TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2022-03-04, n. 202200069

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2022-03-04, n. 202200069
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202200069
Data del deposito : 4 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/03/2022

N. 00069/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00101/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 101 del 2020, proposto da
M D, rappresentata e difesa dall’avvocata Nausicaa Mall e dall’avvocato D R E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato B Z in Bolzano, corso Italia, n. 23;

contro

Comune di Badia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio ex lege presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;

nei confronti

A P, rappresentato e difeso dall’avvocato I J, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, corso della Libertà, n. 35;

per l’annullamento

1) della concessione edilizia n. 45/2011 del 21.2.2020, pratica edilizia n. 10/6/2011, con oggetto “ progetto di variante finale per l’ampliamento dello stato di fatto esistente sulla p.f. 3241/31 e p.ed. 1020 C.C. Badia - costruzione di una casa d’abitazione - in La Villa - str. Col Pinëi n. 29 (D3:16016) ”, a firma del Sindaco del Comune di Badia Giacomo Frenademez e rilasciata in favore del sig. Pizzinini Albert;

2) del presupposto parere della Commissione Edilizia Comunale di Badia del 6.11.2020;

3) della concessione edilizia del 30.6.2017, pratica edilizia n. 10/6/2011 [ recte 10/5/2011] con oggetto ai sensi dell’istanza dd. 13.10.2016 “ progetto in variante per l’ampliamento dello stato di fatto su p.f. 3241/31 CC Badia ”, rilasciata a favore del sig. Pizzinini Albert;

4) del presupposto parere della Commissione Edilizia Comunale di Badia del 26.10.2016;

e di ogni ulteriore atto richiamato, presupposto, infraprocedimentale, conseguente ed esecutivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Badia e di A P;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2022 il consigliere S B e uditi per le parti i difensori come da verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Oggetto della presente controversia è la concessione edilizia n. 45/2011 di data 21.2.2020 per l’ampliamento dello stato di fatto esistente sulla p.f. 3241/31 e p.ed. 1020 C.C. Badia e la costruzione di una casa d’abitazione, unitamente a diversi atti presupposti e connessi, tra cui la concessione edilizia dd. 30.6.2017 recante “ progetto di variante per il risparmio energetico e per l’ampliamento della casa d’abitazione sulla p.ed. 1020 e sulla p.f. 3241/31 C.C. Badia in La Villa ”.



2. Il ricorso poggia sui seguenti otto motivi di impugnazione:

1) Violazione e/o errata applicazione dell’art. 72 LUP;
violazione e/o errata applicazione dell’art. 82 e 86 LUP
”;

2) Violazione e/o errata applicazione dell’art. 127 LUP e della direttiva di applicazione del bonus energia (delibera G.P. n. 964/2014);
violazione degli artt. 14 e 44 norme di attuazione al PUC di Badia;
violazione dell’art. 70, comma 4 LUP
”;

3) Violazione e/o errata applicazione dell’art. 14 norme di attuazione al PUC di Badia e dell’art. 70 LUP ” nonché per “ eccesso di potere per difetto di istruttoria e illogicità ”:

4) Violazione e/o errata applicazione dell’art. 127 LUP e della direttiva di applicazione del bonus energia n. 964/2014, come della delibera GP 2989/2010 e n. 172/2011;
violazione e/o errata applicazione dell’art. 27 e 79 LUP sul convenzionamento
”;

5) Violazione e/o errata applicazione dell’art. 127 LUP e della direttiva di applicazione del bonus energia (delibera G.P. n. 964/2014) ”;

6) Violazione e/o errata applicazione dell’art. 79 e 27 LUP, anche in combinazione con le disposizioni di cui al DPGP n. 22/1977 ”;

7) Violazione e/o errata applicazione dell’art. 85 LUP ”;

“8) V iolazione e/o errata applicazione dell’art. 14 delle norme di attuazione al PUC di Badia;
violazione e/o errata applicazione dell’art. 127 LUP e dell’art. 14, comma 7 d.lgs. 04/07/2014
”.



3. Il Comune di Badia si costituiva con controricorso formale di data 16 luglio 2020, riservandosi di dedurre e concludere in prosieguo.



4. In vista dell’udienza pubblica del 25 novembre 2020 le parti hanno prodotto ulteriori documenti e memorie difensive e di replica.



5. Con memoria difensiva di data 17 ottobre 2020 il resistente Comune eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e di interesse ad agire essendo la proprietà della ricorrente separata dalle particelle del controinteressato da una strada e collocandosi la p.ed. 1240 rispetto alla costruzione contestata in posizione obliqua e a una distanza di quasi 15 metri.



6. Il Comune eccepiva inoltre la tardività del ricorso, risalendo la concessione impugnata al 2017.



7. L’inammissibilità del ricorso veniva ulteriormente argomentata per aver proposto un ricorso cumulativamente contro due concessioni senza differenziare i motivi di impugnazione in relazione ai titoli edilizi impugnati. La ricorrente non svilupperebbe nemmeno censure comuni e inscindibili, ma censure del tutto autonome e indipendenti.



8. Le doglianze non sarebbero nemmeno sufficientemente specifiche e differenziate per quanto concerne la concessione del 2017, che sarebbe richiamata piuttosto in un discorso storico-descrittivo.



9. Il Comune evidenziava infine l’indispensabilità di apposita consulenza tecnica d’ufficio per la verifica delle affermazioni tecniche e nel merito chiedeva, comunque, il rigetto del ricorso per infondatezza.

10. Con memoria di stile si costituiva in data 26 ottobre 2020 il controinteressato, chiedendo il rigetto del ricorso perché inammissibile, irricevibile e infondato.

11. Con successiva memoria difensiva di data 4 novembre 2020 il controinteressato eccepiva il difetto di interesse ad agire e la tardività del ricorso difendendosi nel merito.

12. Con ordinanza collegiale di data 25 novembre 2020, n. 309 il Tribunale in adesione alla richiesta congiunta di rinvio, pendendo delle trattative tra le parti, fissava nuova udienza di trattazione per il 26 maggio 2021.

13. In vista di detta udienza le parti hanno prodotto ulteriori documenti e memorie difensive e di replica.

14. All’udienza pubblica del 26 maggio 2021 la causa è stata trattenuta per la decisione.

15. Con ordinanza 8 giugno 2021, n. 177 il Collegio - al fine del decidere - ha ritenuto necessario disporre, ai sensi dell’art. 67 cod. proc. amm., una consulenza tecnica d’ufficio sui seguenti quesiti:

Esaminati gli atti di causa e compiuto ogni accertamento di natura tecnica ritenuto utile ai fini della valutazione peritale, compresi eventuali accessi ad uffici pubblici ed eventuali sopralluoghi,

(i) ricostruisca il consulente tecnico d’ufficio l’esatto contenuto delle previsioni del piano urbanistico per la zona residenziale “ B2 ” - zona di completamento, senza piano di attuazione;

(ii) accerti il consulente tecnico d’ufficio la correttezza del calcolo della cubatura urbanistica fuori terra di cui al progetto approvato con la concessione edilizia n. 45/2011 dd. 21.2.2020 in forza di formule e calcoli tecnico-scientifici;

(iii) verifichi il consulente tecnico d’ufficio se il convenzionamento approvato con la concessione edilizia n. 45/2011 dd. 21.2.2020 corrisponda a quanto previsto dalle norme di cui agli artt. 27 e 127 della legge urbanistica provinciale n. 13/1997, ratione temporis applicabili, e relative delibere di attuazione;

(iii) verifichi infine il consulente tecnico d’ufficio, in riferimento alla concessione edilizia n. 45/2011 dd. 21.2.2020, il rispetto dei seguenti parametri urbanistici:

a) densità edilizia massima;

b) rapporto massimo di copertura;

c) distanza minima dagli edifici;

d) impermeabilità del suolo;

(iv) corredi il consulente tecnico d’ufficio la relazione peritale della documentazione catastale, tavolare, fotografica e planimetrica (o di altro tipo) ritenuta necessaria o utile ai fini degli accertamenti peritali) ”.

16. Quale c.t.u. è stato nominato l’Arch. Christian Roncolato di Postal che in seguito veniva sostituito con ordinanza 8 luglio 2021, n. 212 con il geom. Claudio Paterno di Bolzano. Quest’ultimo in data 19 luglio 2021 davanti al giudice delegato ha accettato l’incarico e prestato il giuramento.

17. L’udienza di discussione di merito è stata fissata per il giorno 23 febbraio 2022.

18. All’elaborato peritale, depositato il 26 novembre 2021, hanno fatto seguito, in vista dell’udienza fissata per la discussione del ricorso, gli scritti difensivi delle parti, volti a ribadire le proprie tesi anche in relazione agli esiti della consulenza tecnica, e a contestare quelle avversarie.

19. All’udienza pubblica del 23 febbraio 2022 il difensore della ricorrente chiedeva di dimettere e-mail di data 17.2.2022 del controinteressato A P all’avvocata Mall e di volerla considerare ai sensi dell’art. 26 cod. proc. amm. e degli artt. 88 e 92 segg. cod. proc. civ. Vi si opponeva il difensore del controinteressato.

20. Infine la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

21. Per comprendere appieno le censure formulate avverso i titoli edilizi impugnati occorre ripercorrere sinteticamente la complessa vicenda edilizia pluriennale che fa da sfondo al gravame.

22. La ricorrente è proprietaria (doc. 1 ricorrente) dell’unità abitativa (p.m. 8), facente parte di un piccolo condominio (p.ed. 1240, C.C. Badia).

23. Sin dal 22.10.2012 nell’esercizio denominato “ Ciasa Gana ”, sito in via Plaön, n.

9 - e quindi nell’edifico posto sull’altro lato della strada Col Pinëi rispetto a quelli dell’odierno controinteressato - essa esercita l’attività di affitto di appartamenti ammobiliati (doc. 53 ricorrente).

24. A tale compendio, separata dalla strada comunale Col Pinëi, sono adiacenti le aree oggetto del contestato intervento, oggi di proprietà del controinteressato, identificate nella p.ed. 1020 (edificio esistente, costruito negli anni 1959-1961 - cfr. lettera dd. 20.2.2016 allegata al doc. 5 controinteressato) e nelle pp.ff. 3241/31 e 3241/73 (aree oggetto di nuova costruzione, acquistate dal dante causa del controinteressato nel 1978 - cfr. lettera dd. 20.2.2016 allegata al doc. 5 controinteressato), C.C. Badia (doc.

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