TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2009-07-02, n. 200906405
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Testo completo
N. 06405/2009 REG.SEN.
N. 04800/1996 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 4800 del 1996, proposto da:
Napoli Giulia, rappresentata e difesa dall'avv. F T, con domicilio eletto presso lo studio legale Gaito in Roma, P.Le Clodio, 1;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;
per l'annullamento
del decreto del Capo della Polizia in data 26.9.1995 di immissione in ruolo della ricorrente come direttore chimico, nella parte in cui fissa la decorrenza dell’anzianità giuridica alla data del 14.3.1995 e la collocazione nel ruolo dopo il dott.S Oddo.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2009 il Cons. P. Morabito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Premette in fatto la ricorrente:
- di aver superato concorso pubblico per l’accesso alla qualifica di Direttore tecnico chimico della P.S. (Polizia di Stato ) e di essere stata nominata Direttore tecnico chimico in prova con decorrenza 1.10.1993;
- di avere iniziato, in data 1.10.1993, il corso semestrale di formazione previsto dall’art.35 del d.P.R. n.337 del 1982 e di avere frequentato tale corso sino al 7.10.1993: data sotto la quale è stata, ai sensi della legge n.1204 del 1971, collocata in astensione obbligatoria dal servizio per maternità;
- che in data 10.12.1993 le veniva notificato che l’amministrazione, con provvedimento in corso di perfezionamento, aveva disposto le sue dimissioni dal predetto corso con ammissione alla frequenza al corso successivo da tenersi in data da stabilire;
- che tale successivo corso di formazione aveva inizio solo in data 14.3.1995 ( e cioè dopo un anno dalla cessazione del periodo di astensione obbligatoria dal servizio);
- che al termine del corso in parola la Napoli, prestato giuramento il 15.9.1995, veniva nominata in ruolo Direttore tecnico con decorrenza economica 16.9.1995 e decorrenza giuridica 14.3.1995 venendo a posizionarsi nella relativa graduatoria dopo il collega Loddo;
- che essa ricorrente, col gravame in epigrafe, ha impugnato tale provvedimento di inquadramento in ruolo deducendone la illegittimità della predetta decorrenza giuridica per:
1. violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art.35 del d.P.R. n.337 del 1982 e dell’art.57 della legge n.121 del 1981;
2. eccesso di potere per contraddittorietà;
3. violazione dell’art.6 della legge n.1204 del 1971.
L’amministrazione si è costituita in giudizio tramite il Pubblico Patrocinio con mero atto di stile non seguito da nota difensiva alcuna.
All’udienza del 04.6.2009 la causa è stata trattenuta per la relativa decisione.
DIRITTO
I)- La controversia originata dal ricorso introduttivo dell’odierno giudizio attiene alla data di decorrenza giuridica dell’inquadramento della d.ssa Napoli nel ruolo dei direttori tecnici chimici della P.S. In particolare tale dipendente – che non ha potuto frequentare (come i colleghi vincitori dello stesso concorso pubblico) il corso di formazione teorico pratico semestrale previsto dall’art.35 del d.P.R. n.337 del 1982 (dovendosi astenere obbligatoriamente per maternità) ed ha preso parte, superando gli esami finali, al corso successivo - contesta la decorrenza dell’inquadramento in ruolo (con la qualifica di direttore tecnico chimico) dalla data del 14.3.1995 e cioè dalla data di inizio del