TAR Palermo, sez. III, sentenza 2017-07-04, n. 201701777

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2017-07-04, n. 201701777
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201701777
Data del deposito : 4 luglio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/07/2017

N. 01777/2017 REG.PROV.COLL.

N. 03097/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3097 del 2005, proposto da:
F, S (1987) e S (1991) S, n.q. di eredi testamentari e successori universali della originaria ricorrente A B, rappr. e difesi dagli avvocati G V, F R, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Gjomarkaj (Studio Greco) in Palermo, v.le F.Scaduto N. 2/D;

contro

Comune di Bagheria non costituito in giudizio;

per l'annullamento

ordinanza n. 138 del 2005 di ingiunzione alla demolizione ;

del diniego di concessione in sanatoria n. 6720 del 1991;

dell’ordinanza n. 70 del 1991 di ingiunzione alla demolizione;

dell’ordinanza n. 176 del 1992 di annullamento in autotutela della concessione;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2017 la dott.ssa Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso originariamente proposto dalla de cuius , erano censurati gli atti indicati in epigrafe per:

1 - omessa comunicazione dell’avvio dei procedimenti, difetto di motivazione, violazione degli artt. 8 e 9, l. n. 10 del 1991;
invalidità degli atti conseguenziali;

2 – illegittimità degli atti presupposti;
eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione;
sviamento e contraddittorietà, violazione degli artt. 15 l. n. 10 del 1977 e 49 l. reg. n. 71 del 1978;

3 – violazione della l. n. 47 del 1985 e della l. reg. n. 37 del 1985;
eccesso di potere ;

4 - violazione dell’errata forma del regime sanzionatorio;

5 – difetto di motivazione sull’acquisizione;

6 – violazione degli artt. 3 e 97 Cost.;

7 – illegittimità dell’annullamento in autotutela della concessione.

Il Comune di Bagheria non si è costituito.

II – Osserva il collegio che questo Tribunale, con sent. N. 1409 del 2005, prodotta in atti dal Comune intimato - si è già pronunziato sul ricorso a suo tempo proposto dalla Barone Antonina avverso l’ordinanza di demolizione del 1991 ed il provvedimento di diniego di concessione in sanatoria, con la reiezione motivata un ragione dell’inedificabilità dell’area d’interesse e della non sanabilità delle opere oggetto di causa in quanto rientranti nella fasica di 150 metri della battigia, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 2, l. reg. n. 78 del 1976 e dell’art. 23, l. reg. n. 37 del 1985.

Nell’esame della controversia, peraltro, questo Tribunale si è pronunziato anche sulla legittimità dell’ingiunzione di demolizione in relazione alla difformità sostanziale comportante l’abbattimento dell’intero fabbricato.

Il provvedimento da ultimo impugnato costituisce una reiterazione dell’ordinanza di demolizione n. 70 del 1991, assunto a seguito della reiezione del ricorso da parte del Tribunale e dettagliatamente motivata in considerazione dell’inedificabilità dell’area e del vincolo ambientale.

Il provvedimento peraltro, non risulta sospeso.

II - Ne discende che il ricorso si appalesa prima di tutto divenuto improcedibile. In tema di abusi edilizi, l’acquisizione dell’opera e della relativa area di sedime al patrimonio comunale costituisce un effetto automatico, derivante ope iuris dall’inottemperanza all’ordine di demolizione nel termine di legge, non necessitante, come tale, di autonomo provvedimento espresso.

In particolare, l’art. 31 comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 afferma: “se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune […]”.

La giurisprudenza (cfr. Tar Campania, Salerno, 1560/2014) ha avuto modo di precisare che l’atto di accertamento dell’inadempimento dell’ordine di demolizione e di acquisizione delle aree al patrimonio comunale, formalmente necessario ai fini della quantificazione e perimetrazione dell’area sottratta al privato, ha natura meramente dichiarativa, in quanto l’effetto acquisitivo deriva, in ogni caso, automaticamente e di diritto, per mero effetto del mancato adempimento all’ordine di demolizione nel termine assegnato.

Peraltro, il ricorso è altresì, infondato, essendo il provvedimento dettagliatamente motivato, anche con riguardo alla misura sanzionatoria adottata, con riferimento alla mancanza di idoneo titolo e di edificazione in area vincolata, - come del resto già affermato da questo Tribunale con la richiamata pronunzia N. 1409 del 2005, a cui si rimanda per ragioni di sinteticità.

Con riguardo ai dedotti motivi di illegittimità degli atti presupposti, il ricorso si appalesa inammissibile in virtù del principio del ne bis in idem.

Il ricorso, pertanto, va dichiarato in parte improcedibile ed in parte inammissibile.

Nulla spese.

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