TAR Palermo, sez. II, ordinanza cautelare 2017-07-24, n. 201701008
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Pubblicato il 24/07/2017
N. 01008/2017 REG.PROV.CAU.
N. 01624/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1624 del 2017, proposto da F C e L A, rappresentati e difesi dall’avv. T M, ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa, sito in Palermo, via Noto, n. 12;
contro
il Comune di Palermo, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avv. A M I ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell’Avvocatura comunale, siti in Palermo, Piazza Marina, n. 39;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:
- dell’ordinanza n.383-2015P/255 – 2017 PR del 4 aprile 2017, prot. n.577285, , con la quale è stata disposta, ai sensi e per gli effetti dell’art.30 del d.p.r. n. 380/2001, la sospensione dei lavori e l’indisponibilità del suolo e delle opere con atti tra vivi;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato, con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21/7/2017 il Cons., dott.ssa F C;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Ritenuto che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso non appare assistito da sufficiente fumus boni iuris , atteso che ai procedimenti di cui trattasi non si applica l’art. 7 l. 241/90 e, comunque, il terzo acquirente non può considerarsi, solo per tale sua qualità, terzo estraneo alla lottizzazione abusiva, che si configura a prescindere dal fatto che il lotto sia o meno edificato;
Ritenuto, pertanto, che vada respinta la domanda di sospensione dell'esecuzione sopra descritta;
Ritenuto che le spese della presente fase di giudizio, da liquidarsi in dispositivo, debbano seguire, come di regola, la soccombenza.