TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-10-09, n. 202403325
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Testo completo
Pubblicato il 09/10/2024
N. 03325/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02324/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2324 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G P, rappresentato e difeso dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Citta' Metropolitana di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M N e N A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
F N, rappresentato e difeso dagli avvocati F F e A M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonino Mirone in Catania, via Vecchia Ognina n. 143/B;
G T, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell''elenco dei candidati ammessi alla seconda prova pubblicato il 16/11/2023, ove non compare l''odierno ricorrente, nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti, di cui uno riservato agli interni, a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di “DIRIGENTE TECNICO”;
della valutazione della prova scritta dell''''ing. P revisionata il 17/11/2023 con il punteggio di 19,5 ed esito prova: non superata.
per quanto riguarda il ricorso incidentale:
A) dei medesimi atti già impugnati in via principale del ricorrente ing. G P (nella parte lesiva per l''ing. F N anche perché non sottraggono all''ing. G P punti per la prova scritta in relazione all''accoglimento del presente ricorso incidentale) ed in particolare della valutazione della prova scritta dell''ing. P revisionata il 17.11.2023 con il punteggio di 19,5 ed esito prova non superata nonché dell''elenco dei candidati ammessi alla seconda prova pubblicato il 16.11.2023 ove non compare l''ing. P;
B) di tutti gli atti della procedura concorsuale in questione nella parte lesiva per l''ing. Nicosia, anche laddove gli attribuiscono per la prova scritta punti 23,25 e non il maggior punteggio discendente dall''accoglimento del presente ricorso incidentale, e nella parte in cui non sottraggono all''ing. G P punti per la prova scritta in relazione dall''accoglimento del presente ricorso incidentale, tra i quali, in particolare e nella sola parte lesiva:
- del verbale n. 3 dell''11.10.2023;
- della valutazione della prova scritta dell''ing. F N, revisionata anche a seguito di quanto stabilito dalla Commissione nel verbale n. 3 dell''11.10.2023;
- del verbale n. 4 del 13.11.2023 (erroneamente indicato nell''epigrafe del verbale quale 13 ottobre);
- degli elenchi dei candidati che hanno superato la prova scritta con relativo punteggio e degli elenchi dell''esito della prova scritta per tutti i candidati con relativo punteggio;
- del verbale della Commissione n. 8 del 6.12.2023 contenente l''attribuzione dei punteggi dei candidati ammessi alla prova orale;
- della determinazione del 15.12.2023 n. gen. 4034 di approvazione della graduatoria provvisoria del concorso da parte del Dirigente della Città Metropolitana di Catania;
- della graduatoria di merito definitiva del concorso approvata da parte del Dirigente della Città Metropolitana di Catania con determinazione n. gen. 42 dell''11.1.2024;
per quanto riguarda il ricorso per motivi:
dei seguenti atti:
a) determinazione n. gen. 4034 del 15/12/2023;
b) verbale n. 08 del 06/12/2023;
c) determinazione n. gen. 42 del 11/01/2024; d) ricorrezione prova scritta del ricorrente ed ammissione alle prove orali;
e per la condanna
dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Citta' Metropolitana di Catania e del controinteressato F N;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2024 il dott. G G R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Decreto Sindacale n. 312 del 30.12.2021 è stata prevista, tra l’altro, la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno, di cui uno riservato agli interni, nel profilo professionale di “Dirigente Tecnico” in relazione al fabbisogno di personale della Città Metropolitana di Catania. Con successiva Determinazione Dirigenziale n. 2670 del 10.08.2022, è stata indetta la procedura di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti, a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di “Dirigente Tecnico”, ed approvato il relativo bando.
L’ing. G P partecipava alla sopra indicata procedura selettiva, concorrendo quale interno nel posto riservato.
Il bando di gara prevedeva una preselezione, una prima prova scritta, una seconda prova orale e la valutazione dei titoli; il punteggio totale di 70 veniva suddiviso in 30 punti per la prova scritta, 30 punti per la prova orale e 10 punti per i titoli. Per poter superare le prove ed essere ammessi alla fase successiva era necessario ottenere un punteggio minimo di 21 su 30.
L’ing. G P superava la fase preselettiva e in data 12/9/2023 sosteneva la prova scritta: il cui esito non gli consentiva tuttavia di sostenere la successiva prova orale, avendo egli conseguito un punteggio – insufficiente, secondo quanto in precedenza rappresentato – di 17,50. A seguito di ciò l’Ing. G P, in data 20/9/2023 l’ing. G P inviava alla Città Metropolitana di Catania dei rilievi sulla prova scritta sostenuta, evidenziando che 9 delle 40 domande presentavano delle criticità. A seguito di tali rilievi la Commissione rivedeva la prova del ricorrente e, in data 17/11/2023, assegnava il punteggio di 19,50, ancora insufficiente per essere ammesso alla successiva fase orale. Nuovamente, in data 21/11/2023 l’ing. P inviava dei propri rilievi sulla revisione della prova scritta evidenziando delle criticità in 6 quesiti e, precisamente nei quesiti nn. 10, 11, 20, 31,33 e 35. Ma a tali ultimi rilievi non è stata data alcuna risposta e, pertanto, ed è stato piuttosto confermato il punteggio di 19,5 che non ha consentito all’ ing. G P di superare la prova e di essere, in conseguenza, ammesso alla seconda prova.
L’ing. G P impugnava pertanto l’atto del 15 novembre 2023, al cui interno era contenuto l’elenco dei candidati ammessi alla successiva fase orale (ed al cui interno egli non figurava).
Si costituiva in giudizio la Città Metropolitana di Catania, eccependo innanzitutto la mancata integrità del Contraddittorio.
Sulla domanda cautelare incidentalmente proposta con il ricorso principale statuiva il Collegio con ordinanza n. 633/2023: con la quale, dopo aver rilevato che “ le prove orali sono state espletate ed è già intervenuta l’approvazione della graduatoria provvisoria ”, e che “ avuto riguardo al prescritto bilanciamento dei contrapposti interessi e alla circostanza che il ricorrente sarà tenuto a proporre motivi aggiunti (quantomeno avverso la prossima approvazione della graduatoria definitiva), assicurando il contraddittorio anche nei confronti dei futuri controinteressati ”, si riteneva che le esigenze cautelari rappresentate in ricorso potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione