TAR Genova, sez. I, sentenza 2022-12-15, n. 202201097
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Testo completo
Pubblicato il 15/12/2022
N. 01097/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00572/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 572 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Genova, in persona del Questore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
Città Metropolitana di Genova, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento della Questura di Genova Cat. X/20 del 19.8.2020, notificato il 18.5.2021, recante l’ordine di rimpatrio nel comune di residenza e l’ingiunzione di non fare ritorno nel territorio del comune di Santa Margherita Ligure per un periodo di anni tre, ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 159/2011;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 4 novembre -OMISSIS-, la dott.ssa L F e viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 28-29 giugno 2021 e depositato il 29 luglio 2021 -OMISSIS- ha impugnato il foglio di via obbligatorio con il quale il Questore di Genova gli ha ordinato il rimpatrio nel comune di residenza, ingiungendogli di non fare ritorno nel territorio del comune di Santa Margherita Ligure per un periodo di tre anni.
Il ricorrente ha dedotto il seguente motivo: Violazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011 . Non sussisterebbero i presupposti della misura di prevenzione personale, perché nel 2020 -OMISSIS- avrebbe preso parte ad una semplice rissa tra ragazzi per motivi di gelosia, mentre l’unico reato precedentemente commesso, vale a dire la resistenza a pubblico ufficiale, risulterebbe estinto mediante l’esito positivo della messa alla prova.
La Questura di Genova si è costituita in giudizio, difendendo la piena legittimità del provvedimento gravato e instando per la reiezione dell’impugnativa.
Non si è, invece, costituita la Città Metropolitana di Genova, che il deducente ha evocato in giudizio senza, tuttavia, lamentare alcunché nei confronti della suddetta amministrazione locale.
Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- il Tribunale ha rigettato la domanda di sospensione dell’efficacia del foglio di via, non ravvisando né il fumus boni iuris né il periculum in mora .
Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a.
Alla pubblica udienza del 4 novembre -OMISSIS- la causa è stata assunta in decisione.
Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 159/2011, il Questore può ordinare il rimpatrio con foglio di via obbligatorio, inibendo il ritorno per un periodo non superiore a tre anni, se il destinatario della misura:
- rientri in una delle categorie di persone di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 159 cit.,