TAR Roma, sez. 2T, ordinanza cautelare 2016-04-06, n. 201601546
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N. 01546/2016 REG.PROV.CAU.
N. 03086/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3086 del 2016, proposto da:
Domenico Pirro', rappresentato e difeso dall'avv. M D, con domicilio eletto presso Michele Di Carlo in Roma, Via Raffaele Caverni, 6;
contro
Comando Generale della Guardia di Finanza, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona, rispettivamente, del Comandante Generale e del Ministro
pro tempore,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;Commissione di Avanzamento del Comando Generale della Guardia di Finanza in persona del suo Presidente
pro tempore
;
nei confronti di
Giovanni Di Nuzzo;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di cui al processo verbale del giorno 11.12.15 con allegati annessi, con cui è stato sospeso il giudizio sull'avanzamento nei confronti del ricorrente;e per il risarcimento danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Generale della Guardia di Finanza e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2016 il dott. S G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che il difensore di parte ricorrente ha rinunciato a verbale alla domanda cautelare, sollecitando la fissazione del ricorso nel merito;
Ritenuto che tale istanza è meritevole di accoglimento, in ragione della peculiarità della controversia, avendo riguardo alla novità della fattispecie ed al contesto di fatto che è stato dedotto a suo fondamento;
Ritenuto che per tali ragioni la pubblica udienza di trattazione della causa può essere fissata alla data del 5 luglio 2016, con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti della presente fase cautelare;