precedenti penali. La Prefettura di Bologna, avrebbe altresì omesso di considerare le altre circostanze rappresentate dalla Questura di Bari;



3. Eccesso di potere – Erronea presupposizione - Difetto di istruttoria – Difetto di motivazione, in quanto gli episodi citati dalla Questura di Bari nel provvedimento del 9 maggio 2020 non sarebbero per nulla sintomatici di una frequentazione, men che meno assidua, di soggetti criminali da parte del ricorrente;



4. Violazione degli artt. 7 e 10 bis della L. 241 del 1990 e dell’art. 97 della Costituzione, eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto dei presupposti, illogicità, difetto di istruttoria, illogicità manifesta. Nel caso di specie non vi sarebbero state né la comunicazione dell’avvio del procedimento, né dell’avviso dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di cui all'art. 10 bis della l. n. 241 del 1990 (laddove si ritenga il procedimento, come ad istanza di parte).

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, eccependo la tardività del ricorso, nonché la sua infondatezza.

Parte ricorrente ha replicato, sostenendo la tempestività del ricorso e la sua fondatezza.

Alla pubblica udienza del 10 gennaio 2024, la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Deve essere preliminarmente rigettata l’eccezione di irricevibilità del ricorso, in quanto non solo è stata formulata irritualmente nell’ambito della relazione trasmessa dalla Prefettura all’Avvocatura dello Stato, senza essere poi formalizzata dalla difesa erariale in una memoria, ma è anche infondata. È pur vero, infatti, che la comunicazione dell’avversato diniego del riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza è intervenuta, nei confronti del Presidente del Nuovo Circondario Imolese, il 28 aprile 2021, ma non vi è prova che il ricorrente ne abbia avuto piena conoscenza fino al giorno in cui egli ha esercitato il diritto di accesso e cioè in data 28 luglio 2021. Ne deriva che la notifica del ricorso in data 1 ottobre 2021 non può essere considerata tardiva.

Deve essere, però, dichiarata l’irricevibilità dell’impugnazione del parere negativo espresso dalla Divisione P.A.S.I. della Questura di Bari in data 9 maggio 2020, richiamato nel provvedimento di diniego della qualifica di agente di pubblica sicurezza, in quanto tardiva.

Si tratta, infatti, del parere con cui è stato negato all’odierno ricorrente il rilascio dell’autorizzazione di Polizia per la nomina a guardia particolare giurata e, dunque, di un atto immediatamente lesivo, consolidatosi nel tempo, in quanto non impugnato e la cui legittimità non può essere revocata in dubbio nel ricorso avverso il provvedimento che lo richiama a motivazione della sua adozione.

Quanto alla nota Cat. -OMISSIS-, con cui la Questura di Bari ha trasmesso la propria informativa sull’odierno ricorrente, trattasi di un atto endoprocedimentale, privo di lesività e rispetto all’impugnazione del quale può ravvisarsi una carenza di interesse concreto ed attuale in capo all’odierno ricorrente, dal momento che, come da quest’ultimo riconosciuto, riporta solo il dato negativo del precedente parere che gli ha precluso la qualifica di guardia giurata. Per il resto, esso dà conto di elementi di valutazione non caratterizzati da connotazione negativa, quali l’assoluzione per i fatti per cui è stato segnalato nel 2010, l’archiviazione della segnalazione per ricettazione, il precedente svolgimento dell’attività di agente di polizia locale a tempo determinato e il fatto che si tratta di un soggetto immune da pendenze penali e che non ha iscrizioni nel Casellario Giudiziario.

Il ricorso rivolto avverso il diniego della qualifica di agente di pubblica sicurezza non può, invece, trovare positivo apprezzamento.

Si può, infatti, concordare con la difesa dell’amministrazione circa il fatto che la previsione dell’art. 5 comma 2 della legge n. 65/1986 che demanda al Prefetto l’accertamento del possesso dei seguenti requisiti “ a) godimento dei diritti civili e politici;
b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici
”, non esclude che debba essere verificata anche l’affidabilità del dipendente per cui è chiesto il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza attraverso l’esercizio di un potere discrezionale.

Il Collegio non ignora la recente sentenza del giudice d’appello n. 3120 del 2023, nella quale si legge che “l’assegnazione di funzioni di pubblica sicurezza è subordinata all’accertamento dell’esistenza dei requisiti tassativamente previsti dalla legge, sicché il conferimento da parte dell’Autorità prefettizia della qualità di agente di pubblica sicurezza (così come la perdita di detta qualità), è atto strettamente vincolato alla verifica dei presupposti prescritti (cfr. Cons. St., sez. IV, 27 luglio 1998, n. 1100;
C.g.a. 26 febbraio 1998, n. 70;
Cons. St., sez. IV, 30 settembre 2002, n. 4982;
sez. VI, 31 gennaio 2006, n. 309;
sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 905;
C.g.a. 1° febbraio 2018, n. 57). Nello specifico, è stato evidenziato che tra i requisiti espressamente previsti dalla legge per il conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell’articolo 5 della più volte citata legge n. 65 del 1986, non è previsto quello della buona condotta.”.

La pronuncia prosegue chiarendo che tale omissione non sarebbe frutto di un lapsus del legislatore e non costituirebbe una lacuna normativa da colmare, in sede di concreta applicazione della norma stessa, facendo riferimento alla disciplina generale in tema di autorizzazioni di polizia che prevede espressamente il requisito della buona condotta. Ciò in quanto il conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza riguarderebbe comunque soggetti che rivestono già la qualifica di pubblici dipendenti, destinati allo svolgimento di funzioni ausiliarie e specificamente di collaborazione con le Forze della Polizia di Stato “previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle autorità competenti”.

Non può, però, trascurarsi di dare rilievo al fatto che l’agente di pubblica sicurezza, una volta ottenuta la qualifica, può essere autorizzato dal Consiglio comunale a portare un’arma senza la necessità di alcuna ulteriore autorizzazione.

Il comma 5 dell’art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, infatti, prevede che “ Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso.

Il pubblico dipendente per cui è chiesto al Prefetto il conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza deve, dunque, garantire, oltre al possesso dei requisiti specificamente elencati dal precedente comma 2 della stessa disposizione ora citata, l’affidabilità nel buon uso dell’arma in dotazione al pari di qualsiasi altro soggetto titolare di un porto d’armi.

Il Collegio ritiene, pertanto, di poter condividere la giurisprudenza di primo grado che ha chiarito come “la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza possa essere disposta allorché siano venuti meno i requisiti di idoneità psicofisica del soggetto ovvero costui non dia più affidamento del buon uso del titolo di polizia, secondo la valutazione latamente discrezionale dell'autorità prefettizia (Tar Campania, Napoli, sez. IV, 23 marzo 2010 n. 1560;
Tar Campania, Napoli, sez. V 23 gennaio 2003 n. 377;
Tar Sicilia, Palermo, sez. I, 31 maggio 1997 n. 885)” (così si legge nella pronuncia del TAR Calabria, n. 5/2018).

Coerentemente, anche all’atto dell’attribuzione della qualifica si deve, quindi, procedere ad indagare la condotta dei dipendenti interessati, al fine di garantire che tutti gli agenti di polizia municipale legittimati all’uso delle armi in dotazione assicurino quella stessa affidabilità che è richiesta ad ogni titolare di licenza di porto d’armi.

Dunque, deve essere rigettato il primo motivo di ricorso, né può trovare positivo apprezzamento il secondo. Non corrisponde al vero, infatti, che la Prefettura di Bologna abbia completamente omesso di soppesare le altre circostanze evidenziate nella nota istruttoria della Questura di Bari e cioè:

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