TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-01-13, n. 202300039
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Pubblicato il 13/01/2023
N. 00039/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00862/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 862 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Città Solidale Consorzio di Cooperative Sociali – Onlus, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato V A, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to E M in Torino, via Susa n. 17;
contro
Azienda Sanitaria Locale Città di Torino, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati C A, L M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to C A in Torino, via Bertola 2;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-della comunicazione dell'Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino” del 20.06.2017 prot. 2017/0048777, trasmessa a mezzo pec, in pari data, nella parte in cui subordinava il diritto della ricorrente alla revisione prezzi, sul canone del servizio di gestione delle attività domiciliari con finalità riabilitative, alla previa prova, da parte sempre della ricorrente, di documenta analisi dei singoli costi di tutte le voci che componevano l'offerta economica del servizio;
-della comunicazione dell'Azienda Sanitaria Locale “Città Di Torino” del 12.07. 2017 prot. 2017/0058421, trasmessa a mezzo pec, in pari data, nella parte in cui rimetteva ogni decisione, circa la richiesta della revisione prezzi formulata dalla ricorrente, all'esito di parere dell'Ufficio legale dell'azienda sanitaria resistente;
nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente di ottenere la revisione prezzi, determinata in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (sigla FOI), calcolato dall'Istat, con decorrenza dal dicembre 2014, sul canone riscosso, da gennaio 2015 a giugno 2017, relativo al servizio di gestione delle attività domiciliari con finalità riabilitative, a norma degli artt. 7 e 115 del D.lgs. n. 163 del 2006;
e per la condanna dell'Azienda Sanitaria Locale “Città Di Torino”, in favore della società ricorrente, degli importi dovuti a titolo di revisione prezzi, ex artt. 7 e 115 del D.lgs. n. 163 del 2006, calcolati sulla base dell'indice FOI, sul canone riscosso, da gennaio 2015 a giugno 2017, con decorrenza da dicembre 2014, oltre interessi moratori, ai sensi dell' art. 4 del D.lgs. n. 231/2002.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Citta' Solidale Consorzio di Cooperative Sociali - Onlus il 4/5/2022:
-della comunicazione dell'Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino” del 20.06. 2017 prot. 2017/0048777, trasmessa a mezzo pec, in pari data, nella parte in cui subordinava il diritto della ricorrente alla revisione prezzi, sul canone del servizio di gestione delle attività domiciliari con finalità riabilitative, alla previa prova, da parte sempre della ricorrente, di documentare l'analisi dei singoli costi di tutte le voci che componevano l'offerta economica del servizio;
-della comunicazione dell'Azienda Sanitaria Locale “Città Di Torino” del 12.07. 2017 prot. 2017/0058421, trasmessa a mezzo pec, in pari data, nella parte in cui rimetteva ogni decisione, circa la richiesta della revisione prezzi formulata dalla ricorrente, all' esito di parere dell'Ufficio legale dell'azienda sanitaria resistente;
-della nota dell'Asl della Città di Torino del 29.9. 2017 prot. 2017/091710 SS Approvvigionamento ex ASL TO1 a firma del Dirigente Responsabile, conosciuta in data 13.4. 2022, con la quale si proponeva rispetto alla domanda di revisione prezzi della ricorrente il pagamento della complessiva somma di €. 202, 28 sull' intera cifra da corrispondere oppure la somma di €. 17,74 solo sull'importo residuale al netto del costo del lavoro;
- della nota dell'Asl della Città di Torino del 7.4. 2022 prot. 2022 S.C. Logistica a firma del Direttore SC Logistica, conosciuta in data 13.4. 2022, con la quale si confermava la correttezza del calcolo della revisione prezzi suddetto, di cui alla citata nota prot. 9170 del 29.09. 2017;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, tra cui il parere dell'Asl Città di Torino del 7.09.2017,conosciuto in data 13.4. 2022, e comunque lesivo degli interessi del ricorrente, con riserva di motivi aggiunti
NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO
del diritto della ricorrente di ottenere la revisione prezzi, determinata in base all' indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (sigla FOI), calcolato dall'Istat, sul canone riscosso dalla stessa dall' 1.12. 2015 al 31.10. 2018, relativo al servizio di gestione delle attività domiciliari con finalità riabilitative, a norma degli artt. 7 e 115 del D.lgs. n. 163 del 2006;
E PER LA CONDANNA
dell'Azienda Sanitaria Locale “Città Di Torino”, in favore della società ricorrente, degli importi dovuti a titolo di revisione prezzi, ex artt. 7 e 115 del D.lgs. n. 163 del 2006, calcolati sulla base dell'indice FOI, sul canone riscosso dalla stessa, dall' 1.12. 2015 al 31.10. 2018, oltre interessi moratori, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 231/2002.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Città di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato la comunicazione dell’ASL Città di Torino con la quale il diritto dalla medesima rivendicato alla revisione prezzi del servizio per attività domiciliari con finalità riabilitative è stato subordinato alla prova di tutte le voci di costo componenti l’offerta economica;ha altresì chiesto l’accertamento del suo diritto ad ottenere la revisione prezzi in base all’indice ISTAT FOI, con decorrenza dicembre 2014, e la condanna alla corresponsione delle relative somme dovute.
Ha dedotto di avere stipulato con la ASL TO 1 un contratto di appalto di servizi per la gestione di attività domiciliari con finalità riabilitative, della durata di 36 mesi a decorrere dal primo dicembre 2014. Nel marzo 2017 ha chiesto l’applicazione della revisione prezzi.
Seguiva scambio di corrispondenza tra le parti relativo alle modalità di calcolo dell’adeguamento.
Ha contestato la ricorrente che la revisione fosse semplicemente dovuta sulla base dell’applicazione dell’indice FOI senza necessità di una specifica analisi dei costi, a meno che l’impresa non richieda voci ulteriori adducendo eventi eccezionali.
Si è costituita l’amministrazione resistente, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso introduttivo.
Con atto depositato in data 4.5.2022 parte ricorrente ha proposto motivi aggiunti contestando la quantificazione che la ASL aveva nelle more effettuato degli importi dovuti.
Per l’udienza di merito la parti hanno scambiato memorie e repliche.
Per l’udienza dell’11.1.2023 parte ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse avendo, nelle more, le parti raggiunto un accordo transattivo;ha altresì chiesto la compensazione delle spese di lite.
L’amministrazione resistente ha depositato memoria adesiva alle richieste di parte ricorrente.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile a spese compensate.