TAR Latina, sez. I, sentenza 2013-12-09, n. 201300950
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Testo completo
N. 00950/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00552/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 552 del 2011, proposto da: A R, G R, P R e V R, rappresentati e difesi dall'avv. G G, con la quale domiciliano, ex lege, presso la Segreteria di questa Sezione in Latina, via A. Doria, 4;
contro
Comune di Fondi, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall'avv. B B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. D C in Latina, piazza B. Buozzi n. 1 Scala E;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 39 del 18 febbraio 2011 del Comune di Fondi Settore n. 4, notificata in data 9 marzo 2011, con la quale l’Amministrazione ha rigettato le domande di condono edilizio presentate dai ricorrenti; ha ordinato l’immediata interruzione delle opere in corso e il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atto tra vivi; ha disposto che i terreni nonché i manufatti abusivi sono acquisiti di diritto al patrimonio disponibile del Comune di Fondi ai sensi dell’art. 30 del DPR n. 380/01 e dell’art. 23 della L.R. n. 15/2008;
nonché, di ogni altro atto o provvedimento comunque presupposto o connesso anche se non conosciuto e dei quali si fa riserva di impugnazione con motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fondi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2013 il dott. R M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato a mezzo servizio postale il 13 maggio 2011 e depositato il successivo giorno 30, i signori Ricco Antonietta, Ricco Giuseppe, Ricco Paolo e Ricco Vincenza, eredi del sig. R M, hanno impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale il dirigente del Settore 4 del Comune di Fondi, richiamata la precedente ordinanza n. 502 del 4.7.1992 ad oggetto rigetto di domande di sanatoria relative a lavori su terreni inclusi in lottizzazione abusiva, ha disposto il diniego delle ulteriori domande di condono edilizio presentate dai soggetti ivi elencati relativamente ai manufatti abusivamente realizzati sui terreni ivi analiticamente descritti, ha ordinato – tra gli altri – ai ricorrenti, quali acquirenti del terreno foglio 86 particella 321 sub 2, la sospensione dei lavori, e ha disposto l’acquisizione dei terreni e dei manufatti al patrimonio disponibile del Comune.
2) Spiega l’Amministrazione, che la trasformazione attraverso il frazionamento e la vendita in lotti, le cui caratteristiche quali dimensioni, in relazione alle realizzate strade come opere di urbanizzazione, denotano inequivocabilmente una destinazione a scopo edificatorio; come si evince dagli atti sopra elencati, nel corso degli anni vi è stato un notevole trasferimento di proprietà con atto tra vivi, nonché una notevole trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni, in