TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2014-01-23, n. 201400022

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2014-01-23, n. 201400022
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 201400022
Data del deposito : 23 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00115/2008 REG.RIC.

N. 00022/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00115/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 115 del 2008, proposto da:
Co.Bit S.a.s. di Diodoro Umberto, rappresentata e difesa dall'avv. C B, con domicilio eletto presso Sarita Avv. Bafile in L'Aquila, via Paganica N. 66;

contro

A.N.A.S. S.p.A., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;

nei confronti di

A.T.I. " Mambrini Costruzioni S.r.l.-De Sanctis S.p.A.", rappresentata e difesa dagli avv. L V, Giancarlo N, con domicilio eletto presso Paolo Avv. Quadruccio in L'Aquila, via Salaria Antica Est, 86/D;

per

il risarcimento derivante dalla lesione del diritto di proprietà dell'area di mq.2440 di cui all'ammissione in possesso del 1/12/1997.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.N.A.S. S.p.A. e di A.T.I. " Mambrini Costruzioni S.r.l.-De Sanctis S.p.A.";

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2013 il dott. E A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

la società ricorrente premette in fatto che con disposizione del 9 agosto 1996 l'Anas approvava il progetto relativo ai lavori di costruzione di una variante tra Teramo e Giulianova lungo la strada statale numero 80.

Con decreto del Prefetto di Teramo del 9 settembre 1997 veniva autorizzata l'occupazione temporanea d'urgenza per la durata di 1800 giorni degli immobili occorrenti per l'esecuzione dei suindicati lavori e quindi avveniva l'immissione in possesso di metri quadrati 8050 dell’area di proprietà della ricorrente.

In data 1 dicembre 1997 avveniva altresì l'immissione in possesso di altra porzione di metri quadrati 2440 derivata dalla particella numero 57 sub 3 ma in realtà la particella numero 502 era il risultato di un'errata procedura di frazionamento in quanto con essa veniva individuata un'area di estensione complessiva pari a metri quadrati 3060 comprensiva, sia della superficie di metri quadrati 2440, sia della superficie di metri quadrati 620 appartenente alla ditta Teramo costruzioni.

La procedura relativa si è regolarmente conclusa solo per la porzione della particella numero 502 di estensione pari a metri quadri 620 derivanti dalla particella 57 sub 2 mentre per la restante porzione della particella numero 502 di estensione pari a mq 2440 derivanti dalla particella 57 sub 3 il decreto di esproprio non è stato adottato.

In definitiva nessun decreto di esproprio è stato adottato per la porzione di metri quadrati 2440 e quindi l'iter espropriativo non si è mai concluso con un valido tempestivo decreto di espropriazione. e ciò, nonostante si sia concretata una irreversibile trasformazione ad opera pubblica dell'area della ricorrente.

Di conseguenza la ricorrente sulla base di una perizia prodotta agli atti quantifica i danni subiti in euro 199.540.00 derivanti dal valore unitario dell'area occupata, dall'indennità di occupazione e dal costo di ricostruzione dei manufatti presenti nell'area stessa.

Si è costituita con memoria formale l'avvocatura dello Stato per conto dell’Anas.

All'udienza del 4 dicembre 2013 la causa stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è fondato.

Ed invero alla luce dalla documentazione in atti, e comunque in difetto di confutazione da parte dell'Amministrazione intimata, può ritenersi pacifico l'assunto della ricorrente secondo cui la procedura si è regolarmente conclusa, con il decreto di esproprio, soltanto per la porzione della particella numero 502 (del foglio numero 50) di metri quadrati 620 (derivante dalla particella 57 sub due) e non della restante porzione della particella numero 502 di metri quadrati 2440 (derivante dalla particella 57 sub 23);
porzione occupata e irreversibilmente trasformata dall’opera pubblica.

Ciò stante deve ritenersi fondata la richiesta di risarcimento danni, sia con riferimento al periodo di illegittima occupazione, sia con riferimento alla perdita della proprietà della citata particella, sia con riferimento al costo di ricostruzione dei manufatti presenti nell'area.

Quanto al danno il Collegio, in difetto di opposizione delle parti, ritiene di fare applicazione, nella specie, dell'articolo 34 comma 4° del codice del processo amministrativo, e di fissare all'Amministrazione i seguenti criteri di quantificazione del danno sofferto dalla ricorrente:

1) quanto all'indennità di esproprio dovrà tenersi conto del valore di mercato dell'area di metri quadrati 2440 alla data di immissione nel possesso da parte dell'Amministrazione significando che dovranno ritenersi irrilevanti eventuali vincoli preordinati all'esproprio gravanti sull'area stessa;
l'importo come sopra quantificato, dovrà essere rivalutato con adeguamento al mutato valore della moneta;

2) quanto all'indennità di occupazione dovrà tenersi conto dei criteri fissati dall'articolo 50 comma 1° del d.p.r. n. 327 del 2001 (come modificato dal decreto legislativo n. 302 del 2002). Il periodo rilevante è quello che intercorre tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di esproprio;

3) quanto al danno derivante dalla distruzione delle “vasche di decantazione e chiarificazione" dovrà tenersi conto dei realistici costi di ricostruzione delle vasche stesse.

La proposta dovrà essere comunicata alla società ricorrente entro il termine di 90 giorni decorrente dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

In definitiva il Collegio accoglie il ricorso e per l'effetto ordina all'Amministrazione di proporre, entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, a favore della ricorrente, il pagamento di una somma da calcolarsi secondo i criteri sopra indicati.

Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi