TAR Milano, sez. III, sentenza 2021-12-28, n. 202102930

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2021-12-28, n. 202102930
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202102930
Data del deposito : 28 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/12/2021

N. 02930/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01107/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1107 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Istituto dei Ciechi di Milano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. G B, dall’Avv. M A B e dall’Avv. A L D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso i difensori in Milano, via Visconti di Modrone, 12;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro in carica e Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, in persona del legale rappresentante p.t., entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato e per l’effetto domiciliati in Milano, via Freguglia, 1 (Palazzo Giustizia);

Regione Lombardia, in persona del Presidente in carica, non costituita in giudizio;

Comune di Milano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’Avv. Angela Bartolomeo, dall’Avv. Antonello Mandarano, dall’Avv. Stefania Pagano, dall’Avv. Sara Pagliosa, dall’Avv. Danilo Parvopasso, dall’Avv. Emilio Luigi Pregnolato, dall’Avv. Annalisa Pelucchi e dall’Avv. Gloria Centineo Cavarretta Mazzoleni, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Milano, via della Guastalla, 6;

Spv Linea M4, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Eugenio Bruti Liberati e dall’Avv. Alessandra Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso i difensori in Milano, via G. Serbelloni n. 7;

nei confronti

Exproprianda S.r.l. – Società di Servizi per Le Attività Espropriative e Tecniche, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

(A) quanto al ricorso introduttivo:

- del provvedimento in data 6 febbraio 2018 prot. n. 40/DB/EXP, a firma dell’Amministratore delegato di M4 S.p.A. portante:

i) la comunicazione di approvazione varianti localizzative al progetto definitivo (“ Variante Tricolore ” e “ Variante Gallerie Manufatto Sereni-Manufatto Argonne ”) recante la dichiarazione di pubblica utilità e avvio del procedimento espropriativo ex art. 17 D.P.R. 327/2001;

ii) il decreto d’imposizione di servitù di galleria e determinazione urgente dell’indennità di asservimento ex art. 22 D.P.R. 327/2001 con riferimento ai lavori per l’esecuzione della linea 4 della Metropolitana di Milano tratta San Cristoforo-Linate;
provvedimento comunicato con la nota della società Exproprianda S.r.l. in data 23 febbraio 2018 prot. n. 14, notificata in data 5 marzo 2018;

- di ogni altro atto preordinato presupposto e/o connesso, anche non noto, ivi comprese in parte qua le delibere CIPE- Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica:

i) n. 70 del 1° agosto 2008, di approvazione del progetto preliminare della seconda tratta della linea 4 della metropolitana di Milano da Sforza Policlinico a Linate;

ii) n. 99 del 6 novembre 2009 di approvazione del progetto definitivo della seconda tratta della linea 4;

iii) n. 66 del 9 settembre 2013 di approvazione del progetto definitivo della tratta S. Cristoforo – Linate e dichiarazione di p.u.;

iv) n. 10 del 3 marzo 2017 di dichiarazione di p.u. della Variante Tricolore e Variante Gallerie manufatto Sereni-manufatto Argonne (varianti localizzative);

v) la delibera G.C. n. 1232 del 21 giugno 2013 di approvazione del progetto definitivo della tratta unica della linea 4 (non nota);

nonché per la condanna

al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati;

(B) quanto ai motivi aggiunti depositati il 05.7.2018:

- del provvedimento in data 6 febbraio 2018 prot. n. 40/DB/EXP, a firma dell’Amministratore delegato di M4 S.p.A. portante:

i) la comunicazione di approvazione varianti localizzative al progetto definitivo (“ Variante Tricolore ” e “ Variante Gallerie Manufatto Sereni-Manufatto Argonne ”) recante la dichiarazione di pubblica utilità e avvio del procedimento espropriativo ex art. 17 D.P.R. 327/2001;

ii) il decreto d’imposizione di servitù di galleria e determinazione urgente dell’indennità di asservimento ex art. 22 D.P.R. 327/2001 con riferimento ai lavori per l’esecuzione della linea 4 della Metropolitana di Milano tratta San Cristoforo-Linate;
provvedimento comunicato con la nota della società Exproprianda S.r.l. in data 23 febbraio 2018 prot. n. 14, notificata in data 5 marzo 2018;

- di ogni altro atto preordinato presupposto e/o connesso, anche non noto ivi comprese in parte qua le delibere CIPE- Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica:

i) n. 70 del 1° agosto 2008, di approvazione del progetto preliminare della seconda tratta della linea 4 della metropolitana di Milano da Sforza Policlinico a Linate;

ii) n. 99 del 6 novembre 2009 di approvazione del progetto definitivo della seconda tratta della linea 4;

iii) n. 66 del 9 settembre 2013 di approvazione del progetto definitivo della tratta S. Cristoforo – Linate e dichiarazione di p.u.;

iv) n. 10 del 3 marzo 2017 di dichiarazione di p.u. della Variante Tricolore e Variante Gallerie manufatto Sereni-manufatto Argonne (varianti localizzative);

v) la delibera G.C. n. 1232 del 21 giugno 2013 di approvazione del progetto definitivo della tratta unica della linea 4 (non nota);

e per la conseguente condanna

al risarcimento dei danni patiti e patiendi dal ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati;

(C) quanto ai motivi aggiunti depositato il 09.6.2021:

- del Progetto esecutivo – Previsione dei livelli vibroacustici della Linea Metropolitana 4 di Milano Lorenteggio – Linate Rev. A in data 20 gennaio 2020 (nome file M4E0VVLN00000MB30AMRT00001A00.docx), approvato con delibera non nota nel numero e negli estremi, e conosciuto a seguito della produzione nel giudizio in epigrafe del medesimo da parte di M4 in data 6 aprile 2021;

- di ogni altro atto preordinato, presupposto e/o connesso, anche non noto;

e per la conseguente condanna

al risarcimento dei danni patiti e patiendi dal ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Spv Linea M4, del Comune di Milano, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – Cipe;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2021 la dott.ssa V N F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. - Con deliberazione n. 121 del 21 dicembre 2001, successivamente ampliata, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (di seguito solo CIPE) approvava il “ Primo programma delle opere strategiche ” individuando, tra le infrastrutture di interesse nazionale di futura realizzazione, la nuova linea metropolitana M4 di Milano.

1.1. - Il successivo procedimento attuativo si snodava attraverso l’approvazione del progetto preliminare e definitivo per le tratte “Lorenteggio–Sforza Policlinico” e “Sforza Policlinico–Linate” nonché delle varianti al progetto definitivo, tra cui la cd. “Variante tricolore” (di seguito solo Variante), relativa al tratto di linea compreso tra la Stazione “Sforza Policlinico” e il “Manufatto Indipendenza” ed importante, rispetto alle originarie previsioni, un parziale spostamento del tracciato delle gallerie (il cui diametro era altresì aumentato) e la loro collocazione ad una maggiore profondità.

2. – Con ricorso notificato tra il 04 ed il 10 maggio 2018 e depositato il 14.05.2018, l’Istituto ricorrente, proprietario dell’omonimo compendio immobiliare sito in Via del Vivaio n. 7, comprensivo di un fabbricato a uso di R.S.A. denominata “Casa Famiglia”, catastalmente individuato al Foglio 353 mappali 183-185, interessato dalla Variante e dall’imposizione di una servitù sotterranea di galleria su di un’area di circa 387 mq, in corrispondenza del giardino pertinenziale di cui al mappale 185, impugnava gli atti della procedura, per come comunicati e presupposti nella comunicazione ex art. 17, comma 2, T.U.E. (prot. n. 40/DB/EXP del 6 febbraio 2018).

2.1. – Premessa la propria natura di “recettore sensibile” e deducendo il pregiudizio alla struttura in relazione al progetto di ampliamento di cui alla pregressa Convenzione con il Comune di Milano (04.12.2009) e correlativi permesso di costruire (11.02.2010) e dichiarazione inizio lavori (03.02.2011), articolava cinque distinti motivi di censura.

2.1.1. - Con un primo motivo (“ Violazione artt. 165 - 168 d.lgs. 163/2006. Violazione art. 12 DPR 327/2001. Violazione art. 3 l. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento, errore dei presupposti, illogicità e contraddittorietà. Sviamento ”), posta la sensibilità del sito, deduceva, in sintesi, la carenza di istruttoria/motivazionale in punto di: ripercussioni vibro-acustiche;
ii) imposizione del minor peso sul fondo servente;
iii) alternative praticabili meno incisive sul proprio complesso immobiliare.

2.1.2. – Con un secondo motivo (“ Violazione artt. 3, 42 e 97 Cost.. Violazione dell’art. 1065 c.c.. Violazione art. 3 l. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, irragionevolezza, illogicità, violazione del principio di proporzionalità. Sviamento ”), invece, in parte riprendendo la prima doglianza (ii), lamentava la violazione del principio del minor aggravio per il fondo servente (art. 1065 c.c.) ed il conflitto con le già autorizzate potenzialità ampliative della struttura dianzi citate (cfr., supra, par. 2.1.)

2.1.3. - Con un terzo motivo (“ Violazione artt.

7-10 l. 214/1990. Difetto di motivazione e istruttoria. Sviamento
”), evidenziava, inoltre, l’omesso rispetto delle garanzie partecipative.

2.1.4. – Con un quarto motivo (“ Violazione e falsa applicazione art. 165, comma 7, e art. 169, comma 3, d.lgs. 163/06. Violazione artt. 11 e 16 DPR 327/2001. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, contraddittorietà ”) sottolineava la non coincidenza del tracciato di cui alla tavola S del Piano dei Servizi del PGT del Comune di Milano, con il percorso di cui al decreto dell’08.02.2018 di M4: “ il tracciato evincibile dalla tav. S comunale lambisce, ma non tocca, il compendio di proprietà dell’Istituto, mentre lo stralcio planimetrico catastale allegato al decreto di imposizione della servitù prevede una sicura occupazione del sottosuolo del mapp. 185 di proprietà dell’Istituto con una Galleria ”.

2.1.5. - Con un quinto motivo (“ Violazione e falsa applicazione art. 165, comma 7, e art. 169, comma 3, d.lgs. 163/06 in relazione all’art. 216, commi 1 e 27, d.lgs. 50/16 ”) deduceva, infine, l’errata applicazione, al procedimento, del d.lgs. 163/06, nonché l’illegittima inversione, sul piano cronologico, della variante localizzativa (approvata con la delibera CIPE n. 10/17) e dell’approvazione del progetto definitivo (delibera n. 66/13).

2.1.6. – Tanto premesso, chiedeva:

- in via principale, l’annullamento degli atti impugnati, quale risarcimento in forma specifica del pregiudizio sofferto;

- in via subordinata, per il caso di definitiva compromissione dello stato dei luoghi, il risarcimento del danno per equivalente, che specificava e quantificava (cfr., par. 7 del ricorso).

3. – Si costituivano in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ed il CIPE (21.05.2018), la SPV Linea M4 S.p.A. (22.05.2018) ed il Comune di Milano (24.05.2018).

4. – Con motivi aggiunti del 05.07.2018 (depositati in esito ad istanza di accesso del 4 maggio 2018), il ricorrente articolava ulteriori motivi di censura (“ Ulteriore Violazione artt. 165 - 168 d.lgs. 163/2006. Violazione art. 12 D.P.R. 327/2001. Violazione art. 3 l. 241/1990. Violazione della normativa tecnica come in esposizione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento, errore dei presupposti, illogicità e contraddittorietà. Sviamento ”;
Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione rispetto alla normativa tecnica come in esposizione;
violazione art. 844 c.c. e artt. 32 e 97 Cost
.”;
Violazione della L. 447/1995 come in esposizione e dell’art. 844 c.c. Violazione del D.P.C.M. 14.11.1997. Violazione dell’art. 32 Cost.. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Sviamento ”;
Illegittimità derivata ”), ribadendo, in sintesi: l’omessa adeguata considerazione dell’Istituto in tutte le fasi dell’elaborazione progettuale;
il mancato approfondimento dell’impatto vibrazionale ed acustico.

4.1. - Chiedeva, inoltre, in via istruttoria:

a) ordinarsi l’esibizione, in giudizio:

i) dei documenti relativi alle fasi di progettazione prodromiche all’emanazione del decreto di asservimento, stante la mole degli atti collegati alle delibere impugnate con il ricorso introduttivo;

ii) di ogni elaborato utile ai fini del decidere riferibile alla fase di progettazione esecutiva, ancorché in itinere , con riferimento alla tratta involgente l’Istituto;

b) “ l’ammissione di una verificazione e/o consulenza tecnica che consenta di acclarare, attraverso valutazioni tecniche, quali siano le ripercussioni dell’omessa considerazione dell’impatto dell’opera sull’edificio dell’Istituto ”;

5. – Il 09.07.2018 il ricorrente depositava apposita istanza, ribadendo le richieste istruttorie formulate in calce al ricorso per motivi aggiunti.

6. - Con memoria del 27 marzo 2021, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il CIPE eccepivano la tardività dell’impugnazione principale, proposta oltre il termine di legge (art. 29 c.p.a.), decorrente dalla pubblicazione degli atti (delibere del CIPE) sulla G.U.

Resistevano, nel merito, alle avverse doglianze.

6.1. – Il 6 aprile 2021 la SPV Linea M4 S.p.A. depositava in giudizio il “ Progetto esecutivo – Previsione dei livelli vibroacustici della Linea Metropolitana 4 di Milano Lorenteggio – Linate Rev. A in data 20 gennaio 2020 ” (doc. 9).

7. – L’ 08.04.2021 il ricorrente – premettendo che dalla lettura di tale documento “ emerge l’esistenza di ulteriore documentazione afferente il progetto definitivo ” non conosciuta (in particolare il “ Doc. D_08550 - Schede censimento dei recettori potenzialmente sensibili alle vibrazioni - documento di progetto definitivo” (pag. 14 doc. 9 M4) non presente nell'elenco dei documenti della "Deliberazione Giunta Comunale n. 1232 del 21 giugno 13 – Approvazione del progetto definitivo della Linea 4” sulla cui base era stata formulata l’istanza di accesso ”) – chiedeva il rinvio dell’udienza pubblica già fissata (27.04.2021), onde procedere alla sua valutazione nonché per consentire l’acquisizione in giudizio “ i) dell’intero progetto esecutivo afferente alla Variante Tricolore in relazione alla tratta che interessa la proprietà del ricorrente;
ii) del citato Doc. D_08550 - Schede censimento dei recettori potenzialmente sensibili alle vibrazioni - documento di progetto definitivo non fornito in sede di accesso
”, documenti di cui chiedeva comunque l’acquisizione.

7.1. - Nella medesima istanza insisteva per l’accoglimento della domanda istruttoria di cui al ricorso per motivi aggiunti ed alla separata istanza depositata il 09.07.2018.

8. – Con memoria del 09.04.2021, la SPV line 4 - deduceva l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per carenza di interesse ad agire;
resisteva – nel merito – alle avverse doglianze.

8.1. - Il 16 aprile 2021, il ricorrente replicava alle sollevate eccezioni di inammissibilità, insistendo nel chiesto rinvio ai fini della proposizione di motivi aggiunti.

9. - All’udienza pubblica del 27 aprile 2021, in accoglimento dell’istanza di rinvio dell’08.04.2021, la trattazione della causa era rinviata al 19.10.2021.

10. – Il 09.06.2021, con secondi motivi aggiunti, il ricorrente impugnava quindi il “ Progetto esecutivo – Previsione dei livelli vibroacustici della Linea Metropolitana 4 di Milano Lorenteggio – Linate Rev. A in data 20 gennaio 2020 ”, articolando, a sostegno, tre censure di legittimità.

10.1. - Con un primo ed un secondo motivo, nell’ambito dei vizi di illegittimità propria del Progetto (par. A), rispettivamente rubricati “ Violazione art. 93, comma 5 d.lgs. 163/2006. Violazione art. 23 d.lgs. 50/2016. Violazione artt. 33 e ss. DPR 207/2010. Violazione della normativa tecnica come in esposizione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento, errore dei presupposti, illogicità. Sviamento ” e “ Violazione art. 93, comma 5 d.lgs. 163/2006. Violazione art. 23 d.lgs. 50/2016. Violazione artt. 33 e ss. DPR 207/2010 sotto ulteriore profilo. Violazione della normativa tecnica come in esposizione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento, errore dei presupposti, illogicità. Sviamento ”, deduceva, rispettivamente: 1) l’utilizzo, nel progetto esecutivo, della normativa UNI 9614 del 1990, anziché quella aggiornata del 2017, entrata in vigore il 7 settembre 2017, in materia di misura delle vibrazioni negli edifici e criteri di valutazione del disturbo;
2) l’assenza di ogni valutazione circa la pericolosità delle vibrazioni per la statica degli edifici.

10.2. - Con un terzo motivo, nell’ambito dei vizi di illegittimità derivata dai motivi formulati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti (par. B) deduceva, infine, l’illegittimità derivata del provvedimento in relazione alle censure di cui al ricorso introduttivo ed ai primi motivi aggiunti.

10.3. – In apposito paragrafo (par. C) articolava in via ulteriore la domanda risarcitoria precedentemente svolta, insistendo in tutte le richieste – anche istruttorie - sino ad allora spiegate.

11. - In vista dell’udienza di merito, tutte le parti depositavano memorie (01.10.2021 – 01-10.2021;
08.102021) e repliche (08.10.2021).

11.2. - All’udienza del 19 ottobre 2021, la causa era infine trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. – Oggetto dell’odierno contendere sono il progetto definitivo (impugnato con il ricorso principale e con i motivi aggiunti del 05.07.2018) ed il progetto esecutivo (impugnato con i motivi aggiunti del 09.06.2021) della “ nuova linea metropolitana M4 ” di Milano, di cui alle delibere CIPE in atti meglio specificate, nel tratto interessato dalla cd. “ Variante Tricolore ”, compreso tra la Stazione “ Sforza Policlinico ” ed il “ Manufatto Indipendenza ”, costitutiva di una servitù perpetua di galleria nel sottosuolo del giardino pertinenziale del compendio immobiliare di proprietà del ricorrente, sito in Via del Vivaio n. 7 e catastalmente insistente sul mappale 185 del Foglio 353 (cfr., nota prot. n. 40/DB/EXP del 6 febbraio 2018 e relativi allegati, all. 1 al ricorso).

1.1. - Così sinteticamente delineato il thema decidendum , occorre anzitutto vagliare l’eccezione di inammissibilità/irricevibilità formulata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal CIPE nelle memoria del 27 marzo 2021.

1.1.1. - Sostengono i resistenti la tardività del ricorso in quanto notificato (04 maggio 2018) e depositato (14.05.2018) oltre il termine decadenziale di 60 gg. (art. 29 c.p.a.) decorrente dalla pubblicazione (14.08.2017) della delibera n.10 del 03.03.2017 sulla G.U.

1.1.2. - L’eccezione è infondata.

1.2.3. - Ritiene infatti il Collegio che - in base ai principi consolidati in materia dalla giurisprudenza amministrativa - il termine per impugnare gli atti relativi alla procedura espropriativa (ivi comprese le delibere CIPE alla base della progettazione definitiva ed esecutiva), non possa che decorrere dalla comunicazione individuale ex art. 17, comma 2 TUES (Cons. Stato Sez. IV, Sent., (ud. 07/07/2015) 06-10-2015, n. 4642;
T.A.R. Lazio - Roma Sez. stralcio, Sent., (ud. 25/09/2020) 20-10-2020, n. 10700;
idem, Sez. II, Sent., (ud. 13/01/2021) 16-02-2021, n. 1890). In applicazione al caso di specie, pacifico ed incontestato (cfr., all. 1 al ricorso) che l’Istituto ricorrente ha ricevuto tale comunicazione in data 5 marzo 2018, l’azione deve ritenersi tempestivamente proposta (il termine di cui all’art. 19 andava infatti a scadere il 04.05.2018, data in cui è stata effettuata la notifica del ricorso).

Il ricorso è quindi ricevibile.

1.2. – Ancora in via preliminare, va esaminata l’eccezione di carenza di interesse, formulata da SPV Linea M4 S.p.A. (di seguito solo M4) nella memoria del 09.04.2021, con riferimento al ricorso ed ai primi motivi aggiunti (05.07.2018).

1.2.1. - Sostiene la società l’assenza di un apprezzabile pregiudizio idoneo a sorreggere l’azione demolitoria (e risarcitoria), stante l’inidoneità della Variante a precludere l’ampliamento della struttura dedicata ad RSA che - per come rappresentato in ricorso – sarebbe l’unico vero elemento alla base dell’iniziativa giudiziaria dell’Istituto.

Ciò per due ordini di motivi:

a) in primis , l’intervenuta decadenza del permesso di costruire rilasciato l’11.02.2010 in relazione alla Convenzione stipulata con il Comune di Milano (04.12.2009), sicché, a ben guardare, il ricorrente non sarebbe titolare, attualmente, di un ius edificandi suscettibile di concreto pregiudizio;

b) inoltre, la Variante – che rispetto al progetto originario si presenta come meno invasiva (stante la maggiore profondità della galleria più grande e “traslata”) – non precluderebbe, in via generale, né futuri ampliamenti né l’utilizzo del giardino pertinenziale (“ Appare evidente, dunque, come la servitù imposta non impedisca in alcun modo la realizzazione di un ampliamento della RSA, né ne comprometta in alcun modo l’attuale utilizzo: anche sotto tale profilo il pregiudizio prospettato dall’Istituto sia del tutto insussistente ”).

1.2.2. - Nella memoria del 16 aprile 2021, in replica a tale eccezione, il ricorrente ha invece sostenuto la sufficienza, ai fini di cui all’art. 100 c.p.c., dell’imposizione della servitù coattiva di galleria, quale diritto reale limitato in grado di incidere, per qualità e perpetuità, sulla pienezza della propria proprietà. A tale posizione qualificata si aggiungerebbe, peraltro, l’interesse alla giusta ponderazione – in sede istruttoria/motivazionale – dell’impatto acustico/vibrazionale sulle attività svolte in via del Vivaio 7, anche in considerazione della particolare tipologia dell’utenza storicamente destinataria dei servizi erogati dall’Istituto.

Ha aggiunto, quanto al progetto di ampliamento antecedente la realizzazione della linea della Metropolitana, che la convenzione urbanistica stipulata con il Comune di Milano il 21.12.2009, alla base dell’ormai scaduto permesso di costruire dell’11.02.2010, avrebbe durata decennale, con conseguente possibilità – in astratto - di futuro ampliamento/modificazione della struttura.

1.2.3. - Dato conto delle opposte posizioni, ritiene il Collegio che sia da preferire la ricostruzione del ricorrente, non potendosi disconoscere l’apprezzabile consistenza delle limitazioni imposte al suo diritto di proprietà dalla servitù di galleria di cui ai provvedimenti impugnati. E ciò, indipendentemente dalla realizzazione (o meno) dell’ampliamento assentito nel 2010, non potendosi revocare in dubbio che il peso imposto dalla Variante sul fondo di via del Vivaio è idoneo, se non a pregiudicare in via definitiva, a condizionare possibili progetti di future modifiche/espansioni delle strutture e delle attività ivi insistenti. (dall’esame del decreto impugnato, emerge, infatti, che per qualsiasi attività edilizia e/o attività ad essa strumentale, con modificazione definitiva o anche solo momentanea dei luoghi, sopra o sotto il suolo del mappale 185, o comunque in adiacenza della struttura della galleria sottopassante il giardino, è prescritta un’apposita autorizzazione quando l’attività non sia espressamente vietata, cfr., all. 1 al ricorso). Si aggiunga l’ulteriore interesse – non trascurabile sul piano della giuridica consistenza – alla collocazione/realizzazione della galleria della metropolitana che tenga conto della tutela del plesso immobiliare dalle immissioni vibro-acustiche inevitabilmente generate dall’infrastruttura.

1.2.4. – Ciò posto - ed ammessa la rilevanza di quanto addotto dall’Amministrazione più sotto il profilo della fondatezza del gravame che dell’interesse ad agire - ritiene il Collegio l’ammissibilità della proposta impugnazione.

2. - Passando al merito, vanno preliminarmente disattese le istanze istruttorie articolate in calce ai primi motivi aggiunti del 05.07.2018, ribadite con apposita istanza del 09.07.2018 nonché quelle di cui ai motivi aggiunti del 09.06.2021, stante la sufficienza e completezza dell’istruttoria ai fini del decidere, alla luce della copiosa e puntuale produzione documentale effettuata da tutte le parti in causa, particolarmente chiara anche con riferimento ai dati tecnici utili ad affrontare la trattazione delle singole doglianze.

2.1. - Venendo ora allo scrutinio dei motivi di ricorso, si osserva quanto segue.

2.1.1. – Con un primo motivo, L’Istituto sostiene che l’Amministrazione non abbia adeguatamente ponderato, sul piano istruttorio/motivazionale, la “ sensibilità ” del sito, per come peraltro prescritto in sede di progetto preliminare (delibera n. 70/2008), di progetto definitivo (delibera n. 66/2013) e di variante localizzativa (delibera n.10/2017).

Detto altrimenti, il ricorrente sostiene di essere stato sostanzialmente “ dimenticato ” (“ in nessun punto delle citate delibere viene menzionato l’Istituto dei Ciechi”;
“nessuna indagine specifica è stata compiuta per valutare l’impatto dei lavori
”);
aggiunge, inoltre, su un piano più generale, che il maggior approfondimento “(con stime previsionali dei livelli di vibrazioni) per tutte quelle situazioni per le quali si abbia un significativo avvicinamento ai recettori rispetto al tracciato originario ”, richiesto dalla Regione Lombardia sub n. 8 dell’all. 1 alla delibera n. 10/2017 di approvazione della Variante, avrebbe dovuto costituire oggetto di indagine specifica con nuova istruttoria (art. 168, comma 5 D.lgs. 163/06) e non anche – come invece avvenuto - essere rinviato alla fase (esecutiva) successiva.

2.1.2. - Il motivo - che raggruppa in sé profili tra loro eterogenei e di difficile riconduzione ad unità – è in parte superato dai profili di censura che tendono a criticare, sotto l’aspetto della sufficienza/ correttezza delle indagini effettuate, gli esiti dei risultati ottenuti, successivamente sviluppati in ricorso e nei motivi aggiunti del 05.07.2018.

Ad ogni modo e nei termini in cui è formulato, esso è infondato.

A quanto consta in atti, le immissioni vibro-acustiche sul compendio immobiliare dell’Istituto dei Ciechi sono state ampiamente studiate sia in vista del progetto definitivo, sia in sede di progetto esecutivo, in esito all’approvazione della Variante .

Più nello specifico, in sede di progettazione definitiva è stato predisposto l’elenco dei “recettori” sensibili (circa 800, censiti con altrettante schede) che, successivamente confermato in sede di progettazione esecutiva, è stato aggiornato in considerazione dello spostamento del tracciato determinato in sede di Variante ed in relazione ad una serie di parametri predefiniti (distanze piano altimetriche;
progressive;
tipologie delle gallerie;
tipologie dell’armamento;
tipologie del tracciato). Chiaro, sul punto, il Progetto esecutivo (all.9 al deposito del 06.04.2021) alle pp. 23 e ss. ed alla tabella di cui alle pp. 93 e ss. ove il compendio immobiliare del ricorrente – associato, con gli altri recettori sensibili, nella categoria delle “ aree critiche ” con stringente limitazione al livello delle immissioni – è individuato con i codici 177 -178 e suddiviso nei diversi edifici che lo compongono. Alle pp. 118 e ss., inoltre, viene calcolato, proprio con riferimento al plesso dell’Istituto ricorrente - l’impatto delle vibrazioni e del rumore secondo la scala “lineare” e “ponderato”. È pertanto evidente che – diversamente da quanto dedotto – l’Istituto è stato considerato e la sua posizione, analogamente a quella di altri e numerosi recettori sensibili, attentamente valutata, sia in sede di progetto definitivo che di elaborazione esecutiva.

Né ad avviso del Collegio i provvedimenti impugnati ( in specie , la delibera di approvazione della Variante n. 10 del 2017) possono ritenersi censurabili per aver rimandato alla fase esecutiva gli approfondimenti vibro-acustici connessi allo spostamento del percorso: tale scelta – vista l’entità delle modifiche apportate al tracciato in sede di Variante (traslazione del tracciato di circa soli 16 mt lineari e collocazione delle gallerie, più grandi a maggiore profondità), con sostanziale interessamento dei medesimi fogli e mappali e medesimi recettori, non può reputarsi – anche alla luce di un superiore principio di economia procedimentale - né illegittima, né irragionevole. Gli studi effettuati in sede di progettazione definitiva, infatti, non necessitavano di rinnovazione, ma di semplice adeguamento/aggiornamento (come, in effetti, poi avvenuto).

Del resto, la stessa Regione Lombardia, nelle osservazioni riportate in ricorso dal ricorrente, di cui al punto 8) dell’all. 1 alla delibera n. 10/2017, chiedeva di effettuare “ approfondimenti relativi alla componente vibrazioni […] in relazione allo spostamento , […] del tracciato delle gallerie ” e “ per tutte quelle situazioni per le quali si abbia un significativo avvicinamento ai recettori rispetto al tracciato originario ”, rinviando, all’uopo, alla progettazione esecutiva. Affermazione che, da sé sola, rende evidente come le stesse Amministrazioni coinvolte, ritenessero, alla luce delle modifiche apportate (minime e non sempre peggiorative, si pensi alla maggiore profondità delle gallerie), di dover aggiornare gli studi già effettuati soltanto ove fosse aumentata la prossimità del tracciato con i recettori coinvolti.

Non meritano pertanto condivisione gli aspetti di censura relativi all’omessa istruttoria/motivazione dei provvedimenti impugnati. Quanto all’ulteriore (ultimo) profilo sollevato, concernente l’insufficienza delle verifiche effettuate - ferma l’apoditticità dell’affermazione, priva di qualsivoglia consistenza già sul piano dell’allegazione - ritiene il Collegio che esso implichi valutazioni di merito insuscettibili di favorevole apprezzamento in questa sede di legittimità.

2.1.3. - In relazione a tutti gli aspetti evidenziati, il primo motivo di ricorso non merita pertanto accoglimento.

2.2. – Con un secondo motivo (“ Violazione artt. 3, 42 e 97 Cost.. Violazione dell’art. 1065 c.c.. Violazione art. 3 l. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, irragionevolezza, illogicità, violazione del principio di proporzionalità. Sviamento ”), in parte riprendendo la prima doglianza, il ricorrente lamenta la violazione del principio del minor aggravio per il fondo servente (art. 1065 c.c.), anche in relazione alla dedotta omessa considerazione del pregiudizio arrecato alle già autorizzate istanze ampliative della struttura. Sostiene, inoltre, in via generale ed ancora con riferimento ai lavori autorizzati con il permesso di costruire dell’11.02.2010, l’omesso vaglio di soluzioni alternative, con effetti sul piano della completezza motivazionale e/o istruttoria.

2.2.1. - Il motivo –oltreché inammissibilmente generico - è infondato.

Va anzitutto chiarito che – a quanto rilevabile dagli atti depositati e pacifico in giudizio - il tracciato, per come individuato nel progetto definitivo e nella Variante , si è sempre collocato al di sotto del mappale 185, identificabile, in superficie, con un’area di circa 387 mq, destinata a giardino pertinenziale. Gli enti coinvolti hanno pertanto lavorato onde evitare che il percorso della metropolitana, e nei limiti del possibile, si collocasse al di sotto degli edifici di proprietà dell’Istituto ricorrente. Sul punto, la resistente M4 ha dedotto (ed in proposito il ricorrente nulla ha osservato) che qualsiasi altro tracciato alternativo avrebbe finito per interessare porzioni maggiori del compendio immobiliare, sottopassando gli edifici. Inoltre, all’atto della “traslazione”, resa necessaria da inconvenienti di cantiere in corso d’opera, si è anche provveduto ad adeguare la profondità della galleria (una di due) sottostante la proprietà, in ragione delle mutate dimensioni dell’infrastruttura. Ciò posto, ritiene il Collegio che, pacifica e non contestata l’imprescindibile necessità di un sacrificio (parziale) della proprietà del ricorrente di cui al mappale 185, sopra citato, le Amministrazioni coinvolte si siano senz’altro mosse nel rispetto del principio del minor aggravio del fondo servente, le cui potenzialità di utilizzo ed edificatorie sono state peraltro soltanto limitate, ma non definitivamente precluse. L’imposta servitù, infatti, non impone un generalizzato divieto di intervento sugli edifici (che, si ribadisce, non si collocano al di sopra della metropolitana, ma soltanto in adiacenza della porzione di cortile da questa, in profondità, attraversato), ma, semplicemente, e salvo alcuni specifici divieti assoluti (es., divieto di costituire “ in corrispondenza della porzione asservita, depositi di materia infiammabile/esplosivo/corrosivo ”, cfr., all. 1) una maggiore cautela, con onere di interessare l’Amministrazione comunale, a fini autorizzativi.

Nel complessivo quadro del sacrificio del diritto del privato imposto dal perseguimento di un superiore pubblico interesse, non si ravvisa – pertanto - quell’ingiusta/sproporzionata e/o irragionevole compressione del ius edificandi indicata in ricorso. Tanto più che pacifico il definitivo abbandono del progetto di ampliamento di cui al permesso di costruire rilasciato del 2010, difetta - ed il ricorrente, in proposito nulla ha allegato e/o dimostrato – un qualsivoglia specifico e deliberato contrasto con un’ipotesi ampliativa ben individuata, riconducibile ad un titolo astrattamente idoneo alla sua realizzazione e ad oggi concretamente preclusa dalla realizzazione dell’infrastruttura.

2.2.2. - Sulla scorta di tali considerazioni il secondo motivo di ricorso non è favorevolmente apprezzabile, dovendo, per l’effetto, essere rigettato.

2.3. - Con un terzo motivo, sostanzialmente ripetitivo della prima e della seconda censura, il ricorrente evidenzia – in via del tutto generica - la violazione delle garanzie partecipative;
violazione che si sarebbe tradotta, in estrema sintesi e nuovamente, nella sostanziale pretermissione della sua posizione di “ recettore sensibile ”.

In proposito si osserva quanto segue.

Pacifico ed incontestato l’assolvimento degli oneri di pubblicità progettuale prescritti dalla legge (cfr., memoria di SM 4, pp. 13-14), riscontrate plurime interlocuzioni informali tra le Amministrazioni procedenti e l’Istituto ricorrente (cfr., all. 7, all.13, all.14, in particolare note del 28 gennaio 2015 e del 26 gennaio 2018) e rilevata, altresì, l’avvenuta considerazione dell’Istituto dei Ciechi nel novero dei “recettori sensibili” e nelle sue specificità, per come spiegato supra , in relazione al primo ed al secondo di ricorso (par.

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