TAR Firenze, sez. II, sentenza 2016-04-29, n. 201600732
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Testo completo
N. 00732/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00582/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 582 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SOCREM - Societa' per la Cremazione, rappresentata e difesa dagli avv. F C e A P, con domicilio eletto presso l’avv. F C in Firenze, Via San Gallo 76;
contro
Comune di Firenze in Persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. D P e A S, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale del medesimo Comune in Firenze, Palazzo Vecchio - Piazza Signoria;
per l'annullamento
A) con l’atto introduttivo del giudizio:
- della Ordinanza sindacale, a firma del Vicesindaco, n. 546 del 31.12.2010 avente ad oggetto “ Servizio pubblico di cremazione dei defunti. Ordine di gestione del servizio ”, notificata a mezzo del servizio postale in data 5.01.11 con la quale si ordina alla ricorrente: “ di assicurare la continuità e la regolarità del servizio pubblico di Cremazione di defunti, con le modalità già in essere, nelle more della definizione del project financing e/o dell’individuazione del nuovo soggetto gestore e comunque, non oltre il 30.06.12 o il diverso termine che verrà deciso dal consiglio comunale ”;
- di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto, se lesivo, ancorché incognito;
B) con i motivi aggiunti depositati il 5 maggio 2011:
- della delibera del Consiglio comunale di Firenze n. 2011/C/00007 del 7 marzo 2011 comunicata alla ricorrente a mezzo racc. a.r. del 28 marzo 2011 prot.12779 e pervenuta nei giorni successivi, avente ad oggetto " Servizio pubblico e di cremazione defunti. Disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Atto d'indirizzo ", adottata dopo la proposta di deliberazione n. 2010/703 del 23.12.10, in virtù della quale, espressamente richiamata, veniva emessa la citata ordinanza sindacale n. 546 del 31.12.10 impugnata con il ricorso principale;
- e di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto, se lesivo, ancorchè incognito;
C) con i motivi aggiunti depositati il 2 novembre 2012:
- della delibera del Consiglio comunale di Firenze n.2012/C/00033 proposta n.2012/00365 del 2 luglio 2012, avente ad oggetto " Società per la cremazione So.crem di Firenze: proroga gestione servizio cremazione ", adottata a seguito della propria deliberazione n. 7/2001, impugnata con i suddetti motivi aggiunti;
- e di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto, se lesivo, ancorchè incognito.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2016 il dott. C T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) La Società per la cremazione dei cadaveri – SOCREM è stata costituita in Firenze nel 1882.
Nel 1884 il Consiglio comunale di Firenze ha disposto di concedere alla predetta società il terreno necessario alla erezione di un forno crematorio nel cimitero di Trespiano. Con atto notarile del 14/11/1884 è stato stipulato il contratto di concessione d’uso del terreno in questione, a titolo gratuito e con previsione di cessazione del rapporto concessorio in caso di scioglimento della società concessionaria o di accertate irregolarità nell’attività di cremazione; con conseguente ritorno nella piena e libera disponibilità del Comune concedente del terreno concesso, nonché delle costruzioni, degli apparecchi e di tutto quanto ivi installato.
In data 3/12/1990 è stata stipulata tra SOCREM e il Comune di Firenze (a tempo indeterminato e salva disdetta) una “ convenzione per la cremazione di cittadini aventi in vita la residenza nel territorio comunale e per l’eventuale cremazione di cittadini stranieri, che dovessero decedere nel territorio comunale ”. Con deliberazione n. 1755/1532 del 31/12/1999 la Giunta comunale fiorentina ha poi approvato una nuova convenzione della durata di anni 6 a decorrere dall’1/1/2000, successivamente prorogata fino al 31/12/2009.
Nel frattempo, con determinazione dirigenziale del 26/4/2005 è stata aggiudicata all’ATI di cui fa parte anche SOCREM (insieme a SILVE s.p.a. e GSC s.r.l.) la concessione di costruzione e gestione (project financing) del “Nuovo Tempio Crematorio” di Firenze e delle altre opere connesse, da realizzarsi nel cimitero di Trespiano; e in data 27/7/2005 tra il Comune di Firenze e la predetta ATI è stato sottoscritto il relativo contratto.
2) Con l’ordinanza n. 546 del 31/12/2010, adottata ai sensi dell’art. 50 del TUEL, il Sindaco di Firenze ha ordinato a SOCREM “ di assicurare la continuità e la regolarità del servizio pubblico di cremazione dei defunti, con le modalità già in essere, nelle more della definizione del project financing e/o dell’individuazione del nuovo soggetto gestore e, comunque, non oltre il 30/06/2012 o il diverso termine che verrà deciso dal Consiglio comunale ”.
Tale provvedimento è stato impugnato dalla predetta società con l’atto introduttivo del presente giudizio, depositato il 18/3/2011, in cui si formulano censure di violazione di legge e di eccesso di potere.
Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il Comune di Firenze.
3) Con atto di motivi aggiunti depositato il 5/5/2011 SOCREM ha poi esteso l’impugnazione alla deliberazione n. 7 del 7/3/2011 con cui il Consiglio comunale di Firenze:
- ha dato atto “ che il regime di gestione del servizio pubblico di cremazione in essere nel Comune di Firenze rientra nella casistica di cui all’art. 23-bis, comma 8, lett. e) e, conseguentemente, la suddetta gestione da parte della So.Crem. è cessata ope legis al 31/12/2010 ”;
- ha dato atto che per tale servizio “ è indispensabile… una gestione in esclusiva accentrata in un unico soggetto, cui occorre affidare, pertanto, il servizio stesso ”;
- ha dato atto che il Comune di Firenze ha individuato tale forma di gestione “ attraverso il ricorso alla procedura di project financing già espletata e regolata dal contratto di concessione stipulato in data 27.07.05 ”;
- ha dato mandato “ alla Direzione Patrimonio di avviare le procedure per l’acquisizione per