TAR Firenze, sez. I, sentenza 2023-11-13, n. 202301032
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Testo completo
Pubblicato il 13/11/2023
N. 01032/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00185/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 185 del 2023, proposto da
Piombino Edilizia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 7180001443, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Puliti, Marco Monticelli Levorato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Isola del Giglio, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marta Paolini, Francesco Barchielli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- Determina del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Isola del Giglio (GR) n. 300 del 29.12.2022, comunicata via PEC alla ricorrente in data 5 gennaio 2023 e recante appalto dei "lavori di restauro della rocca pisana – giglio castello" - cig 7180001443 - cup d62c17000070001 - risoluzione del contratto del 2 marzo 2018 (rep. 409);
- Nota del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Isola del Giglio (GR) del 10.10.2022, comunicata via PEC alla ricorrente in data 10 ottobre 2022 e recante comune di isola del giglio – piombino edilizia s.r.l. appalto dei “lavori di restauro della rocca pisana – giglio castello” (cig: 7180001443 - cup: d62c17000070001). avviso di avvio del procedimento di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 108, comma 3, del d.lgs. 50 del 2016. comunicazione ai sensi dell'art. 7 della l. 241 del 1990;
- Nota PEC Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Isola del Giglio Protocollo Partenza N. 880/2023 del 20-01-2023 trasmessa via PEC avente ad oggetto LAVORI DI restauro della rocca pisana - cig 7180001443 - cup d62c17000070001 - trasmissione modello "a" (segnalazione ad anac);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e\o conseguente, ancorché incognito alla ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Isola del Giglio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Nel gravame si riferisce che in data 6 aprile 2016 veniva stipulato un accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs.18 agosto 2000, n. 267, fra l'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano ed il Comune di Isola del Giglio per la realizzazione dei lavori di riqualificazione della CA di Giglio Castello. Con l'accordo di programma si stabilivano gli impegni di ciascun Ente aderente finalizzati a perfezionare le procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori, procedendo all'identificazione della stazione appaltante (Comune di Isola del Giglio) e della struttura tecnica per la gestione dell'intera operazione.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 4 agosto 2017 del Comune di Isola del Giglio si approvava il progetto “definitivo-esecutivo”, relativo ai lavori di restauro della CA SA – Giglio Castello, ammontante complessivamente a € 800.000,00.
Con determinazione a contrarre n. 141 dell’11 agosto 2017 del Comune di Isola del Giglio si indiceva la relativa gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 50 del 2016, per un importo a base d’asta pari ad € 625.918,33 (escluso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 44.472,81).
La gara prevedeva il criterio di scelta del massimo ribasso e, fra le partecipanti, la Piombino Edilizia, odierna ricorrente, offriva l’importo minore con uno sconto pari al 26,72%, per un importo ribassato di € 458.672,95.
Con determinazione del responsabile dell’area tecnico Manutentiva n. 273 del 29 dicembre 2017 veniva resa definitiva l’aggiudicazione dei lavori di restauro della CA SA alla ditta Piombino Edilizia, in quanto la stessa aveva tutti i requisiti previsti.
Con determinazione n. 300 del 29 dicembre 2022 l’Amministrazione procedeva a risolvere il contratto stipulato con la Piombino S.r.l. in data 2 marzo 2018.
Con il ricorso indicato in epigrafe la ricorrente ha impugnato l’atto di risoluzione suddetto, deducendone l’illegittimità per: 1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21- nonies della l. n. 241/1990, come novellato dall’art. 6, comma 1 della l. n. 124 del 2015. eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, irragionevolezza, violazione del principio di legittimo affidamento; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e ss. mm.ii., difetto di motivazione, motivazione illogica e contraddittoria; incompetenza; 2) violazione e\o falsa applicazione degli artt. 48, 80, 84, 108 del d.lgs. n. 50/2016; eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, illogicità manifesta, sviamento. violazione del giusto procedimento, dei principi di imparzialità, buon andamento e correttezza dell’azione amministrativa, omessa e/o insufficiente motivazione e ingiustizia manifesta; 3) violazione e\o falsa applicazione dell’art. 102, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016; eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, illogicità manifesta, contraddittorietà. violazione del giusto procedimento, dei principi di imparzialità, buon andamento