TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-07-17, n. 202301833

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-07-17, n. 202301833
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202301833
Data del deposito : 17 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/07/2023

N. 01833/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00022/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 22 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Pier Filippo Giuggioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, Questura di Milano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;



per l'annullamento

del decreto prot. CAT. 11E/27110/2010/DIV. P.A.S., emesso dal Questore della Provincia di Milano in data 4/12/2017 e notificato all'istante in data 12/12/2017, con il quale è stata disposta la sospensione ex art. 100 del T.U.L.P.S., per giorni 7 a far data dalla notifica del provvedimento medesimo, delle licenze di polizia rilasciate ex art. 88 del del T.U.L.P.S., per la conduzione dell'esercizio pubblico denominato “Sala Bingo”, sito a -OMISSIS-, nonchè richiesta di risarcimento dei danni ex art. 30 c.p.a..

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il signor -OMISSIS- è titolare, ai sensi dell’art. 88 del regio decreto 18.6.1931, n. 773, dell’autorizzazione all’esercizio commerciale “Sala Bingo” sito in -OMISSIS-.

A seguito di alcuni controlli e interventi effettuati dalle Forze dell’ordine presso l’esercizio commerciale di -OMISSIS- era emerso che nel mese di febbraio 2017, di marzo 2017, di settembre 2017, il predetto locale commerciale risultava frequentato da persone attinte da procedimenti penali riguardanti reati di spaccio di stupefacenti, contro il patrimonio, la persona e di porto abusivo d’armi. Inoltre sempre nel mese di settembre 2017 e di ottobre 2017 si registravano due interventi dalle Forze dell’ordine a seguito di aggressione contro la persona per fatti verificatisi all’interno della sala bingo.

La Questura avviava il procedimento di sospensione della licenza commerciale e, a seguito dell’esame delle osservazioni prodotte nel corso del procedimento, adottava il decreto prot. 11E/27110/2010 in data 4.12.2017 con il quale sospendeva, ai sensi dell’art. 100 del TUPS, per sette giorni l’attività commerciale.

Ad avviso della Questura “il locale costituisce un concreto pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza della cittadinanza, in particolare per la presenza di avventori con precedenti di polizia specifici anche in materia di sostanze stupefacenti”. Quindi il provvedimento di sospensione veniva adottato “nell’interesse della collettività, allo scopo di porre un freno alla presenza di persone pericolose e pregiudicate presso il locale, alcune delle quali si sono rese responsabili di episodi violenti, nonché dai comportamenti tenuti”.

Il signor -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di sospensione affidando il ricorso a tre motivi e inoltre ha formulato domanda risarcitoria per il pregiudizio subito dall’adozione del provvedimento illegittimo.

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l’“insussistenza di una situazione di pericolo o minaccia alla sicurezza e all’ordine pubblico” e l’assenza dei presupposti previsti dall’art. 100 del TULPS, oltre al difetto di motivazione. Evidenzia come sia assente nel caso concreto l’assenza di “un pericolo concreto e attuale all’incolumità pubblica, indispensabile per l’emanazione della misura sospensiva” in quanto i fatti contestati risalgono a “due archi temporali distanti tra loro, il primo risalente a febbraio/inizio marzo 2017 (10 e 20 febbraio, 7 marzo) e il secondo relativo ai mesi di settembre/ottobre 2017 (13 e

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