TAR Milano, sez. IV, sentenza 2009-06-17, n. 200904056

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2009-06-17, n. 200904056
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 200904056
Data del deposito : 17 giugno 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01087/2006 REG.RIC.

N. 04056/2009 REG.SEN.

N. 01087/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1087 del 2006, proposto da:
- Vodafone Omnitel N.V., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti M S e P B, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Milano, Via della Guastalla n. 2;

contro

- il Comune di Varese, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. E B, ed elettivamente domiciliato in Milano, Via della Guastalla n. 5, presso lo studio dell’Avv. M B;

- la Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

- della delibera del Commissario prefettizio n. 78 del 14 dicembre 2005, avente ad oggetto il Regolamento comunale per la disciplina delle strutture di comunicazione elettronica, già adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 103 del 18 ottobre 2004, il cui avviso di deposito definitivo è stato dapprima pubblicato all’Albo pretorio dal 24 gennaio al 8 aprile 2006 e successivamente pubblicato sul B.U.R.L. n. 6 del 8 febbraio 2006;

- del regolamento con la medesima approvato;

- deliberazione del Consiglio comunale n. 103 del 18 ottobre 2004, che ha adottato il predetto regolamento;

- se e in quanto occorrer possa, del parere ex art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, con riserva di motivi aggiunti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Varese;

Viste le memorie difensive e la documentazione prodotta dalle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il referendario Antonio De Vita;

Uditi, all’udienza pubblica del 5 maggio 2009, l’Avv. Francica, su delega dell’Avv. Sica, per la parte ricorrente, e l’Avv. Berlusconi, su delega dell’Avv. Boscolo, per il Comune resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 7 aprile e depositato il 21 aprile successivo la ricorrente ha impugnato: a) la delibera del Commissario prefettizio n. 78 del 14 dicembre 2005, avente ad oggetto il Regolamento comunale per la disciplina delle strutture di comunicazione elettronica;
b) il regolamento con la medesima approvato;
c) la deliberazione del Consiglio comunale n. 103 del 18 ottobre 2004, che ha adottato il predetto regolamento;
d) se e in quanto occorrer possa, del parere ex art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000.

Avverso il verbale di deliberazione commissariale n. 78 del 2005 sono state dedotte le censure di eccesso di potere, violazione dei principi del giusto procedimento e del buon andamento della P.A., violazione e falsa applicazione di legge.

La delibera impugnata avrebbe recepito buona parte delle osservazioni formulate dalla ricorrente in sede di valutazione preliminare del progetto di regolamento, tuttavia per alcuni punti (n. 6, 7 e 11) le avrebbe illogicamente e immotivatamente respinte.

Avverso l’appendice regolamentare si deducono le censure di violazione falsa applicazione della legge n. 36 del 2001 e difetto di attribuzione.

Il Comune avrebbe una competenza limitata in siffatta materia all’adozione di un regolamento per il corretto insediamento degli impianti e per minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi magnetici. Le restanti competenze rientrerebbero nella potestà statale e regionale.

Successivamente ci si duole della circostanza che il regolamento comunale avrebbe previsto limiti all’installazione ulteriori rispetto a quelli previsti dalle leggi dello Stato, esorbitando dalla sue competenze.

Altro doglianza riguarda i previsti contingentamento e selezione delle installazioni, in asserita violazione delle norme statali e regionale che sancirebbero la libertà dell’operatore nella scelta del sito in cui collocare queste ultime.

Sarebbero altresì illegittime le norme che prevedono delle distanze minime tra gli impianti e stabiliscono limiti predeterminati di altezza.

Inoltre si censura l’eccessiva discrezionalità di cui godrebbe l’Amministrazione comunale nel rilascio delle autorizzazioni per l’installazione di nuovi impianti.

Infine viene evidenziato come il rilascio delle autorizzazioni dovrebbe essere soggetto unicamente al procedimento di cui all’art. 87 del D. Lgs. n. 259 del 2003 e non anche a quello previsto in materia edilizia dal relativo testo unico (D.P.R. n. 380 del 2001), pena la frustrazione delle esigenze di celerità richieste dai beni in gioco.

Si è costituito in giudizio il Comune di Varese che ha chiesto in via preliminare la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, per cessazione della materia del contendere o per perdita dell’interesse al ricorso;
nel merito ne ha chiesto il rigetto per infondatezza.

Ha replicato con memoria la parte ricorrente.

Alla pubblica udienza del 5 maggio 2009, su conforme richiesta delle parti costituite il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi