TAR Palermo, sez. I, ordinanza collegiale 2017-04-07, n. 201700978

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, ordinanza collegiale 2017-04-07, n. 201700978
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201700978
Data del deposito : 7 aprile 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/04/2017

N. 02619/2014 REG.RIC.

N. 00978/2017 REG.PROV.COLL.

N. 02619/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sull'istanza di correzione di errore materiale proposta da B G, rappresentato e difeso dall’avv. L G C, presso il cui studio in Palermo, via Brunetto Latini, n. 34, è elettivamente domiciliato;


contro

Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi, n. 81, è per legge domiciliato

per la correzione

della sentenza n. 2346 del 2015 pronunciata da questa Sezione sul ricorso RG n. 2619 del 2014.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per il Ministero dell’economia e delle finanze;

Vista la sentenza n. 2346 del 2015 con cui questa Sezione ha accolto il ricorso RG n. 2619 del 2014 proposto per l’esecuzione del decreto della Corte di appello di Caltanissetta n. 144 del 2013;

Vista l’istanza di correzione di errore materiale della succitata sentenza;

Visto l'art. 86, comma 2, c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del 6 aprile 2017 il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.


Premesso che, con istanza depositata il 21 marzo 2017, il signor B G ha chiesto, ex art. 87 c.p.a., la correzione di un errore materiale riscontrato nella sentenza n. 2346 del 2015, relativamente alla quantificazione della c.d. penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett e), c.p.a., nella parte in cui ha intercalato la negazione “NON” prima della individuazione del termine finale di sessanta giorni;

Rilevato che la parte della sentenza alla quale si fa riferimento si esprime testualmente nei seguenti termini: “ La corresponsione di detta penalità risulta equa a partire dal trentesimo giorno dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente pronuncia fino all’integrale effettivo pagamento di quanto dovuto da parte dell'Amministrazione (v. Consiglio di Stato, sez. III, 30 maggio 2013, n. 2933;
sez. V, 3 maggio 2012, n. 2547;
T.R.G.A. Trento, 24 settembre 2014, n. 318;
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. Quater, 18 ottobre 2013 n. 9028) e, comunque, non oltre il termine di sessanta giorni assegnato all'amministrazione per l'adempimento spontaneo. La corresponsione di detta penalità risulta equa a partire dal trentesimo giorno dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente pronuncia fino all’integrale effettivo pagamento di quanto dovuto da parte dell'Amministrazione (v. Consiglio di Stato, sez. III, 30 maggio 2013, n. 2933;
sez. V, 3 maggio 2012, n. 2547;
T.R.G.A. Trento, 24 settembre 2014, n. 318;
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. Quater, 18 ottobre 2013 n. 9028) e, comunque, non oltre il termine di sessanta giorni assegnato all'amministrazione per l'adempimento spontaneo
”;

Considerato che è sufficientemente chiaro - già ad un esame testuale - che la sentenza assegna la penalità di mora quale rimedio per il periodo di tempo antecedente la nomina del commissario ad acta (periodo nel quale l’amministrazione deve – anche per effetto della sollecitazione di detto rimedio – provvedere spontaneamente), mentre per il periodo successivo individua il rimedio dell’intervento sostitutivo commissariale;

Considerato, infatti, che la penalità è stata equitativamente determinata in una somma pari allo 0,5% di quanto dovuto “per ogni giorno di ulteriore ritardo”, rispetto al dies a quo sopra indicato, nella esecuzione della sentenza;

Ritenuto, pertanto, che non sussiste il dedotto errore materiale nella sentenza in epigrafe, non ravvisandosi alcuna contrarietà o incompatibilità logica fra motivazione e dispositivo e rinvenendosi anzi (per le ragioni suesposte) una precisa ratio decidendi nella statuizione che la parte ricorrente ritiene erronea, per cui la relativa domanda deve essere rigettata.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi