TAR Roma, sez. 2T, ordinanza cautelare 2016-04-06, n. 201601546

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, ordinanza cautelare 2016-04-06, n. 201601546
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201601546
Data del deposito : 6 aprile 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03086/2016 REG.RIC.

N. 01546/2016 REG.PROV.CAU.

N. 03086/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3086 del 2016, proposto da:


Domenico Pirro', rappresentato e difeso dall'avv. M D, con domicilio eletto presso Michele Di Carlo in Roma, Via Raffaele Caverni, 6;


contro

Comando Generale della Guardia di Finanza, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona, rispettivamente, del Comandante Generale e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Commissione di Avanzamento del Comando Generale della Guardia di Finanza in persona del suo Presidente pro tempore ;

nei confronti di

Giovanni Di Nuzzo;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento di cui al processo verbale del giorno 11.12.15 con allegati annessi, con cui è stato sospeso il giudizio sull'avanzamento nei confronti del ricorrente;
e per il risarcimento danni.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Generale della Guardia di Finanza e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2016 il dott. S G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che il difensore di parte ricorrente ha rinunciato a verbale alla domanda cautelare, sollecitando la fissazione del ricorso nel merito;

Ritenuto che tale istanza è meritevole di accoglimento, in ragione della peculiarità della controversia, avendo riguardo alla novità della fattispecie ed al contesto di fatto che è stato dedotto a suo fondamento;

Ritenuto che per tali ragioni la pubblica udienza di trattazione della causa può essere fissata alla data del 5 luglio 2016, con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti della presente fase cautelare;

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