TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2019-04-19, n. 201900272

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2019-04-19, n. 201900272
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201900272
Data del deposito : 19 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/04/2019

N. 00272/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00521/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 521 del 2018, proposto da
Consolato P P, G C M, E C, rappresentati e difesi dall'avvocato G V, con domicilio eletto in Reggio Calabria, via Rausei n. 38;

contro

il Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'esecuzione

del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1348 del 18 settembre 2017;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2019 la dott.ssa A G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 5 novembre 2018 parte ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe con la quale il Comune di Reggio Calabria è stato condannato al pagamento della somma di euro 7.003,00 oltre interessi legali a titolo di risarcimento del danno nonché delle spese del procedimento pari ad € 395,64 per esborsi ed € 2.460,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e spese generali.

2. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.

3. All’udienza in camera di consiglio del 20 marzo 2019 la causa è stata posta in decisione.

4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

4.1. La sentenza in epigrafe, munita di formula esecutiva in data 12 ottobre 2017, è stata notificata in tale forma notificata presso la sede dell’ente il 27 ottobre 2017 ed è passata in giudicato, come da attestazione del funzionario giudiziario presso la Corte d’Appello di Pace di Reggio Calabria del 29 ottobre 2018.

Dalla notifica è, altresì, decorso il termine dilatorio di giorni 120 (centoventi) previsto ex lege per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici.

4.2. Va, conseguentemente, dichiarato l’obbligo del Comune di Reggio Calabria intimato di adottare ogni atto necessario per provvedere, in esecuzione della sentenza in epigrafe, al pagamento delle suddette somme dovute alla società ricorrente, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione di parte, se anteriore, della presente pronuncia.

4.3. Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Villa San Giovanni, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Comune, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il termine di giorni 90 (novanta), decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza, con spese a carico dell’intimata Azienda Sanitaria.

La eventuale richiesta di proroga dello stabilito termine di giorni 90 (novanta) per l’adempimento delle funzioni commissariali – al ricorrere di documentate circostanze che precludano il compimento delle relative operazioni in tale arco temporale – verrà esaminata e decisa dal magistrato relatore, al quale il Collegio fin da ora delega l’adozione delle consequenziali statuizioni.

È, inoltre, utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma;
con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.

Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.

Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

5. Per le suesposte ragioni, deve essere ordinato al Comune di Reggio Calabria, di adottare i provvedimenti necessari a prestare ottemperanza al giudicato in epigrafe, nei termini indicati al § 4.2.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

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