TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2011-05-30, n. 201104817
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N. 04817/2011 REG.PROV.COLL.
N. 08523/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8523 del 2010, proposto da:
F R, rappresentato e difeso dagli avv.ti L F e G V, con domicilio eletto presso G V in Roma, viale G. Mazzini N. 11;
contro
Comune di Roma, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avv. A C, domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
Regione Lazio, in persona del Presidente
pro tempore
, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della nota della Sovrintendenza ai Beni Culturali del Comune di Roma prot. n. 15372 del 15.06.2010;
degli artt. 2 e 16 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Roma;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2011 il dott. A V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il sig. F R è proprietario di un immobile sito in Roma, largo Messico n. 3, distinto al N.C.E.U. al foglio 544, part. 337, sub. 26, cat. A/2, inserito dal piano regolatore generale approvato con deliberazione 2.2.2008 n. 18 del Consiglio Comunale nel Tessuto T7 della Città storica, comprendente aree di espansione novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme. L’immobile è altresì inserito nella Carta per la qualità, categoria “edifici e complessi edilizi moderni”.
Con istanza del 27.5.2010 il sig. R aveva chiesto di essere autorizzato a un intervento di ristrutturazione edilizia sull’immobile, con frazionamento in due unità e diversa distribuzione degli spazi, previo rilascio del parere previsto dall’art. 16, comma 10, delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale.
Con nota del 15.6.2010, n. prot. 15372, la Sovrintendenza ai Beni Culturali del Comune di Roma ha emesso parere negativo, ritenendo che per gli elementi inseriti nella Carta per la qualità, nella tipologia degli edifici e complessi edilizi moderni, risultano ammissibili esclusivamente interventi di ristrutturazione edilizia R1 senza aumento delle unità immobiliari.
Il sig. R impugna l’atto negativo innanzi a questo Tribunale, unitamente agli artt. 2 e 16 delle norme tecniche di attuazione del p.r.g.
In primo luogo il ricorrente deduce l’illegittimità delle n.t.a. per contrasto con l’art. 7 della legge urbanistica (L. n. 1150/1942), nella parte in cui attribuiscono contenuto prescrittivo alla Carta per la qualità. In subordine deduce eccesso di potere per erroneità dei presupposti nel parere della Sovrintendenza, considerato che le n.t.a. ammettono anche nella Città storica aumenti delle superfici immobiliari e, quindi, frazionamenti e accorpamenti delle unità.
L’Amministrazione di Roma Capitale, già Comune di Roma, si è costituita in giudizio e ha presentato una nota tecnica della Sovrintendenza ai Beni Culturali.
Parte ricorrente ha depositato memoria conclusionale.
La causa è passata in decisione all’udienza del 7 aprile 2011.
DIRITTO
Occorre premettere che la nota n. prot. 15372 del 15.06.2010 della Sovrintendenza ai Beni Culturali del Comune di Roma comporta un arresto definitivo del procedimento avviato dalla richiesta del sig. R, in data 27.5.2010, per essere autorizzato alla ristrutturazione dell’immobile di sua proprietà in largo Messico, concludendo negativamente sulla medesima. Detta nota, dunque, contiene una disposizione a carattere provvedimentale conclusiva del procedimento, ed è perciò impugnabile davanti al T.A.R. in piena autonomia.
Nel merito, il ricorso è fondato nella parte in cui è dedotto l’eccesso di potere per difetto dei presupposti. Erroneamente, infatti, la Sovrintendenza ha richiamato l’art. 9 delle norme tecniche di attuazione al piano regolatore di Roma, che al comma 5 definisce gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo RE1 ammessi dall’art. 16, commi 1 lett. d) e 4, per la categoria degli edifici e complessi edilizi moderni inseriti nella Carta per la qualità (elaborato gestionale G1 del p.r.g.). L’art. 9, comma 5, definisce la sottocategoria 1 della ristrutturazione edilizia (RE) come ristrutturazione senza aumento di superficie, del volume costruito e delle unità immobiliari, senza modificazioni della sagoma e senza alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici.
Occorreva, peraltro, tener conto altresì dell’inserimento, secondo le prescrizioni del p.r.g., dell’immobile in T7 (tessuti di espansione novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme), per poter concludere che in fattispecie bisognava far riferimento alla particolare disposizione di cui all’art. 32 n.t.a., che, al comma 2, contempla per la tipologia interventi di ristrutturazione diversi da quelli previsti dall’art. 9, con specifico richiamo all’art. 25, commi 4 e 5, perciò ammettendo anche interventi di tipo RE1 e RE2 con aumento di SUL. Andava, poi, considerata la disposizione di cui al comma 6 dell’art. 25, che ammette i frazionamenti e gli accorpamenti in tutti i tessuti della Città storica, fatte salve le prescrizioni particolari per i tessuti T1, T2, T5 e T10, se compatibili con gli obiettivi generali e specifici dei singoli tessuti e con i requisiti strutturanti dei tipi edilizi definiti nell’elaborato gestionale G2 del p.r.g. (Guida per la qualità degli interventi). Andavano, quindi, accertati i presupposti per l’applicabilità delle riferite norme e per le valutazioni di compatibilità ivi indicate.
Il ricorso va, pertanto, accolto nei limiti dell’annullamento del diniego apposto sull’istanza di autorizzazione del sig. R, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Autorità amministrativa alla stregua dei corretti riferimenti dispositivi delle n.t.a. del vigente piano regolatore generale.
Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.