TAR Milano, sez. III, sentenza 2021-12-28, n. 202102930

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2021-12-28, n. 202102930
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202102930
Data del deposito : 28 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/12/2021

N. 02930/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01107/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1107 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Istituto dei Ciechi di Milano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Guido Bardelli, dall’Avv. Maria Alessandra Bazzani e dall’Avv. Ada Lucia De Cesaris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso i difensori in Milano, via Visconti di Modrone, 12;



contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro in carica e Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, in persona del legale rappresentante p.t., entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato e per l’effetto domiciliati in Milano, via Freguglia, 1 (Palazzo Giustizia);
Regione Lombardia, in persona del Presidente in carica, non costituita in giudizio;
Comune di Milano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’Avv. Angela Bartolomeo, dall’Avv. Antonello Mandarano, dall’Avv. Stefania Pagano, dall’Avv. Sara Pagliosa, dall’Avv. Danilo Parvopasso, dall’Avv. Emilio Luigi Pregnolato, dall’Avv. Annalisa Pelucchi e dall’Avv. Gloria Centineo Cavarretta Mazzoleni, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Milano, via della Guastalla, 6;
Spv Linea M4, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Eugenio Bruti Liberati e dall’Avv. Alessandra Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso i difensori in Milano, via G. Serbelloni n. 7;



nei confronti

Exproprianda S.r.l. – Società di Servizi per Le Attività Espropriative e Tecniche, non costituita in giudizio;



per l’annullamento

(A) quanto al ricorso introduttivo:

- del provvedimento in data 6 febbraio 2018 prot. n. 40/DB/EXP, a firma dell’Amministratore delegato di M4 S.p.A. portante:

i) la comunicazione di approvazione varianti localizzative al progetto definitivo (“ Variante Tricolore ” e “ Variante Gallerie Manufatto Sereni-Manufatto Argonne ”) recante la dichiarazione di pubblica utilità e avvio del procedimento espropriativo ex art. 17 D.P.R. 327/2001;

ii) il decreto d’imposizione di servitù di galleria e determinazione urgente dell’indennità di asservimento ex art. 22 D.P.R. 327/2001 con riferimento ai lavori per l’esecuzione della linea 4 della Metropolitana di Milano tratta San Cristoforo-Linate; provvedimento comunicato con la nota della società Exproprianda S.r.l. in data 23 febbraio 2018 prot. n. 14, notificata in data 5 marzo 2018;

- di ogni altro atto preordinato presupposto e/o connesso, anche non noto, ivi comprese in parte qua le delibere CIPE- Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica:

i) n. 70 del 1° agosto 2008, di approvazione del progetto preliminare della seconda tratta della linea 4 della metropolitana di Milano da Sforza Policlinico a Linate;

ii) n. 99 del 6 novembre 2009 di approvazione del progetto definitivo della seconda tratta della linea 4;

iii) n. 66 del 9 settembre 2013 di approvazione del progetto definitivo della tratta S. Cristoforo – Linate e dichiarazione di p.u.;

iv) n. 10 del 3 marzo 2017 di dichiarazione di p.u. della Variante Tricolore e Variante Gallerie manufatto Sereni-manufatto Argonne (varianti localizzative);

v) la delibera G.C. n. 1232 del 21 giugno 2013 di approvazione del progetto definitivo della tratta unica della linea 4 (non nota);

nonché per la condanna

al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati;

(B) quanto ai motivi aggiunti depositati il 05.7.2018:

- del provvedimento in data 6 febbraio 2018 prot. n. 40/DB/EXP, a firma dell’Amministratore delegato di M4 S.p.A. portante:

i) la comunicazione di approvazione varianti localizzative al progetto definitivo (“ Variante Tricolore ” e “ Variante Gallerie Manufatto Sereni-Manufatto Argonne ”) recante la dichiarazione di pubblica utilità e avvio del procedimento espropriativo ex art. 17 D.P.R. 327/2001;

ii) il decreto d’imposizione di servitù di galleria e determinazione urgente dell’indennità di asservimento ex art. 22 D.P.R. 327/2001 con riferimento ai lavori per l’esecuzione della linea 4 della Metropolitana di Milano tratta San Cristoforo-Linate; provvedimento comunicato con la nota della società Exproprianda S.r.l. in data 23 febbraio 2018 prot. n. 14, notificata in data 5 marzo 2018;

- di ogni altro atto preordinato presupposto e/o connesso, anche non noto ivi comprese in parte qua le delibere CIPE- Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica:

i) n. 70 del 1° agosto 2008, di approvazione del progetto preliminare della seconda tratta della linea 4 della metropolitana di Milano da Sforza Policlinico a Linate;

ii) n. 99 del 6 novembre 2009 di approvazione del progetto definitivo della seconda tratta della linea 4;

iii) n. 66 del 9 settembre 2013 di approvazione del progetto definitivo della tratta S. Cristoforo – Linate e dichiarazione di p.u.;

iv) n. 10 del 3 marzo 2017 di dichiarazione di p.u. della Variante Tricolore e Variante Gallerie manufatto Sereni-manufatto Argonne (varianti localizzative);

v) la delibera G.C. n. 1232 del 21 giugno 2013 di approvazione del progetto definitivo della tratta unica della linea 4 (non nota);

e per la conseguente condanna

al risarcimento dei danni patiti e patiendi dal ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati;

(C) quanto ai motivi aggiunti depositato il 09.6.2021:

- del Progetto esecutivo – Previsione dei livelli vibroacustici della Linea Metropolitana 4 di Milano Lorenteggio – Linate Rev. A in data 20 gennaio 2020 (nome file M4E0VVLN00000MB30AMRT00001A00.docx), approvato con delibera non nota nel numero e negli estremi, e conosciuto a seguito della produzione nel giudizio in epigrafe del medesimo da parte di M4 in data 6 aprile 2021;

- di ogni altro atto preordinato, presupposto e/o connesso, anche non noto;

e per la conseguente condanna

al risarcimento dei danni patiti e patiendi dal ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Spv Linea M4, del Comune di Milano, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – Cipe;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2021 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. - Con deliberazione n. 121 del 21 dicembre 2001, successivamente ampliata, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (di seguito solo CIPE) approvava il “ Primo programma delle opere strategiche ” individuando, tra le infrastrutture di interesse nazionale di futura realizzazione, la nuova linea metropolitana M4 di Milano.

1.1. - Il successivo procedimento attuativo si snodava attraverso l’approvazione del progetto preliminare e definitivo per le tratte “Lorenteggio–Sforza Policlinico” e “Sforza Policlinico–Linate” nonché delle varianti al progetto definitivo, tra cui la cd. “Variante tricolore” (di seguito solo Variante), relativa al tratto di linea compreso tra la Stazione “Sforza Policlinico” e il “Manufatto Indipendenza” ed importante, rispetto alle originarie previsioni, un parziale spostamento del tracciato delle gallerie (il cui diametro era altresì aumentato) e la loro collocazione ad una maggiore profondità.

2. – Con ricorso notificato tra il 04 ed il 10 maggio 2018 e depositato il 14.05.2018, l’Istituto ricorrente, proprietario dell’omonimo compendio immobiliare sito in Via del Vivaio n. 7, comprensivo di un fabbricato a uso di R.S.A. denominata “Casa Famiglia”, catastalmente individuato al Foglio 353 mappali 183-185, interessato dalla Variante e dall’imposizione di una servitù sotterranea di galleria su di un’area di circa 387 mq, in corrispondenza del giardino pertinenziale di cui al mappale 185, impugnava gli atti della procedura, per come comunicati e presupposti nella comunicazione ex art. 17, comma 2, T.U.E. (prot. n. 40/DB/EXP del 6 febbraio 2018).

2.1. – Premessa la propria natura di “recettore sensibile” e deducendo il pregiudizio alla struttura in relazione al progetto di ampliamento di cui alla pregressa Convenzione con il Comune di Milano (04.12.2009) e correlativi permesso di costruire (11.02.2010) e dichiarazione inizio lavori (03.02.2011), articolava cinque distinti motivi di censura.

2.1.1. - Con un primo motivo (“ Violazione artt. 165 - 168 d.lgs. 163/2006. Violazione art. 12 DPR 327/2001. Violazione art. 3 l. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento, errore dei presupposti, illogicità e contraddittorietà. Sviamento ”), posta la sensibilità del sito, deduceva, in sintesi, la carenza di istruttoria/motivazionale in punto di: ripercussioni vibro-acustiche; ii) imposizione del minor peso sul fondo servente; iii) alternative praticabili meno incisive sul proprio complesso immobiliare.

2.1.2. – Con un secondo motivo (“ Violazione artt. 3, 42 e 97 Cost.. Violazione dell’art. 1065 c.c.. Violazione art. 3 l. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, irragionevolezza, illogicità, violazione del principio di proporzionalità. Sviamento ”), invece, in parte riprendendo la prima doglianza (ii), lamentava la violazione del principio del minor aggravio per il fondo servente (art. 1065 c.c.) ed il conflitto con le già autorizzate potenzialità ampliative della struttura dianzi citate

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