TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2018-01-10, n. 201800003

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2018-01-10, n. 201800003
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201800003
Data del deposito : 10 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/01/2018

N. 00003/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00776/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 776 del 2010, proposto da:
M D, rappresentato e difeso dall'avvocato C C, con domicilio eletto presso lo studio Giulia Manca in Cagliari, via Cavaro 24;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Cagliari, via Dante n. 23;

per l'annullamento

- del provvedimento del Ministero dell'Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile- Direzione centrale per le risorse Finanziarie Trattamento Previdenziale Ordinario del Pensionamento in Quiescenza prot. n. 0001510, a firma del Dirigente dell'Area 1 - Pensioni Ordinarie;

- nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e conseguenti;

e per la declaratoria del diritto alla maggiorazione di 1/3 ai fini della quiescenza del servizio di navigazione, art. 19 del Dpr del 29 dicembre 1973 n. 1092.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 29 novembre 2017 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, il sig. Damele Mario, vigile del fuoco, impugna la nota del 28 gennaio 2010, prot. n. 1510, con la quale il dirigente del dipartimento vigili del fuoco del Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza volta a ottenere l’aumento di un terzo del servizio svolto con la qualifica di sommozzatore, come stabilito dall’art. 19 del D.P.R. n. 1092/1973.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la controversia, avendo natura previdenziale, spetterebbe alla Corte dei Conti. Nel merito, conclude per il rigetto del ricorso.

All’udienza straordinaria del 29 novembre 2017, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore di quella esclusiva della Corte dei Conti, che in materia pensionistica si estende a tutti i provvedimenti inerenti al diritto ed alla misura della pensione dei pubblici dipendenti, compresi gli altri assegni che ne costituiscono parte integrante (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 19 dicembre 2014, n. 26935).

Nel caso di specie, va innanzitutto osservato che la domanda giudiziale formulata dal ricorrente ha per oggetto il riconoscimento degli anni di servizio svolti quale vigile del fuoco sommozzatore, ai fini di quanto previsto dall’art. 19 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), secondo cui «È pure aumentato di un terzo il servizio di navigazione compiuto dai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonché dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (secondo periodo del primo comma dell’art. 19 cit.). Riconoscimento che riguarda l’anzianità contributiva e incide, quindi, sulla determinazione del trattamento di quiescenza.

Pertanto, in base agli artt. 3 c. 3, 13 e 62 del R.D. 12.7.1934 n. 1214, dai quali si trae la conclusione che sui ricorsi in materia di pensione «in tutto o in parte a carico dello Stato» giudica la Corte dei Conti, la cognizione sulla controversia oggetto del ricorso in epigrafe deve essere attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice contabile.

In conclusione, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, e le parti devono essere rimesse dinanzi alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti competente per territorio.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, in ragione delle incertezze correlate al riparto di giurisdizione.

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