TAR Genova, sez. II, sentenza 2024-05-08, n. 202400329

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2024-05-08, n. 202400329
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202400329
Data del deposito : 8 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/05/2024

N. 00329/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00095/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 95 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Sr S.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. C M, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Genova, via Palestro, 2/3;

contro

Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
Comune di Genova, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Paola Pessagno e Luca De Paoli, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso la civica Avvocatura in Genova, via Garibaldi, 9;
Consiglio superiore dei lavori pubblici, ENAC, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Superba S.r.l. con socio unico, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Mozzati, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Genova, via Corsica, 2/11;
Ministero della transizione ecologica, Ministero dell’interno, Ministero dello sviluppo economico, Ministero delle imprese e del made in Italy, A C AC S.p.a., non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

del decreto n. 2 del 15 gennaio 2019 del Commissario straordinario per la ricostruzione, di approvazione del “Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell’aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova”, del decreto commissariale n. 1 del 28.2.2020 e n. 5 del 15.7.2021, di approvazione degli aggiornamenti al su detto Programma;

della nota prot. n. CC_2021_1241 del 6.10.2021, con cui il Commissario ha rappresentato all’Autorità di sistema portuale la necessità di “individuare un’area idonea in ambito portuale dove poter collocare le attuali attività e consentire, pertanto, la contestuale chiusura, e conseguente dismissione, del sito attualmente dedicato alla stessa”;

delle deliberazioni del Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale di Genova di approvazione delle proposte di Programma straordinario sottoposte al Commissario di cui ai su citati decreti (delibera di cui si ignorano gli estremi;
delibera 27.2.2020, n. 6/1/2020 e 30.7.2021, n 3/2/2021);

dell’ordinanza 25.11.2021, con la quale il Presidente dell’Autorità di sistema portuale ha disposto la pubblicazione dell’istanza 15.9.2021, successivamente integrata in data 12.10.2021, con la quale Superba S.r.l. ha chiesto l’assegnazione per almeno 50 anni - per tramite di accordo sostitutivo ai sensi dell’6-2360-5b10-a158-68c3e9f4d20f::LRBCC3B43F73BE5A07AB3F::2022-08-12">art. 18 l. n. 84.1994 - di 77.000 mq circa presso Ponte Somalia, radice e testata, nel porto di Genova, ai fini della delocalizzazione del proprio deposito attualmente insistente in località Multedo, con contestuale presentazione di ATF ed impegno a mettere a disposizione di A C AC S.p.a., per un periodo di almeno vent’anni, una capacità di stoccaggio pari a quella del suo attuale deposito;

della deliberazione del Comitato Portuale 15.12.2021, ad oggetto ricollocazione dei depositi chimici in ambito portuale e conseguenti procedure urbanistiche;

della deliberazione del Comitato Portuale 30.12.2021, prot. n. 104/5/2021, ad oggetto istanza di assegnazione da parte di Superba S.r.l. per il tramite di accordo sostitutivo ai sensi dell’art. 18, l. n. 84/1994;

della determina dirigenziale comunale 19.11.2021, n. 168;

della delibera Consiglio comunale di Genova 6.10.2020, n. 57;

e, con ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento

dei pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, Sezione Seconda, n. 10/2022 e n. 47/2022, resi sull’adeguamento tecnico-funzionale relativo agli ambiti S2 e S3 del vigente Piano regolatore portuale di Genova;

di ogni altro atto ed essi connesso, preparatorio, presupposto o successivo, cognito e non, ivi inclusa la nota

ENAC

25/07/2022, prot. n. 91807–P.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, del Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Comune di Genova e di Superba S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio riconvocata del giorno 13 marzo 2024 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) Con istanza presentata all’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale in data 15 settembre 2021 e successiva integrazione del 12 ottobre 2021, Superba S.r.l., odierna controinteressata, chiedeva l’assegnazione tramite accordo sostitutivo ex art. 18, legge n. 84/1994, di un’area portuale presso ponte Somalia, avente superficie di circa 77.000 mq, nella quale rilocalizzare i propri depositi di prodotti chimici attualmente ubicati in ambito urbano, precisamente nel quartiere di Genova-Multedo.

La richiedente allegava una proposta di adeguamento tecnico funzionale (ATF) ex art. 5, comma 5, legge n. 84/1994, comportante l’inserimento della funzione “C5” (movimentazione e stoccaggio di rinfuse liquide) negli ambiti S2 e S3 in cui è compreso il sito di ponte Somalia, ove il vigente piano regolatore portuale (PRP) ammette soltanto le funzioni “C1” (movimentazione e stoccaggio contenitori) e “C2” (movimentazione e stoccaggio merci convenzionali).

La rilocalizzazione dei depositi chimici in ambito portuale (compresi quelli della A C S.p.a.) è prevista nel “programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto”, approvato dal Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera dell’autostrada A10 ai sensi dell’art. 9- bis del d.l. n. 109/2018, con lo stanziamento di un contributo di 30 milioni di euro.

Con la deliberazione n. 89 del 15 dicembre 2021, il Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale, preso atto del parere favorevolmente espresso dal Comune di Genova circa la coerenza della proposta di ATF rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici, ha adottato la proposta medesima.

A seguito la pubblicazione dell’istanza di Superba S.r.l., sono state presentate osservazioni e domande concorrenti, una delle quali proposta dall’odierna ricorrente insieme a Sampierdarena Olii S.r.l. e

SAAR

Depositi Portuali S.p.a.

Con la deliberazione n. 104 del 30 dicembre 2021, il Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale ha dichiarato “ improcedibili e recessive ” le domande concorrenti, poiché “ di minor interesse pubblico rispetto alla ricollocazione su Ponte Somalia dei depositi chimici ”, ed ha autorizzato la procedura di accordo sostitutivo.

La proposta di ATF è stata successivamente trasmessa al Consiglio superiore dei lavori pubblici per la formulazione del parere conclusivo.

2) Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 8 febbraio 2022 e depositato il successivo 15 febbraio, Sr S.p.a. ha impugnato le suindicate deliberazioni del Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale, il decreto di approvazione del citato programma straordinario e gli altri indicati in epigrafe.

La ricorrente, titolare di una concessione demaniale relativa ad un’area portuale nella quale esercita un’attività di deposito e movimentazione di rinfuse liquide, allega l’interesse ad evitare attività concorrenziali e comportanti il rischio di incidenti che potrebbero coinvolgere il suo insediamento, di emissioni in atmosfera dannose per la salute delle maestranze e di congestione dei traffici stradali e ferroviari.

Ciò premesso, Sr S.p.a. deduce i seguenti motivi di gravame:

(i motivi I e II sono riferiti al programma straordinario)

I) “Illegittimità per violazione di legge. Violazione dell’art. 9- bis del d.l. 28.9.2018, n. 109 (convertito in legge 16.11.2018, n. 130)”.

La previsione inerente al trasferimento dei depositi chimici sarebbe illegittima in quanto unicamente finalizzata a rimuovere una situazione di promiscuità fra attività produttive e residenziali nel quartiere di Multedo, quindi a perseguire un obiettivo di natura urbanistica estraneo al programma straordinario.

II) “Illegittimità per violazione di legge. Violazione dell’art. 107, § 1, TFUE, come modificato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona 13.12.2007, ratificato con l. 2 agosto 2008, n. 130”.

Lo stanziamento di un contributo economico per il trasferimento dei depositi chimici costituirebbe inammissibile aiuto di Stato.

(i motivi da III a XI sono riferiti alla deliberazione del Comitato di gestione n. 89/2021)

III) “Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere. Violazione dell’art. 5, co. 5, 6 e 18, l. n. 84/1994. Violazione delle linee guida del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 2017 sulla redazione dei piani regolatori di sistema portuale e delle prescrizioni di cui ai voti n. 44 e 93/2009 sempre in tema di pianificazione portuale. Violazione dell’art. 6, comma 7, dell’All. II, parte seconda, nn. 8 e 12, del d.lgs. n. 152/2006 e violazione dell’art. 6, comma 2, lett. a), All. II, del d.lgs. citato. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento del fatto, difetto di motivazione ed illogicità manifesta”.

Posto che i depositi di Superba S.r.l. non contengono solo prodotti chimici, ma anche petrolchimici, l’inserimento delle relative attività nell’area di ponte Somalia implicherebbe una variante sostanziale del PRP. Lo strumento dell’ATF non sarebbe utilizzabile anche in ragione dell’aumento dei carichi tecnici, urbanistici e ambientali determinato dall’intervento. Trattandosi di depositi con capacità superiore a 40.000 m³, qualificati come impianto a rischio di incidente rilevante, sarebbe necessaria la VIA statale.

IV) “Illegittimità per violazione di legge. Violazione dell’art. 3, co. 5, lett. f), della l.r. n. 32/2012”.

La VIA statale sarebbe di per sé ostativa alla procedura di ATF.

V) “Illegittimità per violazione di legge. Violazione della disciplina del d.m. 31.7.1934, artt. 15 e 69”.

Sarebbe violato il divieto di realizzare depositi di oli minerali sulle calate dei porti, fatta eccezione per il caso di serbatoi interrati e collocati in bacini riservati esclusivamente al traffico di liquidi infiammabili.

VI) “Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere. Violazione dell’art. 52, comma 3, cod. nav. Violazione dell’ordinanza 8.3.2001, n. 32/2001 della Capitaneria di Porto di Genova”.

Sarebbe violato il divieto, posto dalla rubricata ordinanza, di transito di navi cisterna che trasportino prodotti infiammabili o esplodenti.

VII) “Illegittimità per eccesso di potere. Eccesso di potere per contraddittorietà con il Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS) approvato con deliberazione del Comitato di Gestione 7.5.2021, n. 7/7/2021”.

La decisione di adottare la proposta di ATF non sarebbe coerente con il rubricato atto di pianificazione che, pur dando atto della volontà di ricollocare altrove i depositi chimici di Multedo, non esprime alcuna ipotesi localizzativa, rinviando sul punto al nuovo PRP.

VIII) “Illegittimità per eccesso di potere. Eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca rispetto agli indirizzi previsti in tema di allocazione dei depositi chimici dagli elaborati del Piano territoriale regionale in fase di adozione ai sensi dell’art. 14 della l.r. n. 36/1997. Difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità manifesta”.

Nonostante sia stato approvato solo il documento preliminare, l’Autorità di sistema portuale non avrebbe potuto prescindere dagli indirizzi promananti dal Piano territoriale regionale, secondo cui gli impianti a rischio di incidente rilevante o con funzioni ad elevato impatto ambientale devono essere collocati ad adeguata distanza dai confini portuali e dalle aree urbane.

IX) “Illegittimità per violazione di legge. Violazione dell’art. 18 reg. nav. mar. Violazione dei principi eurounitari e nazionali in tema di par condicio e di chiarezza, trasparenza e pari opportunità nello svolgimento delle procedure concorrenziali”.

Prima di pronunciarsi sull’istanza di concessione demaniale presentata da Superba S.r.l. e sull’annessa proposta di ATF, l’Autorità di sistema portuale avrebbe dovuto valutare le osservazioni pervenute e le istanze concorrenti.

X) “Illegittimità per eccesso di potere. Eccesso di potere per difetto di un presupposto, per difetto di istruttoria, per difetto di motivazione, per illogicità manifesta”.

L’attuale concessionaria dell’area portuale di ponte Somalia non avrebbe manifestato il proprio consenso a recedere dalla concessione.

XI) “Illegittimità per invalidità derivata. Invalidità derivata dai vizi che inficiano i decreti commissariali n. 2/2019, n. 1/2020 e n. 5/2021”.

(i motivi da XII a XIV sono riferiti alla deliberazione del Comitato di gestione n. 104/2021)

XII) “Illegittimità per invalidità derivata. Invalidità derivata dai vizi che inficiano, in via diretta ed in via derivata, la delibera comitariale 15.12.2021”.

XIII) (nel ricorso introduttivo si ripete per due volte il numero XII, cosicché risulta erronea anche la numerazione dei successivi motivi di impugnazione) “Illegittimità per violazione di legge. Violazione dei principi generali in tema di procedure concorrenziali. Violazione dell’art. 18 della l. n. 84/1994. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e per illogicità manifesta, nonché per contraddittorietà intrinseca ed estrinseca”.

La deliberazione che ha respinto l’istanza concorrente di Sr S.p.a. sarebbe illegittima perché non preceduta da un’effettiva comparazione delle proposte progettuali.

XIV) “Illegittimità per eccesso di potere. Eccesso di potere per travisamento del fatto, difetto di istruttoria e di motivazione ed illogicità manifesta”.

Tale deliberazione sarebbe illegittima anche perché fondata sull’erroneo presupposto inerente all’assenso incondizionato espresso dall’attuale concessionaria dell’area portuale di ponte Somalia.

(i motivi XV e XVI sono riferiti al parere favorevole del Comune di Genova)

XV) “Illegittimità per invalidità derivata. Invalidità derivata dai vizi che inficiano i decreti commissariali e le delibere del Comitato di Gestione dell’Autorità che hanno approvato ed aggiornato il Programma straordinario, includendovi la ricollocazione dei depositi Superba e Carmagnani AC e stanziando l’importo di 30 mln di euro”.

XVI) “Illegittimità per violazione delle norme del PUC di Genova e del PTC provinciale che disciplinano gli stabilimenti ed impianti soggetti a rischio di incidente rilevante (RIR), ai sensi del d.m.

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