TAR Trieste, sez. I, sentenza 2024-11-06, n. 202400361
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Testo completo
Pubblicato il 06/11/2024
N. 00361/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00153/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 153 del 2024, proposto da
-OMISSIS- in proprio ex art. 22, c. 3, c.p.a., nonché rappresentata e difesa dall'avvocato R A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina – A.S-U.G.I., in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
Ricorso ex art. 116 c.p.a. per l''annullamento
del silenzio sull’istanza di accesso ex artt. 22 e segg. l. n. 241/90 e s.m.i. in data 11 marzo 2024, rimasta a tutt’oggi priva di riscontro, nonché - per quanto occorrer possa e nei limiti dell''utilità per la ricorrente - della nota ASUGI n. protgen/2024/0031620 a riscontro della segnalazione in data 11 marzo 2024 avente ad oggetto “richiesta valutazione illecito disciplinare Dott.ssa -OMISSIS-”, qualora quest’ultima dovesse intendersi appartenente al procedimento di accesso ex legge n. 241/1990 e/o di riscontro all’istanza di accesso;
previo accertamento
del diritto della ricorrente ad effettuare l’accesso con le modalità di cui agli artt. 22 e segg. legge n. 241/90, con annullamento e/o disapplicazione di tutti gli atti amministrativi in contrasto,
con il contestuale ordine
all’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA (A.S.U.G.I.) di esibizione dei documenti richiesti, nonché di tutti gli atti presupposti e connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina – A.S.U.G.I.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto in data 22 ottobre 2024, con cui la ricorrente chiede il passaggio della causa in decisione, senza discussione;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2024 la dott.ssa M S e udito per l’Azienda intimata il difensore, nonché preso atto della su indicata richiesta della ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 116 c.p.a. ritualmente notificato e depositato, l’-OMISSIS- ha impugnato, denunciandone l’illegittimità, il silenzio-rigetto asseritamente formatosi in ordine all’istanza di accesso agli atti in data 11 marzo 2024, presentata all’intimata Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina – A.S.U.G.I. al fine di ottenere: i) tutti gli atti e documenti relativi alla regolamentazione dell’inizio e della fine dei turni presso il reparto vaccinale dell’Ospedale San Polo di Monfalcone;ii) tutti gli atti ed i documenti inerente alla data e all’ora della timbratura di entrata della dott.ssa -OMISSIS- in data 11 marzo 2024.
Ha chiesto, inoltre, l’annullamento, occorrendo, della nota n. protgen/2024/0031620 in data 11 aprile 2024, con cui l’A.S.U.G.I. ha riscontrato la sua segnalazione avente ad oggetto “richiesta valutazione illecito disciplinare Dott.ssa -OMISSIS-” inviata sempre in data 11 marzo 2024.
L’Azienda intimata si è costituita in giudizio con memoria di stile in resistenza al ricorso, dimettendo documentazione, tra cui, ai fini che qui specificamente rilevano, il “Prospetto timbrature della presenza in servizio della dott.ssa -OMISSIS- nel periodo 01 – 11 marzo 2024”, come risulta specificato nel foliario al quale è stato accluso (doc. ASUGI in data 19/9/2024). Con successiva memoria ha, poi, argomentato circa l’infondatezza della domanda ex adverso azionata ed ha concluso per la sua reiezione.
Entrambe le parti hanno dimesso memorie e, con successivi, rispettivi e separati atti, chiesto il passaggio della causa in decisione, senza discussione.
Celebrata l’udienza camerale del 10 ottobre 2024, il Tribunale, con ordinanza collegiale -OMISSIS-, ha rilevato ex officio , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 73, comma 3, c.p.a. la possibile parziale cessazione della materia del contendere, assegnando alle parti termine per produrre eventuali memorie e fissando, per il prosieguo, l’udienza camerale del 24 ottobre 2024.
La ricorrente - che con una prima memoria si era espressa nei sensi della sostanziale inadeguatezza della documentazione sino a quel momento versata in atti ai fini della cessazione della materia del contendere - in seguito al deposito documentale effettuato dall’Azienda intimata in data 17 ottobre 2024 avente ad oggetto la “copia del cartellino orario dott.ssa -OMISSIS- del marzo 2024” ha ritenuto che l’Azienda stessa ha “parzialmente evaso l’istanza di accesso oggetto del presente procedimento” e, quindi, ritenuto sussistere “ la parziale cessata materia del contendere” nei termini rilevati da questo Tribunale nella citata ordinanza collegiale. Con successivo atto ha, poi, chiesto il passaggio della causa in decisione, senza discussione.
Celebrata l’udienza camerale da ultimo indicata, l’affare è stato introitato per essere deciso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a..
Il Collegio osserva che, avuto riguardo alla pretesa specificamente azionata dalla ricorrente nella presente sede giurisdizionale, a quanto emerge dalla documentazione dimessa dall’A.S.U.G.I. di cui innanzi si è riferito e, in ogni caso, a quanto dichiarato dall’interessata nella memoria da ultimo dimessa, deve ritenersi che l’interesse quivi fatto valere dalla stessa ha trovato parziale soddisfazione nelle more del giudizio.
Va, dunque, dichiarata in parte qua la cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, comma 5, del Codice del processo amministrativo.
Per la restante parte, il ricorso va, invece, rigettato, in quanto destituito di fondatezza.
L’interesse sostanziale esplicitato nell’istanza di accesso agli atti presentata (“… la tutela di interessi giuridicamente rilevanti ed inerenti la valutazione delle azioni consentite dall’ordinamento giuridico a fronte della mancata vaccinazione del minore -OMISSIS- in data 11/03/2024 a causa dell’assenza dal reparto della Dott.ssa -OMISSIS- alle ore 08.30”), poi ribadito al pt. 6 del ricorso introduttivo [“Poiché l’-OMISSIS- ritiene che il comportamento della Dott.ssa -OMISSIS- le abbia causato dei danni (al di là di quelli all’unità operativa vaccinale, il cui personale era pronto ed operativo sin dalle 08.30), avendo inutilmente perso del tempo e dovendo ritornare presso il centro vaccinale (cosa poi avvenuta) al fine di far effettuare al figlio minore le vaccinazioni di legge ha formulato l’istanza di accesso ex legge n. 241/1990 per cui è causa motivandola, per l’appunto, per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti ed inerenti la valutazione delle azioni consentite dall’ordinamento giuridico per quanto accaduto”] vale, invero, di per sé ad escludere la sussistenza di un collegamento funzionale tra la situazione giuridica vantata dalla ricorrente e gli atti e documenti che ad oggi non le sono stati ancora ostesi, idoneo a radicare il suo interesse diretto, concreto e attuale ad ottenerle.
Vero è, infatti, che gli atti e documenti relativi alla regolamentazione dell’inizio e della fine dei turni presso il reparto vaccinale dell’Ospedale San Polo di Monfalcone sono inconferenti rispetto all’evento asseritamente causativo di danno all’odierna ricorrente, per come dalla stessa puntualmente individuato e per cui la medesima ha dichiarato di necessitare di documentazione funzionale all’esercizio di azioni a tutela dei propri interessi.
Del tutto estraneo al procedimento di cui all’art. 22 e ss. l. n. 241/1990 e s.m.i. s’appalesa, infine, il riscontro dell’Azienda intimata alla richiesta della ricorrente di essere informata in ordine all’esito del procedimento disciplinare, che ha chiesto di avviare a carico della dott. Scogna per i fatti che qui vengono in rilievo.
In definitiva, va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere nei sensi e per le ragioni dianzi evidenziate. Per la restante parte il ricorso va, invece, rigettato.
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza e, poste a carico dell’Azienda intimata, vengono liquidate a favore della ricorrente nella misura indicata in dispositivo. E’ evidente, infatti, che, pur essendo pacifica e notoria l’assenza dal Reparto della su indicata medico alle ore 8.30 del giorno 11 marzo 2024, fissato per la somministrazione della vaccinazione al figlio minore dell’odierna ricorrente, quest’ultima necessitasse del riscontro documentale richiesto per le finalità di tutela evidenziate.
Ai sensi di legge, l’Azienda intimata sarà, inoltre, tenuta a rimborsare alla ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.