TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 2017-03-29, n. 201700751

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 2017-03-29, n. 201700751
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201700751
Data del deposito : 29 marzo 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/03/2017

N. 00751/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00537/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 537 del 2017, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. A P, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Ponte Seveso, 41

contro

Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avvocati A M, Elisabetta D'Auria, A B, A M M, A P e M D M, domiciliato in Milano, via della Guastalla, 6

per l'annullamento

del decreto

PG

14244/2017 emesso in data 11.01.2017 dal Comune di Milano – Sezione Assegnazioni Alloggi ERP, Ufficio Assegnazioni e Controlli, nella Persona del Direttore di Area Mauro Cicognini, e notificato il 20.01.2017, con cui il Comune citato ha dichiarato la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio n. 87 di Via Pascarella, sito in Milano, nei confronti della ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2017 il dott. R L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Rilevato:

che la ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento con cui l’amministrazione convenuta ha dichiarato nei suoi confronti la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio ERP dalla stessa legittimamente occupato;

che il Comune di Milano ha contestato alla sig.ra -OMISSIS-, nello specifico, di avere ceduto parzialmente l’alloggio de quo alla figlia maggiorenne e all’attuale compagno e padre di tre figli conviventi con la ricorrente;

Ritenuto:

che il periodo di detenzione domiciliare trascorso nell’alloggio ERP dal compagno della ricorrente (il quale risulta formalmente residente in altra abitazione), e in ogni caso la sua stabile presenza in tale alloggio - riconducibile ad esigenze di assistenza e cura dei tre figli in tenera età avuti con la titolare dell’assegnazione -, non costituiscono circostanze tali da configurare un’ipotesi di “cessione parziale” dell’alloggio stesso (dovendosi al più inquadrare la vicenda nella diversa fattispecie di cui all’art. 21 del r.r. n. 1/2014);

che, pertanto, il ricorso è manifestamente fondato, anche in relazione all’inidoneità ad assumere forza probatoria univoca, rispetto alle contestazioni formulate, da parte degli altri elementi indicati nei rapporti informativi;

che, conseguentemente, l’amministrazione deve riesaminare la situazione dell’assegnataria, al fine di riesercitare i poteri alla stessa conferiti dalla normativa di settore, previa verifica in contraddittorio delle attuali circostanze inerenti alla composizione del nucleo familiare de quo;

che le spese del giudizio seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo;

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