TAR Potenza, sez. I, sentenza 2014-02-25, n. 201400158

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2014-02-25, n. 201400158
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 201400158
Data del deposito : 25 febbraio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00733/1998 REG.RIC.

N. 00158/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00733/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 733 del 1998, proposto da:
A B, rappresentato e difeso dagli avv. R B, D G, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. D G in Potenza, alla via Mazzini, n.23/A;

contro

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Potenza, in persona del legale rappresentante p.t.;
n.c.;

per l'annullamento

-della delibera n. 113/1998 della Giunta della Camera di Commercio industria e artigianato che ha respinto la richiesta di inquadramento nella ottava qualifica funzionale;

-per l’accertamento del diritto all'inquadramento nell'ottava qualifica con conseguente condanna dell'amministrazione al relativo inquadramento e al pagamento delle differenze retributive;

-in subordine, per l’accertamento del compenso per le superiori mansioni espletate, con conseguente condanna della Camera di commercio a provvedere alla quantificazione di tale somma, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2014 la dott.ssa Paola Anna Gemma Di Cesare e uditi per le parti i difensori Antonpiero Russo su delega dell'avv. D G;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Benito Arcieri, riferisce, in punto di fatto:

-di essere stato dipendente della Camera di Commercio industria e artigianato di Potenza dal 17 dicembre 1962 sino al 31 marzo 1998;

- era inquadrato nella settima qualifica funzionale, profilo di collaboratore amministrativo con decorrenza dal 16 ottobre 1984 a seguito di deliberazione della Giunta della Camera di commercio n.10/94;

- con istanza 28 dicembre 1993 richiedeva, ai sensi dell’art. 4, comma 9 della legge 312/1980 l’inquadramento nell’ottava qualifica a seguito dell’espletamento, di fatto e sulla base di formali atti, di mansioni superiori;

-con l’impugnata delibera n. 113/1998 la Giunta della Camera di Commercio industria e artigianato respingeva la sua richiesta di inquadramento nella ottava qualifica funzionale.

Con ricorso notificato in data 14 novembre 1998 e depositato in data 24 novembre 1998 Benito Arcieri ha quindi impugnato la delibera n. 113/1998, chiedendo altresì il riconoscimento del proprio diritto all'inquadramento nell'ottava qualifica con condanna dell'amministrazione al relativo inquadramento e al pagamento delle differenze retributive.

In subordine, il ricorrente chiede il riconoscimento delle superiori mansioni espletate, con conseguente condanna della Camera di commercio a provvedere alla quantificazione di tale somma, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1) violazione dell’art.4, comma 9, della legge n.312/1980;

2) violazione dell’art.2126 c.c. e dell’art.36 della Costituzione.

L'amministrazione intimata, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.

All'udienza pubblica del 23 gennaio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Oggetto del presente giudizio è la pretesa della parte ricorrente, collaboratore amministrativo (settima qualifica funzionale), dipendente della Camera di commercio di Potenza dal 17 dicembre 1962 al 31 marzo 1998, di ottenere il riconoscimento del diritto all'inquadramento nell'ottava qualifica funzionale con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive.

Con una prima censura il ricorrente invoca l’erroneità della interpretazione data dall’Amministrazione intimata all’art. 4, commi 9 e 10, della legge 11 luglio 1990, n.312, ove ritiene che il comma 9 si applichi soltanto ai passaggi “orizzontali” all’interno della medesima qualifica funzionale e non ai passaggi “verticali”, da una qualifica ad un’altra.

La censura è infondata.

La legge 11 luglio 1990, n.312 recante “Nuovo assetto retributivo del personale-funzionale del personale civile e militare dello Stato”, introduce un nuovo ordinamento del personale pubblico, superando la distinzione per carriere e contemplando le qualifiche funzionali (art. 2), a loro volta articolate in profili professionali (art. 3).

Nel passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, in sede di primo inquadramento il legislatore ha distinto tre ipotesi:

a) la prima si verifica quando le attribuzioni del personale, in base alla qualifica rivestita, corrispondono a quelle risultanti, per le nuove qualifiche, dai profili professionali di cui al suindicato articolo 3;
in tal caso, il dipendente è inquadrato nelle qualifiche medesime anche in soprannumero (art. 4, ottavo comma);

b) la seconda riguarda i dipendenti che, avendo svolto per almeno cinque anni le mansioni di un profilo diverso dalla qualifica rivestita secondo il vecchio ordinamento, possono essere inquadrati, a domanda, previo parere favorevole della Commissione di inquadramento, nel profilo professionale della qualifica funzionale relativa alle mansioni esercitate (art. 4, nono comma);

c) la terza era contemplata dal decimo comma dello stesso art. 4, poi abrogato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e dall’art. 72 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, secondo cui il personale che riteneva di aver svolto funzioni proprie di una qualifica funzionale superiore per almeno cinque anni poteva chiedere di essere sottoposto, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione ad una prova selettiva intesa ad accertare l'effettivo possesso della relativa professionalità.

Secondo la pacifica e costante giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 5 luglio 2002, n. 3691;
Sez. IV, 30 maggio 2001, n. 2960), la revisione del profilo professionale, prevista dall'art. 4, nono comma, opera nell'ambito della stessa qualifica, rilevando, sul punto, che il presupposto oggettivo per l'applicazione del nono comma è costituito dall'aver svolto per almeno cinque anni mansioni di un profilo professionale diverso dalla qualifica posseduta nel preesistente ordinamento;
verrebbe quindi in rilievo il diverso profilo rispetto alla originaria qualifica, profilo che deve essere attribuito nella nuova qualifica, con la stessa decorrenza del primo inquadramento e senza necessità di disponibilità di posto. Dunque, si tratta dell’ipotesi in cui muta il profilo professionale, ma non anche la qualifica secondo il nuovo ordinamento.

Viceversa il dipendente che assumeva, come nel caso di specie, di avere svolto compiti propri di una qualifica funzionale superiore, poteva solo chiedere, in base al decimo comma, di essere sottoposto ad una prova selettiva.

Solo in questo caso, ad avviso del Collegio, la norma conferiva la facoltà di accedere ad una qualifica funzionale superiore, subordinando però l'inquadramento al limite della dotazione organica stabilita per la nuova e superiore qualifica.

In conclusione, sia nel nono che nel decimo comma della legge in esame si presuppone che il dipendente abbia effettivamente svolto mansioni diverse, ma nel primo caso dette mansioni rilevano quanto al profilo professionale d'inquadramento nell'ambito della stessa nuova qualifica (c.d. inquadramento “orizzontale”);
nel secondo rilevano quanto alla qualifica superiore e per poter ottenere l’inquadramento nella qualifica superiore (c.d. inquadramento “verticale”) il dipendente deve preventivamente chiedere di essere sottoposto ad una prova selettiva.

Né può invocarsi a sostegno delle tesi di parte ricorrente la disciplina speciale per i dipendenti delle camere di commercio, posto che l’art. 3 comma 8 d.l. 23 settembre 1994, n. 547, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 novembre 1994, n. 644, dispone che <<L'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali del personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 108 del regolamento-tipo per il personale delle camere di commercio…avrà luogo… sulla base delle corrispondenze stabilite, per gli impiegati civili dello Stato, dalla commissione di cui all'articolo 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312>>.

Con una seconda censura il ricorrente deduce la formazione del silenzio rigetto in merito alla sua richiesta di riconoscimento delle differenze retributive per le mansioni superiori effettivamente svolte e deduce pertanto l’illegittimo mancato riconoscimento di tali spettanze in violazione dell’art.2126 c.c. e dell’art.36 della Costituzione.

Al riguardo si osserva che, secondo il consolidato orientamento del giudice amministrativo, l'amministrazione è tenuta ad erogare la retribuzione corrispondente alle mansioni superiori solo quando una norma speciale consenta tale assegnazione e la maggiorazione retributiva (v. fra tutte, Cons. Stato, Ad. Plen., n.22/1999).

Tale circostanza, tuttavia, non è ravvisabile nella fattispecie in esame.

Alla luce delle considerazioni svolte va respinta sia la domanda principale di accertamento del diritto all'inquadramento nell'ottava qualifica funzionale sia la domanda subordinata, tesa al riconoscimento delle mansioni superiori.

Non vi è luogo pronunzia sulle spese non essendosi costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.

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