TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-03-28, n. 202401187
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Testo completo
Pubblicato il 28/03/2024
N. 01187/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00078/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 78 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Sebastiano Astuto e Valentina Magnano San Lio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sebastiano Astuto, in TA, via Vincenzo Giuffrida n. 37;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di TA, domiciliataria in TA, via Vecchia Ognina, 149;
Comune di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Velardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Libero Consorzio Comunale di Enna, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dei seguenti atti e provvedimenti amministrativi:
1) il decreto dell'11 settembre 2018, protocollo mise.AOO_IAI. REGISTRO INTERNO.R.000-OMISSIS-, a firma del Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico – Divisione IX – Interventi per lo sviluppo locale, notificato al signor -OMISSIS- quale legale rappresentante pro tempore della -OMISSIS- di -OMISSIS- (cancellata dal registro delle imprese) a mezzo p.e.c. presso l'avvocato Sebastiano Astuto, in data 23 ottobre 2018, e presso la propria residenza, a mezzo raccomandata A/R (successivamente inviata e pervenuta), mediante il quale, approvandosi il relativo programma d'investimenti, sono state in via definitiva concesse alla ditta -OMISSIS- le agevolazioni riconosciute con decreto n. 837 del 30 giugno 1998, a valere sul Patto Territoriale della Provincia di Enna di cui al Decreto Generale del 18 dicembre 1997 n.662, al contempo disponendosi la parziale rideterminazione e restituzione delle somme agevolate già erogate, da effettuarsi entro 60 giorni dalla ricezione, nella misura di euro 2.950,18, oltre oneri di accertamento per euro 3.760,80 ed interessi, nonché l'allegato e presupposto prospetto analitico di rideterminazione del contributo concesso;
2) la relativa nota di accompagnamento del 23 ottobre 2018 protocollo mise.AOO_IAI.REGISTRO UFFICIALE.U.0-OMISSIS-, a firma del dirigente pro tempore della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico – Divisione IX – Interventi per lo sviluppo locale, contestualmente trasmessa, mediante la quale sono stati quantificati gli interessi richiesti, sull'importo di cui al superiore punto 1, nella misura complessiva di € 37.745,01, nonché l'allegato e presupposto prospetto analitico di calcolo degli interessi;
3) ogni ulteriore atto o provvedimento, anche di natura istruttoria, precedente o successivo, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale; ivi compresi, ove occorra e nei limiti d'interesse:
3.1) la comunicazione di avvio del procedimento di cui alla nota n.198734 del 10 maggio 2018;
3.2) la circolare ministeriale n.42932 del 2 dicembre 2011;
3.3) la circolare ministeriale n.3967 del 31 gennaio 2012;
3.4) la circolare ministeriale n.21614 del 21 giugno 2012;
3.5) la circolare ministeriale n.900315 del 14 luglio 2000;
3.6) il verbale di accertamento di spesa del 14 novembre 2007-30 giugno 2008.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese e del Comune di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 19 febbraio 2024 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 24.12.2018 e depositato in Segreteria in data 14.01.2019, -OMISSIS-, in proprio ed in qualità di socio-amministratore della società -OMISSIS- di -OMISSIS- (oggi cessata) e -OMISSIS-, in proprio ed in qualità di socio della medesima società, adivano il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede di TA, onde ottenere le pronunce meglio indicate in oggetto.
Esponevano in fatto che, in virtù del decreto del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 18.12.1997, n. 662, alla S.n.c. -OMISSIS- veniva concesso, provvisoriamente, un contributo per la realizzazione di un opificio industriale destinato alla fabbricazione di maglieria femminile, a valere sul Patto Territoriale della Provincia di Enna del 23.10.1996.
Si quantificava, dunque, l’importo complessivo di Lire 3.749.200.000 (€ 1.936.300,21), di cui il 10% da erogarsi all’esito del decreto di concessione definitiva.
In data 26.03.2004, la S.n.c. -OMISSIS- trasmetteva la documentazione per la rendicontazione finale della spesa sostenuta alla S.p.a. CESIS, per le verifiche di rito, successivamente conclusesi con la relazione finale di spesa del 18.11.2005.
Di poi, la documentazione veniva trasmessa alla Commissione Ministeriale, nominata per l’accertamento finale della spesa, la quale, all’esito del sopralluogo del 14.11.2007, emetteva il rituale verbale di accertamento del 30.6.2008.
Rilevavano i ricorrenti che tale verbale si concludeva con parere positivo e rideterminazione dell’importo complessivo di investimento, stante lo “stralcio” di talune spese.
Nel 2013 la S.n.c. -OMISSIS- veniva posta in liquidazione e cancellata dal Registro imprese in data 1.3.2013.
In data 5.12.2016, il Ministero per lo Sviluppo Economico notificava a -OMISSIS- il decreto n. 6518, avente ad oggetto la revoca totale del predetto contributo di € 1.936.300,21.
Contestualmente, veniva chiesta la restituzione delle somme già erogate pari ad € 1.742.670,18, oltre interessi semplici, per un importo complessivo di € 2.997.742,44.
Detti atti venivano impugnati innanzi al Tribunale in intestazione e, nel corso del giudizio all’uopo instaurato (n. di R.G. 277/2017), il provvedimento n. 6518/2016 veniva annullato in via di autotutela.
Seguiva l’estinzione di detto processo, stante la consequenziale cessazione della materia del contendere.
In data 10.5.2018, con nota n. 198734, il Ministero dello Sviluppo Economico comunicava l’avvio del procedimento di rideterminazione del contributo a seguito del sopramenzionato annullamento del decreto di revoca totale, nonché degli stralci effettuati dalla Commissione di accertamento di spesa.
Seguiva il decreto 2627/2018 (in questa sede prioritariamente impugnato), in uno alla nota accompagnatoria n. 325082, decreto con il quale il Ministero rideterminava l’importo della concessione definitiva in € 1.739.720,00 e quantificava gli interessi per le somme erogate in eccedenza nell’importo di € 37.745,01.
La pretesa formulata dall’Amministrazione nei confronti dei ricorrenti risultava, pertanto, pari ad € 44.455,99 (di cui: € 2.950,18 a titolo di differenza fra l’erogato e lo spettante definitivo, € 3.760,80 per oneri di accertamento ed € 37.745,01 a titolo di interessi).
Avverso tali esiti provvedimentali, i ricorrenti insorgevano eccependo:
“in via principale: Violazione e/o falsa applicazione degli art. 2033, 2945 e 2946 del Codice civile e del Regolamento U.E. n. 2988/2015 – Eccesso di potere per difetto di motivazione, istruttoria e presupposti nonché per travisamento, sviamento e contraddittorietà”;
“in via subordinata: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998, della legge n. 488/1992, del Decreto Legge n. 415/1995, del Decreto Ministeriale 20 ottobre 1995 n. 527 e ss.mm.ii., del Decreto Ministeriale 31 luglio 2000 n. 320 e ss.mm.ii., oltreché degli artt. 3 e 97 della Costituzione e 1 e 3 della Legge n. 241/1990 - Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, motivazione e presupposti, nonché per violazione e falsa applicazione