TAR Napoli, sez. III, sentenza 2019-10-28, n. 201905120
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Testo completo
Pubblicato il 28/10/2019
N. 05120/2019 REG.PROV.COLL.
N. 06508/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6508 del 2015, proposto da:
DE M F, rappresentato e difeso dall’Avv. C M con domicilio eletto presso lo studio degli Avv. ti Ciro Sito ed A C, in Napoli, al Centro Direzionale Isola E 2, Scala A, e domicilio digitale come da p.e.c.: ciro.manfredonia@forotorre.it;
contro
CUNE DI P, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. N P, con domicilio digitale, come da p.e.c.: nadia.pollio@ordineavvocatita.it;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. 5836 del 22.9.2015, relativo alla pratica H 405, di rigetto dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria n. 365 ai sensi della L. 326/03, notificato al ricorrente in data 7.10.2015;
- di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimato Comune;
Viste le produzioni delle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi - Relatore alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2019 il dott. V C - i difensori delle parti come da verbale d’udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 7.12.2015 e depositato il giorno 24 successivo, D M F - nella dedotta qualità di proprietario di un fabbricato terraneo adibito a residenza familiare sito nel Comune di Pompei, alla Via Fossa di Valle, n. 32 - premesso che per la necessità di dotare tale modesta abitazione di una più adeguata funzionalità, soprattutto sotto il profilo igienico sanitario, realizzò un ampliamento della preesistente costruzione in assenza, tuttavia, dei prescritti titoli edilizi, ha impugnato, innanzi a questo Tribunale, il provvedimento prot. n. 5836 del 22.9.2015, in epigrafe relativo alla pratica H 405, con cui il Dirigente del V° Settore del Comune di Pompei rigettava l’istanza di permesso di costruire in sanatoria n. 365 ai sensi della L. 326/03 sul c.d. “terzo condono edilizio”, presentata in data 12.10.2004, relativamente al predetto abuso, corredata di tutta la documentazione prescritta dalla legge, unitamente al pagamento dell’oblazione e degli oneri previsti.
Sulla basa della istruttoria effettuata da Rina Chech s.r.l. i motivi ritenuti ostativi all’accoglimento della suddetta domanda ex artt. 7, 8 e 10 bis, L. 241/1990, già evidenziati con atto prot. gen. n. 1846 del 22.02.2010, notificato in data 05.04.2010, risultano essere i seguenti:
1. ai sensi della L. 326/03, art. 32, comma 26, lettera a, in combinato con il comma 27, lettera d (vedasi Corte di Cassazione i Sezione III Penale, 21/12/2004, n.48956), l'abuso risulta realizzato su immobile soggetto a vincoli dalla L. 1497/39, oggi D. lgs n. 42/04, a tutela di interessi ambientali, istituiti prima della esecuzione di dette opere e non è conforme alle norme urbanistiche e alle prescrizioni del P.R.G.;
2. ai sensi della L.R. n.10 del 18/11/2004, articolo 3, comma 2, così recita: “Non possono formare oggetto di sanatoria che opere abusive rientranti tra le tipologie di cui al D.L. 269/03, allegato 1, se le stesse sono state realizzate in uno dei Comuni di cui alla L.R. a.10 del 10/12/2003, n.21, articolo 1 e hanno destinazione residenziale, fatta eccezione per gli adeguamenti di natura igienico-sanitaria e funzionale di cui all'art.5, comma 2, della stessa legge”.
L’intimato Comune si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, sì come inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato.
Alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2019 il ricorso è stato ritenuto in decisione.
Preliminarmente il difensore del ricorrente, comparso all’udienza di discussione ha dichiarato la permanenza dell’interesse del proprio assistito.
Ciò posto, nel merito, con la prima censura, in relazione al motivo di diniego sub 1), si deduce la violazione di legge (commi 26 e 27 dell’articolo 32 del D.L.269/2003, conv. in L.326/2003; artt.32 e 33 della legge 47/1985; art. 3, L. 241/1990), oltre all’eccesso di potere (per difetto assoluto di istruttoria, motivazione illogica, contraddittoria e perplessa, difetto del presupposto, illogicità manifesta), al riguardo rilevandosi che:
- la domanda di condono presentata dal ricorrente ha ad oggetto la sanatoria di un modesto ampliamento ad un preesistente manufatto residenziale a scopo di adeguamento igienico-funzionale, , le motivazioni fondanti il diniego di sanatoria sarebbero del tutto erronee ed in contrasto con la disciplina recata dalla citata legge 326/2003;
- infatti, nonostante quanto espresso nel provvedimento impugnato nei punti 1) e 2 del diniego, l'opera realizzata dal ricorrente non sarebbe in contrasto con il comma 27 lett. d) dell'articolo 32 del di. 269/2003, conv. in Legge 326/2003, sia perché essa non confliggerebbe con i vincoli paesaggistici insistenti sull'area in cui è sito l'immobile, sia perché essa risulterebbe conforme agli strumenti urbanistici vigenti;
- in virtù dell'articolo 13 delle Norme tecniche di attuazione del P.T.P. per i Comuni Vesuviani approvato nel 2002;, nella zona classificata R.U.A. (recupero urbanistico architettonico) è ben vero che è fatto esplicito divieto di incremento dei volumi edilizi esistenti, così come riferito nel provvedimento impugnato, tuttavia, fa eccezione a tale divieto espresso, la possibilità di edificare ampliamenti a scopo di adeguamento igienico-sanitario dei fabbricati residenziali esistenti;
- tale sarebbe la tipologia di opera oggetto di sanatoria per cui il Comune, all'esito dell'istruttoria della domanda di condono, avrebbe dovuto avviare il sub-procedimento previsto dall'articolo 32 della legge 47/1985, espressamente fatto salvo dall'articolo 32 comma 27 della citata legge 326/2003, onde consentire l'espressione del parere tutorio a sanatoria a cura dell'autorità preposta alla cura del vincolo paesaggistico;
- peraltro l'epoca di ultimazione dell'opera avvenuta nel dicembre del 1998 (come dichiarato nella domanda di condono),non sarebbe ostativo in quanto il vigente Piano territoriale paesistico ha ricevuto definitiva approvazione con D.M. del 4 luglio 2002;
La censura non coglie nel segno.
Il referente normativo di partenza richiamato nel provvedimento di rigetto, segnatamente il comma 26 dell’art. 32 della legge 326/2003, dispone che << Sono suscettibili di sanatoria edilizia in tutto il territorio nazionale le tipologie di illecito di cui all’allegato 1 >>, in particolare, << i numeri da 1 a 3 nell’ambio dell’intero territorio nazionale >>. Tuttavia, la lettera d) del successivo comma 27 precisa che: << Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di