TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2019-07-05, n. 201903753

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2019-07-05, n. 201903753
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201903753
Data del deposito : 5 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/07/2019

N. 03753/2019 REG.PROV.COLL.

N. 03967/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3967 del 2009, proposto da
N A, rappresentata e difesa dagli avv.ti E R e A R, con domicilio eletto presso il loro studio in Napoli, piazza Trieste e Trento n. 48, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Sessa Aurunca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. M C C, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. G A in Napoli, via Epomeo n. 59, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

“a) Nota prot. gen n. 0008957 del 10.04.2009, a firma del Capo Settore Assetto del Territorio - S.U.E. - del Comune di Sessa Aurunca, con la quale è stato comunicato alla ricorrente che " la domanda di permesso di costruire è stata esaminata dalla Commissione Edilizia Comunale Integrata, in data 15/05/2008 con verbale n° 296/4 seguente parere : La Commissione letta l'istanza, visti gli atti ad essa allegati, all'unanimità esprime parere contrario in quanto l'intervento richiesto ricade in zona sottoposto a vincolo ai sensi del D.M. 28/03/1985 ";
b) Verbale della Commissione Edilizia Comunale Integrata richiamato sub a);
c) Diniego espresso dallo stesso Capo Settore nella Nota di cui al precedente punto a) in esito alla istanza della Sig.ra Andreozzi.”


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sessa Aurunca;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 35, comma 1, lettera a) c.p.a.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2019 la dott.ssa R G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


CONSIDERATO che con il presente ricorso, depositato in data 15 luglio 2009, N A ha chiesto l’annullamento della nota prot. gen n. 0008957 del 10 aprile 2009, a firma del Capo Settore Assetto del Territorio - S.U.E. - del Comune di Sessa Aurunca, con la quale le è stato comunicato che “ la domanda di permesso di costruire è stata esaminata dalla Commissione Edilizia Comunale Integrata, in data 15/05/2008 con verbale n° 296/4 seguente parere : La Commissione letta l'istanza, visti gli atti ad essa allegati, all'unanimità esprime parere contrario in quanto l'intervento richiesto ricade in zona sottoposto a vincolo ai sensi del D.M. 28/03/1985 ”, del verbale della Commissione Edilizia Comunale Integrata richiamata nella suddetta nota, nonché del diniego espresso dallo stesso Capo Settore nella medesima nota sopra richiamata;

CONSIDERATO che, a sostegno del gravame, sono stati dedotti vizi di eccesso di potere e violazione di legge sotto vari profili;

CONSIDERATO che si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Sessa Aurunca ed ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività, in quanto notificato in data 15 giugno 2009, come risulta dal timbro postale in atti e, pertanto, oltre il termine decadenziale di 60 giorni dalla comunicazione del parere negativo del 10 aprile 2009, come rappresentato in ricorso da parte ricorrente;
ha dedotto, comunque, l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto, pertanto, il rigetto;

CONSIDERATO che all’udienza pubblica del 22 settembre 2018 la causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 12 giugno 2019;

CONSIDERATO che parte ricorrente ha prodotto documentazione per l’udienza di discussione;

CONSIDERATO che all’udienza pubblica del 12 giugno 2019 la causa è stata chiamata e assunta in decisione;

CONSIDERATO che il Collegio deve preliminarmente esaminare l’eccezione, sollevata dal Comune di Sessa Aurunca, di irricevibilità del ricorso per tardività;

RITENUTA l’eccezione fondata e meritevole di essere accolta;

CONSIDERATO, infatti, che nel caso di specie la notifica risulta effettuata dall’avvocato in data 15 giugno 2009, per mezzo del servizio postale, ai sensi della Legge 21 gennaio 1994, n. 53;

RITENUTO che, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa condivisa dal Collegio (Consiglio di Stato, sez. VI, 13 aprile 2010, n. 2055) la data di perfezionamento della notifica effettuata dall'avvocato per mezzo del servizio postale, a norma dell'art. 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, coincide con quella della consegna del plico all'Ufficio postale (in termini Cassazione civile sez. III, 13 novembre 2009, n. 24041, Cassazione civile, sez. I, 30 luglio 2009, n. 17748, T.A.R. Veneto, sez. II, 11 settembre 2009, n. 2393).

Ed invero, premesso che la Corte costituzionale, con la sentenza 20-26 novembre 2002, n. 477 ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, comma terzo, della L. 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, è stato ritenuto che i principi di cui si discute sono esposti in una sentenza interpretativa di accoglimento di tipo additivo, idonea ad esprimere i criteri da applicare, in via generale, in tema di notifiche, per una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in materia;
detti criteri, inoltre, sono direttamente applicabili alle notifiche effettuate dagli avvocati, per rinvio recettizio da ritenersi di natura dinamica, per il tenore letterale e le finalità della norma contenute nel comma 3 dell’art. 3 della citata L. n. 53/1994, in rapporto agli art. 4 e ss. della L. n. 890/1982, la cui lettura non può che essere effettuata nei termini in precedenza indicati, anche in collegamento al nuovo testo dell’art. 149 c.p.c. - a seguito della sentenza sopra riportata, all'art. 149 c.p.c. è stato aggiunto - con legge 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lettera e) - il seguente comma: “ La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha legale conoscenza dell'atto ” – (per l’applicazione dell’art. 149, comma 2, c.p.c. anche al processo amministrativo cfr. da ultimo Consiglio di Stato, sez. IV, 20 luglio 2018 n. 4410, Consiglio di Stato, Sez. III, 14 dicembre 2016, n. 5269, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 14 novembre 2018, n. 6583);

RITENUTO che, applicando la sopra richiamata giurisprudenza alla fattispecie per cui è causa, il presente ricorso si appalesa irricevibile per tardività in quanto, come condivisibilmente eccepito da parte resistente, è stato notificato al Comune di Sessa Aurunca in data 15 giugno 2009, come risulta dal timbro dell’ufficio postale accettante;
pertanto esso deve ritenersi tardivamente proposto oltre il termine decadenziale di 60 giorni dalla data del 10 aprile 2009, indicata da parte ricorrente quale data con cui l’ente locale resistente le ha comunicato la reiezione della sua istanza di sanatoria, oggetto di impugnazione;

RITENUTO quanto alle spese che, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte ricorrente, nell’importo liquidato nel dispositivo.

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