TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-05-23, n. 202303144
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 23/05/2023
N. 03144/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01248/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1248 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati P A, I P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione, Direzione Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
avverso
il silenzio serbato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione sull’istanza di accesso ai documenti trasmessa mediante pec in data 30.12.2022;
e per l'accertamento del diritto di accesso da esercitarsi attraverso visione ed estrazione di copia conforme, ai sensi degli art. 22 e seguenti della legge n. 241/90, della documentazione richiesta, nonchè per l'accertamento della illegittimità di eventuali atti tesi al differimento e/o alla sospensione dell'accesso;
e per la condanna, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 116 c.p.c., a provvedere sull'istanza di accesso, con adozione di ogni misura idonea a garantire il suddetto accesso, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempienza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, Direzione Regionale Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, notificato il 28 febbraio 2023 e depositato il 9 marzo 2023, il ricorrente espone che: - avendo ricevuto, in data 2 novembre 2022, notificazione della “comunicazione preventiva di fermo amministrativo” relativo all’autovettura Lancia Ypsilon targata -OMISSIS-, presentava all’Ader richiesta di accesso a tutti gli atti ivi richiamati ed in particolare: 1) cartella n. -OMISSIS- data per notificata il 20.02.2019;2) avviso di accertamento n. -OMISSIS-/2018 dato per notificato il 18.12.2018;3) cartella n. -OMISSIS- data per notificata il 20.05.2019;4) avviso di accertamento n. -OMISSIS-/2019 dato per notificato il 19.09.2019;5) cartella n. -OMISSIS- data per notificata il 6.04.2022;6) cartella n. -OMISSIS- data per notificata il 6.04.2022;7) intimazione di pagamento n. -OMISSIS- data per notificata il 22.09.2021 succ.va a conclamato avviso di accertamento n. -OMISSIS-/2018 dato per notificato il 18.12.2018;8) intimazione di pagamento n. -OMISSIS- data per notificata il 6.12.2021 succ.va a conclamato avviso di accertamento n. -OMISSIS-/2018 dato per notificato il 18.12.2018;9) intimazione di pagamento n. -OMISSIS- data per notificata il 14.02.2022 succ.va a conclamato avviso di accertamento n. -OMISSIS-/2019 dato per notificato il 19.09.2019;- avverso il suddetto preavviso di fermo, il ricorrente procedeva, altresì, ad interporre ricorso giurisdizionale dinanzi al competente organo di Giustizia Tributaria;- l’Agenzia non ottemperava alla richiesta ostensiva.
Di qui la proposizione del presente ricorso ex art. 116 c.p.a., con cui il ricorrente rimarca la sua legittimazione e interesse all’accesso alla documentazione richiesta a fini “difensivi” e chiede l’accertamento del diritto di accesso con condanna dell’Ader all’ostensione della documentazione richiesta, chiedendo, inoltre, l’accertamento della illegittimità di eventuali atti tesi al differimento e/o alla sospensione dell’accesso.
Si è costituita in giudizio l’Ader che, in data 19 aprile 2023, ha depositato memoria e relativa documentazione con cui chiede la reiezione del ricorso, in quanto l’istanza di accesso sarebbe infondata con riferimento alla pretesa ostensione degli avvisi di accertamento presupposti, riferibili all’Agenzia delle Entrate (ente impositore) e non all’agente della riscossione, e comunque sarebbe infondata anche in riferimento anche agli altri atti richiesti dal momento che, in data 4 gennaio 2023, l’Ader avrebbe già riscontrato l’istanza chiedendo al difensore di integrare la domanda e tale nota non sarebbe stata impugnata né il ricorrente avrebbe ottemperato alle richieste istruttorie dell’amministrazione.
Con memoria depositata in data 24 aprile 2023, parte ricorrente ha replicato insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Alla camera di consiglio del 10 maggio 2023, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto secondo quanto segue.
Non può valere, infatti, ad escludere il diritto di accesso del ricorrente la nota dell’Ader del 4 gennaio 2023 considerato che l’istanza era stata sottoscritta anche dallo stesso interessato, odierno ricorrente, e riguardava documentazione relativa alla posizione del diretto interessato, destinatario del fermo amministrativo e delle relative cartelle e intimazioni di pagamento che, come chiarito in sede di istanza di accesso, aveva interesse a contestare previa verifica della documentazione richiesta;mentre l’indicazione dell’avvocato era finalizzata all’elezione di domicilio e non alla presentazione dell’istanza di accesso in nome e per conto del ricorrente. Né tale nota doveva essere oggetto di specifica impugnazione, considerata la sua valenza interlocutoria e la natura di diritto soggettivo del diritto di accesso.
Tanto premesso, si rileva che il ricorrente, in quanto soggetto direttamente interessato dalla citata “comunicazione preventiva di fermo amministrativo”, vanta un interesse diretto concreto ad attuale all’ostensione dei documenti richiamati da tale atto e richiesti in sede di accesso, la cui conoscenza gli è evidentemente utile per poter verificare con piena cognizione di causa la correttezza dell’iter procedimentale seguito dall’Amministrazione e attivare la tutela giudiziale dei propri diritti con riferimento alle pretese creditorie avanzate nei suoi confronti.
Inoltre, per costante giurisprudenza anche di questo Tar, l’Amministrazione cui viene rivolta l’istanza di accesso, qualora non sia in possesso degli atti richiesti, è comunque tenuta a dare esplicita risposta all’istanza dell’interessato attestando tale circostanza (attestazione che deve provenire dall’amministrazione che se ne assume formalmente la responsabilità, non essendo a ciò sufficiente la dichiarazione del difensore resa in sede di memoria difensiva o in sede di udienza). Si ricorda poi che l’art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 184 del 2006 prevede che “la richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato”.
Per quanto sopra, pertanto, il ricorso va accolto e va ordinato all’Ader di esibire al ricorrente la documentazione richiesta con l’istanza di accesso, ove esistente e detenuta, o, qualora non ne sia in possesso, di rilasciare apposita attestazione che ne chiarisca le ragioni, entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notifica di parte se anteriore, della presente sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.