TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2023-03-15, n. 202300574
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Pubblicato il 15/03/2023
N. 00574/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00321/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 321 del 2023, proposto da
S C, A V, rappresentati e difesi dall'avvocato M G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via G.V. Quaranta n. 5;
contro
Comune di Guardia dei Lombardi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Wind Tre S.p.A., rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione: 1) dell'ordinanza n. 31 del 12 dicembre 2022, notificata il 15 successivo, con la quale il “Responsabile del Servizio” del Comune di Guardia Lombardi (Av), geom. Vincenzo Lamarca, ha disposto, nei confronti dei ricorrenti, “la riduzione in pristino dello stato dei luoghi quo ante l'avvenuto cambio di destinazione d'uso senza titolo e su area tutelata per legge da eseguirsi a cura e spese del responsabile dell'abuso entro il termine di novanta (90) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento”;2) ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. 4265 del 26 settembre 2022, a firma del “Responsabile dell'UTC” Ing. Giuseppe Graziano, di avvio del procedimento sanzionatorio di cui innanzi;3) di ogni altro atto comunque ostativo all'accoglimento del presente ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Wind Tre S.p.A. e di Comune di Guardia dei Lombardi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2023 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente impugna l’ordinanza n. 31 del 12 dicembre 2022, con cui il Comune di Guardia Lombardi ha disposto la riduzione in pristino del cambio di destinazione d’uso giuridicamente rilevante ai sensi dell’art. 23- ter del D.P.R. n. 380/2001, da deposito ed essiccatoio di castagne ad opificio, avvenuto mediante l’installazione di un micro-impianto Wind per telefonia cellulare sulla copertura di un manufatto sito in via Coste, su un’area vincolata, accatastato al fl. 44, p.lla 594, in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica.
Il ricorso è manifestamente fondato e può essere deciso in forma semplificata, per violazione della sentenza della Sezione I di questo Tribunale 26 aprile 2022, n. 1105, che non risulta impugnata, la quale – in accoglimento del ricorso proposto da Wind Tre s.p.a., ha annullato i provvedimenti n. 2820 del 09.08.2019 e n. 3331 del 19.09.2019, con cui il medesimo Comune ha diffidato la predetta società dal dare inizio alle lavorazioni relative del predetto micro-impianto – ha affermato che: “ l’impianto, in ragione delle sue dimensioni (dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati) e della potenza massima (inferiore o uguale a 10 watt), ai sensi dell’art. 6 comma 4, del d.l. n. 133/2014, convertito con modificazioni nella l. n. 164/2014, non è soggetto all’autorizzazione paesaggistica e, ai sensi dell’art. 35, comma 4, d.l. n. 98/2011, convertito con modificazioni nella l. n. 111/2011, la sua istallazione è subordinata ad autocertificazione di attivazione (cfr., ad es., T.A.R. Napoli, sez. VII, n. 4260/2020) ”.
Le spese di lite seguono la soccombenza.