TAR Bari, sez. III, sentenza 2022-07-12, n. 202201005

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2022-07-12, n. 202201005
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202201005
Data del deposito : 12 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/07/2022

N. 01005/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00454/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 454 del 2022, proposto da Arkè Ingegneria S.r.l., Studio Alfa S.p.A., Ingegneria Ambiente S.r.l., S.C. & A. S.r.l.s. e dallo studio dott. R G L, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati E S e P C, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;



contro

Acquedotto Pugliese S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M D D, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;



nei confronti

E.T.C. Engineering S.r.l., Hmr Ambiente S.r.l., Ingegneria 2p & Associati S.r.l., Proteco Engineering S.r.l., Geoatlas S.r.l. e Archetipo S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Fabrizio Marchionni ed Ettore Bertò, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
Studio De Venuto & Associati, Studio Ac3 Ingegneria S.r.l., Astra Engineering S.r.l., Engineering Tecno Project S.r.l., Ia.Ing S.r.l. e Iqt Consulting S.p.A, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Vito Aurelio Pappalepore e Michele Dionigi, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
Consorzio Stabile Sirio Ingegneria, Finalca Ingegneria S.r.l., Studio Progettazioni D'Ingegneria Spi S.r.l., Etacons S.r.l., Ls Ingegneria S.r.l.s., Acs International Engineering S.r.l. e Cooprogetti Società cooperativa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

previa sospensione cautelare

dei seguenti atti: a) il provvedimento Direzione Procurement - Area Approvvigionamento Lavori e Servizi d'Ingegneria di AQP n. 16001 del 10.03.2022, di aggiudicazione della Procedura aperta, in modalità telematica, per l'affidamento, mediante lo strumento giuridico dell'accordo quadro da concludersi con quattro operatori economici, dei servizi tecnici professionali di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di opere afferenti il Servizio Idrico Integrato, ricadenti nelle classi di progettazione ID. Opere IA.01, D.04 e D.05 del DM 17 giugno 2016. Importo complessivo a base d'asta: € 6.900.000,00. CIG: 8948042DD7; b) la nota della Direzione Procurement - Area Approvvigionamento Lavori e Servizi d'Ingegneria di AQP prot. n. 20056 del 28.03.2022 di rigetto dell'istanza in autotutela presentata dagli odierni ricorrenti; c) tutti i verbali di gara ed in particolar modo del verbale n. 7, del 7 febbraio 2022, con riferimento all'attribuzione del punteggio di cui al criterio b – sub criterio b4), nella parte in cui ha attribuito 3 punti al RTP Etc Engineering Srl ovvero nella parte in cui non ha attributo tale punteggio al RTP ricorrente; d) ove occorra, il disciplinare di gara e, nello specifico, la previsione di cui al punto B.4 (pagina 34), nella parte in cui dovesse essere interpretato nel senso fatto proprio da AQP, cioè di chiedere la certificazione di qualità relativa ai servizi di ingegneria con specifico riferimento al settore EA 34 – “ Servizi di Ingegneria ” anche all'archeologo componente del RTP; e) la previsione del disciplinare di gara, nello specifico la previsione di cui al punto B.4 (pagina 34) per eccessiva restrizione della concorrenza; f) tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti lesivi degli interessi della ricorrente ancorché non conosciuti; e per l'annullamento o per la dichiarazione di inefficacia del contratto d'appalto ove medio tempore stipulato in violazione del periodo di stand still e comunque in conseguenza della declaratoria di nullità e/o per l'annullamento degli atti presupposti impugnati; e per il risarcimento del danno in forma specifica mediante subentro nel contratto d'appalto, con riserva di esperire, all'esito dell'odierno giudizio nei termini di legge, l'eventuale giudizio sul risarcimento del danno per equivalente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Acquedotto Pugliese S.p.A., il R.T.P. composto da E.T.C. Engineering S.r.l., Hmr Ambiente S.r.l., Ingegneria 2p & Associati S.r.l., Proteco Engineering S.r.l., Geoatlas S.r.l., Archetipo S.r.l., nonché il R.T.P. composto da Studio De Venuto & Associati, Studio Ac3 Ingegneria S.r.l., Astra Engineering S.r.l., Engineering Tecno Project S.r.l., Ia.Ing S.r.l. e Iqt Consulting S.p.A;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2022, il dott. O C e uditi per le parti i difensori, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.



FATTO e DIRITTO

I - Con bando pubblicato il 27.10.2021, AQP S.p.A. indiceva procedura aperta, in modalità telematica, afferente i servizi tecnici di ingegneria e architettura, per l’affidamento, col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e mediante lo strumento giuridico dell’accordo quadro da concludersi con quattro operatori economici, dei servizi tecnici professionali della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, nonché della progettazione definitiva ed esecutiva di opere per il “Servizio idrico integrato”, ricadenti nelle classi di progettazione ID. Opere IA.01, D.04 e D.05 del D.M. 17 giugno 2016 (durata dell’accordo quadro 60 mesi, prorogabili di altri 24 mesi e importo complessivo a base d’asta pari a €. 6.900,00,00).

Nel termine stabilito pervenivano nove offerte, tutte ammesse al prosieguo della procedura, tra cui quelle del raggruppamento ricorrente.

La Commissione di gara avviava la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, all’esito della quale i raggruppamenti concorrenti conseguivano i seguenti punteggi: 1) RTP Studio di Ingegneria De Venuto & Associati punti 81,0875; 2) RTP Sirio Ingegneria Consorzio Stabile punti 76,8384; 3) RTP Etacons Srl punti 75,6541; 4) RTP Etc Engineering S.r.l. punti 75,5184; 5) RTP Arkè Ingegneria Srl punti 75,4475; 6) RTP Studio di Ingegneria Isola Boasso & Associati Srl punti 72,9509; 7) RTP Hydroarch Srl punti 66,7312; 8) RTP Studio Altieri punti 58,5589; 9) RTP Acea Engineering Laboratories Research Innovation punti 39,9745.

Pertanto, il raggruppamento controinteressato Etc Engineering conseguiva il punteggio complessivo di 75,5184, collocandosi al quarto posto nella graduatoria finale, mentre quello ricorrente Arkè Ingegneria conseguiva il punteggio complessivo di 75,4475 posizionandosi al quinto posto (cfr. verbale n. 8 del 2.3.2022).

Con il provvedimento n. 16001 del 10.03.2022, la Stazione appaltante disponeva l’aggiudicazione dell’accordo quadro in favore dei primi quattro in graduatoria.

Contro questo provvedimento, dopo l’invito all’autotutela del 16.3.2022, respinto da AQP con la nota del 28.3.2022, insorge il R.T.P. Arké Ingegneria, con il ricorso notificato l’8.4.2022 e depositato l’11.04.2022, chiedendo l’annullamento degli atti impugnati, la dichiarazione di inefficacia del contratto d'appalto ove medio tempore stipulato e il risarcimento del danno in forma specifica mediante subentro nel contratto d'appalto, con riserva di esperire l'eventuale giudizio sul risarcimento del danno per equivalente.

Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione di legge e falsa applicazione di legge, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, violazione e erronea applicazione del punto b.4 del disciplinare di gara, difetto d’istruttoria e di motivazione, sviamento, ingiustizia manifesta, lesione del principio del legittimo affidamento; 2) violazione di legge e falsa applicazione di legge, illegittimità del punto b.4 del disciplinare di gara, violazione della par condicio tra i concorrenti, irragionevolezza, difetto d’istruttoria, sviamento, ingiustizia manifesta, non corretta interpretazione della previsione b.4 del disciplinare; 3) violazione di legge e falsa applicazione di legge, illegittimità del punto b.4 del disciplinare di gara, violazione della par condicio tra i concorrenti, violazione degli artt. 46 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, irragionevolezza, difetto d’istruttoria, sviamento, ingiustizia manifesta, integrale annullamento della previsione b.4 del disciplinare.

Si costituisce Acquedotto Pugliese S.p.A. per resistere nel giudizio.

Si costituisce il R.T.P. Studio De Venuto & Associati, per chiedere l’estromissione dalla causa.

Si costituisce il R.T.P. E.T.C. Engineering per chiedere la reiezione del gravame.

Con ordinanza n. 199 del 6.5.2022, questa Sezione accoglie la domanda cautelare del ricorrente, al limitato fine della fissazione dell’udienza di merito.

Con successive memorie, le parti costituite precisano le rispettive deduzioni e conclusioni. Il ricorrente R.T.P. chiede, altresì, che sia disposta istruttoria.

All’udienza pubblica del 7 luglio 2022, la causa è introitata per la decisione.

II – Il R.T.P. Studio De Venuto & Associati deve essere estromesso dal giudizio, perché privo di legittimazione passiva. Anche in caso di accoglimento del ricorso esso non perderebbe la prima posizione della classifica della gara d’appalto.

III – La richiesta istruttoria del ricorrente R.T.P. deve essere disattesa, in quanto rivela una finalità meramente esplorativa, come tale inammissibile nel giudizio amministrativo.

IV – Il ricorso è da ritenersi infondato.

V - La parte ricorrente lamenta, in primo luogo, che al raggruppamento quarto classificato, E.T.C. Engineering, sarebbe stato erroneamente assegnato il punteggio di 3 punti per l’offerta tecnica previsto dal sub-criterio di valutazione b.4) del disciplinare di gara, afferente il possesso di certificazione di un sistema di qualità interno UNI-EN ISO 9001/2015 relativo ai servizi di ingegneria; il ricorrente contesta cioè che la certificazione posseduta da una delle società di professionisti mandanti del raggruppamento controinteressato (Archetipo S.r.l.) non sarebbe idonea al conseguimento del relativo punteggio (3 punti), in quanto non recante il riferimento al settore EA34 – “Servizi di Ingegneria”.

Con una seconda censura, formulata in via alternativa, il ricorrente R.T.P. si duole del fatto che la legge di gara avrebbe imposto il possesso della certificazione di qualità anche in capo all’archeologo eventualmente componente del R.T.P., che tale titolo però non sarebbe in grado di ottenere; per l’effetto, chiede l’annullamento della previsione, ovvero la sua diversa interpretazione nel senso dell’applicabilità solo per gli ingegneri membri del raggruppamento, con la conseguenza che,

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