TAR Catania, sez. I, sentenza 2016-04-07, n. 201600973
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 00973/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02762/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2762 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Sitelco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Nicolò D'Alessandro, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Catania, p.zza Lanza 18/A;
contro
Comune di San Gregorio di Catania;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- della deliberazione della Giunta municipale n. 73 del 6 agosto 2014;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
e per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio mantenuto dall’Amministrazione comunale sulla istanza dell’ 8./9.10.2014;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- per l’esecuzione della sentenza n. 1058/2015 della I sezione del TAR Catania
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2016 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con istanza del 15 giugno 2009, la società Sitelco s.r.l. chiedeva al Comune di San Gregorio di Catania il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione di 3 edifici e delle relative opere di urbanizzazione su un terreno ricadente in z.t.o. D3.
L’esame del progetto - sospeso in ragione di vicende concernenti il rilascio del nulla osta da parte della Soprintendenza di Catania - veniva sollecitato con istanze del 25 ottobre 2011 e del 23 gennaio 2012.
Con nota n. 15723 dell’11 settembre 2013, il Comune di San Gregorio dopo un’ampia premessa sulla destinazione urbanistica dell’area e sulle caratteristiche del progetto, comunicava il preavviso di diniego basato, tra l’altro, sui seguenti rilievi:
“- i vincoli preordinati all’espropriazione, imposti sul territorio comunale, compresi quelli della ZTO D3, hanno perso la loro efficacia;
- i vincoli preordinati all’espropriazione della zona D3 avrebbero potuto essere ancora efficaci se il piano attuativo (prescrizioni esecutive) fosse stato approvato nei termini di cui all’art. 12, c.1 della l.r. 71/1978 (…)
- la domanda di rilascio del titolo edilizio è stata presentata dalla società successivamente alla scadenza dei vincoli preordinati all’espropriazione;
- non essendo stato attuato quanto previsto dalle prescrizioni esecutive ex art. 2