TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 2017-03-29, n. 201700751
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Pubblicato il 29/03/2017
N. 00751/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00537/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 537 del 2017, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. A P, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Ponte Seveso, 41
contro
Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avvocati A M, Elisabetta D'Auria, A B, A M M, A P e M D M, domiciliato in Milano, via della Guastalla, 6
per l'annullamento
del decreto PG 14244/2017 emesso in data 11.01.2017 dal Comune di Milano – Sezione Assegnazioni Alloggi ERP, Ufficio Assegnazioni e Controlli, nella Persona del Direttore di Area Mauro Cicognini, e notificato il 20.01.2017, con cui il Comune citato ha dichiarato la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio n. 87 di Via Pascarella, sito in Milano, nei confronti della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2017 il dott. R L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato:
che la ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento con cui l’amministrazione convenuta ha dichiarato nei suoi confronti la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio ERP dalla stessa legittimamente occupato;
che il Comune di Milano ha contestato alla sig.ra -OMISSIS-, nello specifico, di avere ceduto parzialmente l’alloggio de quo alla figlia maggiorenne e all’attuale compagno e padre di tre figli conviventi con la ricorrente;
Ritenuto:
che il periodo di detenzione domiciliare trascorso nell’alloggio ERP dal compagno della ricorrente (il quale risulta formalmente residente in altra abitazione), e in ogni caso la sua stabile presenza in tale alloggio - riconducibile ad esigenze di assistenza e cura dei tre figli in tenera età avuti con la titolare dell’assegnazione -, non costituiscono circostanze tali da configurare un’ipotesi di “cessione parziale” dell’alloggio stesso (dovendosi al più inquadrare la vicenda nella diversa fattispecie di cui all’art. 21 del r.r. n. 1/2014);
che, pertanto, il ricorso è manifestamente fondato, anche in relazione all’inidoneità ad assumere forza probatoria univoca, rispetto alle contestazioni formulate, da parte degli altri elementi indicati nei rapporti informativi;
che, conseguentemente, l’amministrazione deve riesaminare la situazione dell’assegnataria, al fine di riesercitare i poteri alla stessa conferiti dalla normativa di settore, previa verifica in contraddittorio delle attuali circostanze inerenti alla composizione del nucleo familiare de quo;
che le spese del giudizio seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo;