TAR Bari, sez. III, ordinanza cautelare 2012-06-21, n. 201200405

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, ordinanza cautelare 2012-06-21, n. 201200405
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201200405
Data del deposito : 21 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00748/2012 REG.RIC.

N. 00405/2012 REG.PROV.CAU.

N. 00748/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 748 del 2012, proposto da:


G A, rappresentato e difeso dall'avv. C M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Rosa Maria Scalone in Bari, via Adige, n. 45;


contro

Comune di Deliceto, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. M I, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe M Z in Bari, via Calefati, n. 203;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell’atto del responsabile dell’ufficio tecnico e ambiente del Comune di Deliceto, del 7/3/2012

prot. 2125 del 9/3/2012, notificato il 12.3.2012, di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione ed acquisizione gratuita al patrimonio comunale ex art. 31 d.p.r. 380/01, delle opere e dell’area pertinenziale di cui alle p.lle 62 e 63 del foglio 16, Comune di Deliceto;

dell'ordinanza n.1, prot. n.1837 del 01.03.2011;
della relazione congiunta dell’u.t.c. e polizia municipale del 06.03.2012 prot. n.2046 del 7.2.2012, non notificate;
e di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale;
nonché per la condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale immissione in possesso, trascrizione ed acquisizione del manufatto e dell’area interessata.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Deliceto;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 la dott.ssa R G e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti C M e M I;


CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, non emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, tenuto conto in particolare che parte ricorrente afferma, senza fornire idonea prova, né della mancata comunicazione da parte del figlio dell’ordinanza di demolizione, cui risulta essere stata notificata, né della non imputabilità di esso stesso ricorrente degli abusi di cui all’ordinanza impugnata;

RITENUTO quanto alle spese della presente fase cautelare che, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte ricorrente, nell’importo liquidato nel dispositivo.

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