TAR Palermo, sez. II, sentenza 2013-02-07, n. 201300319

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2013-02-07, n. 201300319
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201300319
Data del deposito : 7 febbraio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02064/2012 REG.RIC.

N. 00319/2013 REG.PROV.COLL.

N. 02064/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2064 del 2012, proposto da L P e F P, rappresentati e difesi dall'avv. S C, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Palermo, via Nunzio Morello n. 40;

contro

il Comune di Mazara del Vallo, in persona del Sindaco p.t., ed il

III

Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica - Servizio Pianificazione Urbanistica-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del silenzio inadempimento dell'amministrazione formatosi sulla richiesta avente ad oggetto la normazione urbanistica a seguito di decadenza dei vincoli preordinati all'espropriazione gravanti sul fondo dei ricorrenti identificato in catasto al foglio 196, prt. 188.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013 il dott. F G e udito per la parte ricorrente il proprio difensore avv. S. Caradonna;


-rilevato che il ricorso appare fondato, anche alla luce della giurisprudenza espressa dalla Sezione (cfr., tra le tante, sent. n. n. 1245 del 18.6.2012 e n. 2293 del 6.12.2011);

-atteso che, in linea generale è noto come l’istanza dell'interessato affinché l'amministrazione adotti la nuova disciplina urbanistica - alla quale l'amministrazione è tenuta dunque a dare risposta, provvedendo, in assenza di cause ostative, alla destinazione urbanistica dell'area, resa « zona bianca » (art. 9, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) dalla decadenza del vincolo a carattere espropriativo - comporta, decorso il termine di 90 giorni, la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile in sede giurisdizionale, come avvenuto nella specie con il gravame in esame;

-rilevato che nel caso di specie l’amministrazione non ha fornito alcuna idonea risposta, non potendosi ritenere tale quella contenuta nella nota dell’1.6.2012 inviata ai ricorrenti, in quanto con la stessa si dà mera comunicazione di demandare alla nuova stesura o revisione del P.R.G la destinazione urbanistica del fondo in argomento;

-considerato, peraltro, che costituisce jus receputm quello per cui non ha alcun valore provvedimentale la redazione del mero schema di massima di un p.r.g. e permane integro l'obbligo amministrativo di adottare l'atto di pianificazione urbanistica che dia destinazione alla zona ove insiste il terreno di chi ricorre, divenuta « bianca » per effetto della decadenza dei vincoli, trattandosi di atti meramente interlocutori inidonei a far venir meno l'obbligo di provvedere, configurando piuttosto un comportamento elusivo dell'interesse pretensivo a che l'amministrazione comunale integri il piano regolatore (cfr. ad es. Cons.giust.amm. Sicilia , sez. giurisd., 29 maggio 2008 , n. 478);

-atteso che all’accoglimento del gravame consegue l’obbligo per l’amministrazione di provvedere sull’istanza al quale fine - tenuto conto della materia cui ha riguardo la controversia, e dell’ampia discrezionalità del Comune in tema di disciplina urbanistica del proprio territorio -, appare congruo assegnare, per l’adempimento, il termine di giorni 120 dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza;

Ritenuto che le spese seguono la soccombenza, secondo la liquidazione operata in dispositivo;

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